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PDL 1614

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1614



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

APREA, LA LOGGIA, GARAGNANI, BALDELLI

Modifiche alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Presentata il 5 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La seguente proposta di legge, che riprende modifiche alla disciplina dello svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore già approvate nella XIV legislatura, dimostra che quelle scelte di politica scolastica sono state sempre improntate a riformare e a modernizzare l'impianto del sistema educativo, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli indirizzi europei: obiettivi a rischio a seguito dei nuovi indirizzi governativi.
      Ma perché riformare gli esami di Stato? Cosa colpisce l'opinione pubblica? Da tempo si è aperto un grande dibattito nel Paese. Sostanzialmente, colpiscono due elementi: la composizione della commissione e l'alta percentuale di promossi, dai quali si dedurrebbe che l'esame non è più serio come una volta.
      La prima considerazione, dunque, è come far sì che questi esami siano seri. Chi vuole che questi esami siano seri? Cosa significa proporre una formula che garantisca serietà all'esame?
      Se volessimo valutare semplicemente le percentuali dei promossi, dovremmo dedurre che gli ultimi esami «seri» ci furono nel 1925.
      Infatti, in quell'anno, in piena dittatura fascista, che aveva introdotto questo tipo di esame, si registrò il 75 per cento di bocciati alla prima sessione d'esame. Ma anche il Governo di Mussolini, dietro le pressioni delle famiglie, dovette istituire ben tre sessioni riservate d'esami per recuperare i bocciati. Alla fine i ragazzi bocciati risultarono solo il 25 per cento dei candidati.
      Da quel fatidico anno le cose sono andate sempre «migliorando» per quanto
 

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riguarda l'esito finale, con una progressione costante fino al 98 per cento di maturati dell'anno scolastico 2005/2006, ma con punte anche del 99,99 per cento registrate negli anni scorsi e, soprattutto, negli anni di applicazione della legge n. 425 del 1997, voluta dal Ministro Berlinguer. Con quella legge il Ministro pro tempore cercò, almeno nelle intenzioni, di riportare rigore negli esami finali. Infatti, aveva ripristinato l'esame su tutte le materie. In realtà, con la legge n. 425 è stato introdotto un meccanismo «perverso» di crediti e di punteggi che consente, da allora - come è emerso dal monitoraggio effettuato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) nel 2000 - anche agli studenti che conseguono insufficienze gravi agli scritti di essere promossi, grazie ad una super valutazione della prova orale che prevede un punteggio di ben 35 punti su 100, usato dalle commissioni per innalzare la votazione finale e, in molti casi, per promuovere.
      Per queste ragioni, sono ormai molti coloro i quali, soprattutto tra intellettuali e opinionisti, chiedono un esame selettivo, severo, esigente, impegnativo, una specie di rito di iniziazione per la maturità e l'età adulta. In realtà, la questione centrale, dopo la scolarizzazione di massa che ha interessato la nostra scuola a partire dagli anni '70, non sta più soltanto in un problema di selezione fine a se stessa. Né si può ancora agitare la questione del valore legale del titolo di studio. Infatti, anche riconoscendo che i titoli conferiti dagli istituti superiori continuano ad avere valore legale in quanto producono effetti giuridici (consentono la prosecuzione degli studi, la partecipazione a concorsi pubblici o l'inserimento nel mondo del lavoro), il vero problema oggi è la qualità delle conoscenze possedute dagli studenti affinché producano competenze certificabili e spendibili per una efficace prosecuzione degli studi o per l'inserimento attivo nel mondo del lavoro. Dunque, l'unico vero rigore che è giusto perseguire, accanto al riconoscimento del merito, diviene la certificazione delle competenze conseguite al termine degli studi superiori attraverso modalità oggettive e comparabili e quindi attraverso valutazioni esterne, esattamente come avviene in Europa e in tutti i Paesi economicamente più avanzati e che vantano i migliori livelli di apprendimento nelle analisi comparative internazionali.
      Per queste ragioni, siamo convinti che il disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, deliberato nella riunione del Consiglio dei ministri del 4 agosto scorso, non solo non centra l'obiettivo, ma riporta indietro il sistema educativo, abrogando norme introdotte con la «riforma Moratti» che, pur non essendo state ancora sperimentate, andavano nella direzione indicata e fortemente auspicata dagli scenari europei e internazionali.
      Se poi le novità della legge proposta dal Governo consistono nella reintroduzione dello scrutinio di ammissione all'esame, nelle prove laboratoriali per gli istituti tecnici e professionali o nel raccordo tra scuola e università, il Ministro Fioroni arriva tardi: queste disposizioni sono già legge, previste nel decreto legislativo n. 226 del 2005, relativo al secondo ciclo di istruzione, la cui applicazione è stata sospesa dal Governo. Così, pure il freno alla pratica dei cosiddetti «ottisti», usata in modo scorretto da alcune scuole, e la diminuzione del numero dei candidati esterni ammessi a sostenere l'esame di Stato presso le scuole paritarie sono misure già previste dal medesimo decreto legislativo.
      Se invece la novità sta nel fatto che per l'ammissione agli esami dovranno essere saldati i debiti scolastici, allora siamo di fronte a un rigore fasullo e demagogico. Puntare a un maggior rigore nella valutazione scolastica è giusto ed è un obiettivo che è stato perseguito nella legge di riforma della XIV legislatura. Ciò che è, però, profondamente ingiusto dal punto di vista educativo, è pensare di introdurre un esame finale più rigoroso senza modificare i meccanismi di valutazione di tutto il percorso precedente. Come si può chiedere a un giovane di non avere lacune nella
 

