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PDL 1400

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1400



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Istituzione dei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio
e dei tecnici di ufficio tecnico della scuola

Presentata il 18 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, che riproduce analoga proposta presentata nella scorsa legislatura, ha lo scopo di risolvere gli annosi problemi che, fino ad oggi, hanno visto la mancanza di riconoscimento della professionalità e dei titoli in possesso dei circa 14 mila assistenti tecnici in servizio nelle scuole secondarie superiori. Credo, infatti, che sia giunto il momento di riconoscere a questo personale, munito nella stragrande maggioranza di diploma di istruzione tecnica e professionale ed in parte di laurea, il bagaglio di esperienza accumulato in anni di servizio prestati in rapporto diretto con gli alunni e con la didattica.
      La funzione svolta dagli assistenti tecnici nell'ambito scolastico costituisce un supporto di grande valenza scientifico-didattica, come risulta, peraltro, da varie circolari ed ordinanze ministeriali emanate nel tempo.
      Nelle precedenti legislature si è cercato di fare giustizia con la presentazione di proposte di legge da parte di colleghi appartenenti a diversi partiti politici, ma le stesse non sono mai riuscite ad essere esaminate.
      Ci si augurava che la sfiducia, che ormai accompagna da anni i rappresentanti della categoria in questione, potesse essere attenuata da qualche segnale contenuto nell'ultima tornata contrattuale, purtroppo invano!
      Con il contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1995 si è avuta la definizione di assistente tecnico per questa categoria, il profilo professionale è stato accresciuto con nuovi compiti e responsabilità, ma l'inquadramento nel livello funzionale è rimasto invariato. Pur essendo intervenuti cambiamenti che hanno coinvolto gli ordini inferiori della scuola e che hanno visto l'introduzione negli stessi di
 

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laboratori informatici, la figura dell'assistente tecnico, o simile, continua a non essere prevista, ove, invece, è largamente invocata e quanto mai necessaria. Con le più recenti riforme della scuola, non è poi più possibile negare l'importanza di tale operatore in tutti gli ordini e gradi dell'istruzione.
      All'interno della categoria, vi sono inoltre gli assistenti tecnici che prestano servizio negli istituti agrari ed in quelli alberghieri e la cui attività, per modalità e tempi, può essere considerata come un rapporto atipico del pubblico impiego. Le istanze contenute nella presente proposta di legge sono ormai da tempo state avanzate da tutta l'Associazione nazionale dei tecnici della scuola ed, anche per questo ulteriore motivo, se ne sollecita la rapida approvazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico della scuola).

      1. A decorrere dal 1o settembre 2007, ai soli fini giuridici ed a copertura dell'organico esistente del ruolo degli ex assistenti tecnici, sono istituiti i ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico della scuola di base e della scuola secondaria. Gli effetti economici, per il personale inquadrato in tali ruoli, maturano a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Art. 2.
(Profilo professionale
dei tecnici di laboratorio).

      1. Il tecnico di laboratorio esegue attività lavorativa complessa che richiede specifica preparazione professionale e tecnologica, con conoscenza dei metodi didattici e delle finalità di addestramento tecnico-pratico degli allievi, in rapporto all'impiego di macchine, apparati e attrezzature tecniche, scientifiche e didattiche necessarie per lo sviluppo delle esercitazioni pratiche degli allievi nei laboratori, aziende, officine, reparti di lavorazione e gabinetti scientifici presso i quali presta servizio.
      2. Il tecnico di laboratorio provvede alla ordinaria manutenzione, riparazione e cura, nonché al collaudo tecnico degli apparati tecnico-scientifico-didattici di cui sono dotati i laboratori, le aziende, le officine, i reparti di lavorazione ed i gabinetti scientifici dell'istituto. Cura altresì l'inventario di reparto, tenendo in ordine ed aggiornando i rispettivi registri.

 

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      3. Il tecnico di laboratorio, inoltre, coadiuva gli insegnanti delle materie tecniche e scientifiche, durante le esercitazioni pratiche degli allievi, nel rispetto degli orari di cui all'articolo 7. Ha piena autonomia e responsabilità diretta nella conduzione del laboratorio, azienda, officina, reparto di lavorazione o gabinetto scientifico cui è assegnato.
      4. Il tecnico di laboratorio riceve dal direttore didattico, sulla base dei piani di studio stabiliti e nella esigenza della quotidiana intesa tra insegnante e tecnico di laboratorio, nell'ambito delle rispettive competenze, le prescrizioni di massima in ordine alle istruzioni operative per il buon funzionamento del laboratorio, azienda, officina, reparto di lavorazione o gabinetto scientifico cui è assegnato. Egli è responsabile direttamente per le attività svolte.
      5. Il tecnico di laboratorio partecipa ai consigli di classe degli alunni che accedono ai laboratori dei quali è titolare, esprime parere consultivo ai fini dell'andamento tecnico-didattico-organizzativo e concorda con il docente della singola disciplina tecnica o scientifica il voto relativo all'andamento disciplinare degli alunni.
      6. Il tecnico di laboratorio dipende dal direttore didattico per quanto concerne la disciplina e l'orario di servizio ed è tenuto a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento, organizzati dall'amministrazione ed inerenti al proprio ruolo, congiuntamente ai docenti dell'area specifica di appartenenza.

