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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1400 |
1. A decorrere dal 1o settembre 2007, ai soli fini giuridici ed a copertura dell'organico esistente del ruolo degli ex assistenti tecnici, sono istituiti i ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico della scuola di base e della scuola secondaria. Gli effetti economici, per il personale inquadrato in tali ruoli, maturano a decorrere dal 1o gennaio 2008.
1. Il tecnico di laboratorio esegue attività lavorativa complessa che richiede specifica preparazione professionale e tecnologica, con conoscenza dei metodi didattici e delle finalità di addestramento tecnico-pratico degli allievi, in rapporto all'impiego di macchine, apparati e attrezzature tecniche, scientifiche e didattiche necessarie per lo sviluppo delle esercitazioni pratiche degli allievi nei laboratori, aziende, officine, reparti di lavorazione e gabinetti scientifici presso i quali presta servizio.
2. Il tecnico di laboratorio provvede alla ordinaria manutenzione, riparazione e cura, nonché al collaudo tecnico degli apparati tecnico-scientifico-didattici di cui sono dotati i laboratori, le aziende, le officine, i reparti di lavorazione ed i gabinetti scientifici dell'istituto. Cura altresì l'inventario di reparto, tenendo in ordine ed aggiornando i rispettivi registri.
1. Il tecnico di ufficio tecnico svolge attività tecniche e tecnico-amministrative con margini di autonomia organizzativa che comporta capacità di valutazione e di merito nelle scelte operate nel rispetto delle indicazioni del direttore didattico.
2. Il tecnico di ufficio tecnico provvede e predispone gli atti inerenti all'esecuzione dei lavori, ed al relativo controllo, nei
1. Ai ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico accedono mediante concorso, per titoli ed esami, i cittadini italiani e non italiani, in possesso di maturità tecnica o professionale o di diploma di maturità d'arte applicata o di altro titolo equipollente o superiore riconosciuti dall'Unione europea.
1. Il personale tecnico delle istituzioni scolastiche statali partecipa, a domanda, al primo concorso riservato per soli titoli per l'immissione nei ruoli dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico.
2. Al concorso riservato può, altresì, partecipare il personale che alla data di emanazione del bando concorsuale ha maturato un servizio effettivo di almeno cinque anni nella carriera di assistente tecnico statale o nelle qualifiche e profili professionali in esso confluiti.
a) i diplomi di maturità tecnica, i diplomi professionali ad indirizzo tecnico specifico, il diploma di geometra ed il diploma di maestro d'arte ad indirizzo specifico, già validi per l'accesso a posti di assistente tecnico e per le posizioni e i profili in esso confluiti;
b) il diploma d'istruzione secondaria di primo grado integrato da uno degli attestati di qualifica specifica di un corso di almeno 600 ore, rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, integrato da almeno dieci anni di effettivo servizio svolto con la qualifica di ex assistente tecnico o con qualifiche e profili in esso confluiti nonché già maturato alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Il personale in servizio che non ha i requisiti di cui al comma 5 può accedere ai ruoli provinciali di tecnico di laboratorio e di tecnico di ufficio tecnico, previa partecipazione ad uno dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 6.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, dispone che tutti gli uffici scolastici regionali organizzino, negli ambiti provinciali di rispettiva competenza, corsi di aggiornamento per tutto il personale tecnico del comparto scuola già inquadrato nel profilo tecnico di area B del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), di cui alla tabella A allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003 di cui all'accordo 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003 e per l'ex personale degli enti locali corrispondente alla qualifica di assistente tecnico di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1999.
2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati per aree omogenee, presso gli istituti tecnici statali o presso gli istituti regionali di ricerca educativa o presso le università ovvero presso le principali aziende specializzate in uno dei settori tecnici di area e devono concludersi entro il 31 agosto 2008.
3. La durata dei corsi di cui al comma 1 non può essere inferiore a:
a) 60 ore per il personale di cui all'articolo 5 e che sia in possesso di uno dei diplomi di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo 5;
b) 150 ore per il personale in possesso del diploma di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 5;
c) 600 ore per il personale di cui al comma 6 dell'articolo 5, con la istituzione di un esame finale; in tale caso la frequenza
1. I tecnici di laboratorio sono tenuti a prestare servizio durante le esercitazioni di laboratorio degli allievi, per un periodo non inferiore a cinque giorni settimanali. Le settimane di attività nel corso dell'anno, in rapporto diretto con gli alunni a cui prestano assistenza didattica, nel rispetto delle indicazioni formulate nel piano delle esercitazioni redatto dal docente della materia all'inizio dell'anno scolastico, devono coprire l'intero calendario scolastico.
2. L'orario di lavoro dei tecnici di laboratorio deve essere articolato nel modo seguente:
a) 24 ore settimanali di assistenza didattica e tecnica durante le esercitazioni degli allievi in compresenza con il docente;
b) 20 ore mensili da utilizzare per la preparazione delle esperienze didattiche, per l'ordinaria manutenzione dei laboratori assegnati, per l'aggiornamento professionale e per la partecipazione ai consigli di classe.
3. Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, i tecnici di laboratorio sono a disposizione per l'immediato rientro in servizio a causa di impreviste necessità attinenti alla funzione svolta o programmata e deliberata dall'istituzione scolastica.
4. I tecnici di ufficio tecnico della scuola sono tenuti a prestare un servizio di trenta ore settimanali, per un periodo non inferiore a cinque giorni settimanali, per il periodo dell'intero calendario scolastico. Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, l'orario di lavoro è ridotto a trenta ore mensili.
1. A decorrere dal 1o settembre 2007 i ruoli provinciali degli assistenti tecnici statali e delle qualifiche e profili in essi confluiti sono soppressi.
2. Il personale di cui al comma 6 dell'articolo 5 che ha frequentato con profitto uno dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 6, è inquadrato, a domanda, nei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio o dei tecnici di ufficio tecnico della scuola. L'inquadramento nei ruoli avviene a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello della frequenza del corso di aggiornamento.
3. Coloro che rinunciano a partecipare al corso di aggiornamento di cui al comma 2 ovvero che non lo frequentano o che risultano non idonei all'esame finale di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 6, sono inquadrati nell'area A, profilo collaboratore scolastico, di cui alla tabella C annessa al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadrienno normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003 di cui all'accordo 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, in un ruolo speciale, istituito con il regolamento di cui all'articolo 11 della presente legge.
1. I tecnici di laboratorio e i tecnici di ufficio tecnico della scuola, nonché il personale tecnico ex assistente tecnico, che partecipino al concorso od ai corsi previsti, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 della presente legge, sono inquadrati nell'area C, posizione economica C1.
2. Ai tecnici di laboratorio ed ai tecnici di ufficio tecnico della scuola sono attribuiti il trattamento economico spettante al
1. La graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti e degli assistenti tecnici in possesso di diploma di maturità tecnica o professionale o equipollente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio da almeno tre anni e che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale bandito per la qualifica in oggetto, per titoli ed esami.
1. Il Ministro della pubblica istruzione adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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