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preparazione, se per quattro anni non è stato obbligato a recuperare i debiti formativi?
      Nel decreto legislativo sul secondo ciclo della riforma Moratti è stato introdotto, per questo, un sistema di valutazione rigoroso e graduale, interno ed esterno, capace di registrare i livelli di apprendimento dello studente nei bienni che precedono l'ultimo anno, al fine di consentire il recupero graduale degli insuccessi scolastici all'interno del biennio, pena la non ammissione a quello successivo.
      In più, sempre nel disegno di legge del Governo Prodi, appaiono decisamente superate e inefficaci le scelte che si riferiscono a due variabili dell'esame di Stato: le commissioni e le prove.
      Quanto al ritorno alla commissione mista, si tratta di uno schema già utilizzato, che non ha mutato né risolto i problemi dell'esame di Stato, rivelandosi inefficace e costoso. Ma, soprattutto, troviamo inaudito che il Ministro decida di riconsegnare a se stesso e alla burocrazia ministeriale l'elaborazione e la scelta delle prove d'esame, caso unico in Europa. Ne viene fuori un nuovo Giovanni Gentile, la cui ombra politica e ideologica resta per il centrosinistra l'unico modello di riferimento. Ma almeno Gentile, negli anni \`20, doveva scegliere solo quattro prove scritte (italiano, latino, greco, matematica), sulle quali era facile, per un uomo della sua cultura, dimostrare pieno controllo e competenza. Oggi, il Ministro si arroga il compito di confezionare e scegliere una decina di prove per l'esame di italiano e più di 500 per la seconda prova scritta. Nel decreto legislativo n. 226 del 2005 erano state previste, al contrario, norme che affidavano al nuovo istituto di valutazione (INVALSI) la responsabilità di garantire qualità e obiettività alle prove. Il Ministro Fioroni ritorna a un modello da «Stato educatore». Scegliendo di mantenere la prerogativa delle prove in ambito ministeriale, non solo, dunque, il Governo delegittima un organismo «terzo» che avrebbe - questo sì - riportato rigore ed efficacia alla valutazione finale, ma compie una scelta di restaurazione verso una totale autoreferenzialità, che è anche il segno di una grande sconfitta sul piano del riformismo e della modernizzazione del sistema.
      In conclusione, non condividendo le scelte di riforma degli esami di Stato contenute nel disegno di legge governativo, che riconsegnerà la scuola alle burocrazie ministeriali e sindacali e ci allontanerà dall'Europa e dai Paesi più avanzati dove si pratica, invece, nelle fasi conclusive degli studi, la certificazione delle competenze, intendiamo, attraverso la presente proposta di legge, riportare il dibattito parlamentare sulle scelte operate dal Governo Berlusconi nella XIV legislatura.
      All'articolo 1 si richiamano le finalità dell'esame di Stato.
      All'articolo 2 si riprendono le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 226 del 2005 relative ai requisiti di ammissione all'esame, con il ripristino dello scrutinio di ammissione da parte del consiglio di classe e norme tese a garantire maggiore trasparenza e maggiore rigore per i candidati interni ed esterni.
      All'articolo 3 vengono definite le prove d'esame che, da una parte, valorizzano e responsabilizzano le scuole autonome assegnando loro il compito di predisporre le due prime prove scritte coerentemente con il progetto educativo di istituto e, dall'altra, mantengono la terza prova a carattere pluridisciplinare e nazionale. Essa viene predisposta dall'INVALSI ed è finalizzata a certificare le competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto, nonché i livelli di padronanza linguistica in inglese e nella seconda lingua comunitaria.
      Il punteggio e i crediti assegnati agli studenti valorizzano il percorso di studio e uniformano il punteggio della prova orale a quello delle altre prove.
      All'articolo 4 si ripropone la commissione interna con un presidente esterno nominato dal Ministero della pubblica istruzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, di seguito denominata «legge n. 425 del 1997», è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Finalità e disciplina). - 1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria superiore considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge tramite due prove scritte, anche laboratoriali per gli istituti superiori ad indirizzo, organizzate dalle commissioni d'esame di cui all'articolo 4, una terza prova scritta a carattere nazionale e un colloquio».