Art. 3.
(Profilo professionale
dei tecnici di ufficio tecnico).

      1. Il tecnico di ufficio tecnico svolge attività tecniche e tecnico-amministrative con margini di autonomia organizzativa che comporta capacità di valutazione e di merito nelle scelte operate nel rispetto delle indicazioni del direttore didattico.
      2. Il tecnico di ufficio tecnico provvede e predispone gli atti inerenti all'esecuzione dei lavori, ed al relativo controllo, nei

 

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locali dell'istituto. Controlla le procedure per le gare d'appalto, in particolare in relazione alla messa in opera, igiene e sicurezza dei lavori e segnala eventuali inadempienze al direttore didattico.

      3. Il tecnico di ufficio tecnico provvede alla verifica delle proposte di acquisto della scorta di materiale di consumo del magazzino e raccoglie le richieste scritte dei docenti e dei tecnici di laboratorio.
      4. Il tecnico di ufficio tecnico dipende dal direttore didattico per quanto concerne la disciplina e l'orario di servizio ed è tenuto a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento, organizzati dall'amministrazione ed inerenti al proprio ruolo, congiuntamente ai docenti dell'area specifica di appartenenza.

Art. 4.
(Requisiti per l'accesso ai ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico).

      1. Ai ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico accedono mediante concorso, per titoli ed esami, i cittadini italiani e non italiani, in possesso di maturità tecnica o professionale o di diploma di maturità d'arte applicata o di altro titolo equipollente o superiore riconosciuti dall'Unione europea.

Art. 5.
(Concorso riservato).

      1. Il personale tecnico delle istituzioni scolastiche statali partecipa, a domanda, al primo concorso riservato per soli titoli per l'immissione nei ruoli dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico.
      2. Al concorso riservato può, altresì, partecipare il personale che alla data di emanazione del bando concorsuale ha maturato un servizio effettivo di almeno cinque anni nella carriera di assistente tecnico statale o nelle qualifiche e profili professionali in esso confluiti.

 

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      3. Al concorso riservato, che deve essere svolto entro il 31 dicembre 2007, può partecipare il personale che risulta inquadrato nei ruoli provinciali della carriera di ex assistente tecnico o nelle qualifiche e profili professionali degli ex dipendenti degli enti locali, confluiti nel ruolo di assistente tecnico statale, in servizio alla data del 1o settembre 2007 nelle istituzioni scolastiche statali di secondo grado afferenti all'ufficio scolastico regionale competente per la provincia per la quale si intende concorrere.
      4. Al concorso riservato possono partecipare anche coloro che negli anni precedenti hanno ottenuto almeno una nomina annuale da un dirigente di ufficio scolastico regionale, anche se di provincia diversa da quella per la quale si concorre, e che sono stati riconfermati in servizio, per l'anno scolastico 2007-2008, nell'ambito della provincia per la quale intendono concorrere.
      5. Sono titoli validi per la partecipazione al concorso riservato:

          a) i diplomi di maturità tecnica, i diplomi professionali ad indirizzo tecnico specifico, il diploma di geometra ed il diploma di maestro d'arte ad indirizzo specifico, già validi per l'accesso a posti di assistente tecnico e per le posizioni e i profili in esso confluiti;

          b) il diploma d'istruzione secondaria di primo grado integrato da uno degli attestati di qualifica specifica di un corso di almeno 600 ore, rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, integrato da almeno dieci anni di effettivo servizio svolto con la qualifica di ex assistente tecnico o con qualifiche e profili in esso confluiti nonché già maturato alla data di entrata in vigore della presente legge.

      6. Il personale in servizio che non ha i requisiti di cui al comma 5 può accedere ai ruoli provinciali di tecnico di laboratorio e di tecnico di ufficio tecnico, previa partecipazione ad uno dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 6.

 

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      7. Il servizio prestato nella carriera di ex assistente tecnico e nelle qualifiche e profili in esso confluiti è valutato ai fini del nuovo inquadramento.

Art. 6.
(Corsi di aggiornamento).

