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PDL 1555

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1555


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRANZOSO

Modifica dell'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta

Presentata il 2 agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'obiettivo della presente proposta di legge è di modificare l'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta.
      Il vigente articolo 64 del citato testo unico, al comma 1, prevede che, per i comuni al di sopra di 15.000 abitanti, la carica di assessore sia incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale e, al comma 2, dispone che qualora un consigliere comunale o provinciale assume la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessi dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e che al suo posto subentri il primo dei non eletti.
      Si ritiene che tale disciplina non rispetti la volontà popolare che ha scelto quel consigliere, il quale, qualora optasse per la carica di assessore e nell'ipotesi di un «rimpasto di giunta» o in qualsiasi altro caso di cessazione dalla carica di membro dell'esecutivo regionale, non potrebbe nemmeno più espletare il mandato di consigliere in rappresentanza dei cittadini che lo hanno eletto.
      Con la modifica del citato articolo 64, un consigliere di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, o un consigliere provinciale, qualora fosse chiamato a far parte della rispettiva giunta, sarà sospeso dalla carica di consigliere salvo esservi reintegrato qualora, per qualsiasi motivo, cessi dal suo incarico di assessore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui la decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «Art. 64. - (Incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta). - 1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
      2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso, per l'intero periodo della carica di assessore, dalla carica di consigliere a decorrere dall'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti, che lo sostituisce per l'intero periodo del mandato di assessore.
      3. Il consigliere comunale o provinciale nominato assessore e sospeso dalla carica di consigliere ai sensi del comma 2 è reintegrato nel consiglio quando, per qualsiasi ragione, è revocato o decade dalla carica di assessore e il consigliere che lo ha sostituito decade dalla carica.
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
      5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi soggetti non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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