Art. 2.

      1. L'articolo 2 della legge n. 425 del 1997 è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - (Ammissione). - 1. All'esame di Stato sono ammessi:

          a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, che in sede di scrutinio finale siano stati valutati con almeno sei decimi in ciascuna disciplina dell'ultimo anno e per i quali sia stato certificato il superamento degli eventuali debiti formativi pregressi, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

          b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre

 

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2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

      2. All'esame di Stato sono ammessi altresì, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni del penultimo anno del corso di studi delle scuole statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media dei sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, senza essere incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
      3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva e su tutte le materie del quinto anno di corso. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato, integrata dai docenti delle materie non previste nell'ultimo anno di corso; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
      4. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite. I candidati esterni

 

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devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza in tale comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale deve essere presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
      5. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono avere cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
      6. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni secondo le medesime modalità previste per i candidati esterni di cui ai commi 3, 4 e 5.
      7. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, non abbiano presentato debiti al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la votazione dell'insegnamento dell'educazione fisica».

      2. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, degli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009

 

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continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      3. A partire dall'anno scolastico 2007/2008, ai fini della verifica e certificazione del superamento dei debiti formativi, per gli allievi iscritti al primo e al secondo anno di corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Art. 3.

      1. L'articolo 3 della legge n. 425 del 1997, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare le competenze nella lingua italiana, nonché le competenze espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica, scritto-grafica o laboratoriale, accerta le competenze maturate dai candidati in una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono predisposti dalle commissioni d\`esame di cui all'articolo 4, le quali provvedono anche alla predisposizione dei relativi criteri di valutazione.
      2. La terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, è predisposta e gestita, ai sensi dell'articolo 3, comma l, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso e in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. L'Istituto provvede altresì a fornire i criteri cui le commissioni d'esame dovranno attenersi per la valutazione della prova. Essa consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o

 

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multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; la prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto; accerta, altresì, i livelli di padronanza della lingua inglese e della eventuale seconda lingua comunitaria.
      3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti alle indicazioni nazionali e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso ed è finalizzato a verificare le competenze maturate dall'alunno anche attraverso documentate attività multidisciplinari e interdisciplinari di ricerca o di laboratorio presentate dall'alunno stesso.
      4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.
      5. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 15 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 40 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.
      6. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
      7. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva
 

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d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi».

Art. 4.

      1. L'articolo 4 della legge n. 425 del 1997, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      ««Art. 4. - (Commissione e sede d'esame). - 1. La commissione d'esame è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato per le tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie, pareggiate o legalmente riconosciute e da un presidente esterno.
      2. Il presidente di ogni commissione d'esame è nominato dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni della propria commissione d'esame.
      3. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prime due prove scritte operando per aree disciplinari; la correzione della terza prova e il colloquio devono avvenire alla presenza dell'intera commissione. Le valutazioni per l'attribuzione dei punteggi e le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.
      4. A ogni commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato

 

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è abbinata a una commissione di istituto statale.
      5. I casi e le modalità di sostituzione dei presidenti sono specificamente individuati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di natura non regolamentare.
      6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, nell'ordine, all'ambito comunale e provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.
      7. Nell'ambito dello svolgimento delle attività ispettive di competenza del Ministero della pubblica istruzione, sono assicurati la sistematica e costante verifica e il monitoraggio sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità e integrativi».
    


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