      1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, dispone che tutti gli uffici scolastici regionali organizzino, negli ambiti provinciali di rispettiva competenza, corsi di aggiornamento per tutto il personale tecnico del comparto scuola già inquadrato nel profilo tecnico di area B del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), di cui alla tabella A allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003 di cui all'accordo 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003 e per l'ex personale degli enti locali corrispondente alla qualifica di assistente tecnico di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1999.
      2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati per aree omogenee, presso gli istituti tecnici statali o presso gli istituti regionali di ricerca educativa o presso le università ovvero presso le principali aziende specializzate in uno dei settori tecnici di area e devono concludersi entro il 31 agosto 2008.
      3. La durata dei corsi di cui al comma 1 non può essere inferiore a:

          a) 60 ore per il personale di cui all'articolo 5 e che sia in possesso di uno dei diplomi di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo 5;

          b) 150 ore per il personale in possesso del diploma di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 5;

          c) 600 ore per il personale di cui al comma 6 dell'articolo 5, con la istituzione di un esame finale; in tale caso la frequenza

 

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del corso e il superamento dell'esame finale assumono valore abilitante ai fini dell'inquadramento di detto personale nei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico.

Art. 7.
(Orario di servizio).

      1. I tecnici di laboratorio sono tenuti a prestare servizio durante le esercitazioni di laboratorio degli allievi, per un periodo non inferiore a cinque giorni settimanali. Le settimane di attività nel corso dell'anno, in rapporto diretto con gli alunni a cui prestano assistenza didattica, nel rispetto delle indicazioni formulate nel piano delle esercitazioni redatto dal docente della materia all'inizio dell'anno scolastico, devono coprire l'intero calendario scolastico.
      2. L'orario di lavoro dei tecnici di laboratorio deve essere articolato nel modo seguente:

          a) 24 ore settimanali di assistenza didattica e tecnica durante le esercitazioni degli allievi in compresenza con il docente;

          b) 20 ore mensili da utilizzare per la preparazione delle esperienze didattiche, per l'ordinaria manutenzione dei laboratori assegnati, per l'aggiornamento professionale e per la partecipazione ai consigli di classe.

      3. Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, i tecnici di laboratorio sono a disposizione per l'immediato rientro in servizio a causa di impreviste necessità attinenti alla funzione svolta o programmata e deliberata dall'istituzione scolastica.
      4. I tecnici di ufficio tecnico della scuola sono tenuti a prestare un servizio di trenta ore settimanali, per un periodo non inferiore a cinque giorni settimanali, per il periodo dell'intero calendario scolastico. Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, l'orario di lavoro è ridotto a trenta ore mensili.

 

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Art. 8.
(Soppressione dei ruoli provinciali
degli assistenti tecnici).

      1. A decorrere dal 1o settembre 2007 i ruoli provinciali degli assistenti tecnici statali e delle qualifiche e profili in essi confluiti sono soppressi.
      2. Il personale di cui al comma 6 dell'articolo 5 che ha frequentato con profitto uno dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 6, è inquadrato, a domanda, nei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio o dei tecnici di ufficio tecnico della scuola. L'inquadramento nei ruoli avviene a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello della frequenza del corso di aggiornamento.
      3. Coloro che rinunciano a partecipare al corso di aggiornamento di cui al comma 2 ovvero che non lo frequentano o che risultano non idonei all'esame finale di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 6, sono inquadrati nell'area A, profilo collaboratore scolastico, di cui alla tabella C annessa al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadrienno normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003 di cui all'accordo 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, in un ruolo speciale, istituito con il regolamento di cui all'articolo 11 della presente legge.

Art. 9.
(Inquadramento dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico della scuola).

      1. I tecnici di laboratorio e i tecnici di ufficio tecnico della scuola, nonché il personale tecnico ex assistente tecnico, che partecipino al concorso od ai corsi previsti, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 della presente legge, sono inquadrati nell'area C, posizione economica C1.
      2. Ai tecnici di laboratorio ed ai tecnici di ufficio tecnico della scuola sono attribuiti il trattamento economico spettante al

 

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personale docente diplomato ed una progressione economica di carriera, secondo l'anzianità di servizio, ai sensi di quanto stabilito dalla tabella B annessa al contratto collettivo nazionale di lavoro, per il secondo biennio economico 2004-2005, del personale del comparto scuola, di cui all'accordo 7 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2005.

Art. 10.
(Accesso ai ruoli del personale docente).

      1. La graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti e degli assistenti tecnici in possesso di diploma di maturità tecnica o professionale o equipollente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio da almeno tre anni e che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale bandito per la qualifica in oggetto, per titoli ed esami.

Art. 11.
(Regolamento di attuazione).

      1. Il Ministro della pubblica istruzione adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 12.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale

 

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di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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