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PDL 1473

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1473



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

BIANCOFIORE, LA LOGGIA, VITO ELIO, BRUNO, SANTELLI, BERTOLINI, CARFAGNA, FITTO, BRANCHER, GARDINI

Modifiche all'articolo 116 della Costituzione concernenti le procedure di modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale

Presentata il 25 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale intende apportare alcuni ulteriori miglioramenti alle procedure di modifica degli statuti speciali.
      A tale proposito, quasi tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento hanno concordato che, per quanto attiene la modifica all'articolo 116 della Costituzione, l'introduzione e il riconoscimento del carattere pattizio del rapporto tra Stato e regioni - che la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, non aveva in alcun modo recepito erano e sono da salvaguardare. Intenzione questa che in virtù dello spirito autonomistico che ci anima, con la presente proposta di legge costituzionale si intende confermare e addirittura rilanciare. Con doverosi distinguo però.
      Le autonomie speciali, infatti, non sono tutte uguali: si pensi in particolare, alla specialissima autonomia del Trentino Alto Adige, dove viene rovesciato il rapporto regione - province autonome, con le ultime che prevalgono nettamente in termini di competenze e di risorse economiche rispetto all'istituzione-cornice. Un aspetto questo che si deve tenere in considerazione per poter comprendere in profondità i princìpi di giustizia, nel rispetto degli articoli 3 e 6 della Costituzione , che animano le modifiche contenute nella presente proposta di legge costituzionale e che pertanto desideriamo vedere sottratte alla partigianeria politica, riconoscendo la necessità di approvarle con spirito unitario.
      Fino ad ora, in effetti, non si è tenuto sufficientemente conto della peculiarità etnico-linguistica che caratterizza in particolare
 

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la straordinaria autonomia della provincia di Bolzano, la quale non conosce eguali in Italia ed in Europa. Crediamo fortemente che il legislatore abbia l'obbligo nei confronti di tutti i gruppi linguistici ivi residenti di consentire loro la partecipazione alla costruzione di un eventuale nuovo statuto d'autonomia - carta di rango costituzionale che regola ogni aspetto della vita in Alto Adige.
      Per questo, prima del referendum costituzionale - in previsione di un esito positivo, avevamo predisposto un coraggioso e doveroso progetto di legge costituzionale - ora decaduto insieme alla riforma - che conteneva una serie di integrazioni dell'allora articolo 38 (che modificava appunto l'articolo 116 della Costituzione), finalizzate ad evitare ulteriori insopportabili discriminazioni etnico-linguistiche.
      Con la modifica all'articolo 116 della Costituzione, infatti, si era inteso sancire il carattere pattizio delle modifiche costituzionali introducendo il metodo dell'intesa tra Stato e - nel caso in questione - province autonome di Trento e di Bolzano. Fatta salva l'encomiabile intenzione del legislatore, la clausola della maggioranza dei due terzi dei consiglieri, richiesta per l'approvazione di modifiche allo Statuto, applicata alla provincia autonoma di Bolzano ha suscitato molta preoccupazione - in particolare fra la popolazione di lingua italiana e parte di quella ladina - poiché affidava di fatto il diniego all'intesa al solo potere del gruppo linguistico tedesco e, in particolare, quasi di uno solo dei partiti che lo rappresentano, estromettendo totalmente dalle riforme statutarie i restanti gruppi italiano e ladino. I media parlarono addirittura di «blindatura» dell'autonomia, ben conoscendo i numeri etnici che la caratterizzano. Il consiglio della provincia autonoma di Bolzano è infatti espressione dei tre gruppi linguistici e attualmente (ma in futuro non vi è ragione di ritenere che cambierà) risulta composto da 35 consiglieri dei quali, 26 appartenenti al gruppo linguistico tedesco, 8 al gruppo italiano e 1 ladino, fatto eleggere però all'interno della Südtiroler Volkspartei e cioè sempre del partito di maggioranza assoluta del gruppo linguistico tedesco. Vi è da aggiungere che dei 27 consiglieri appartenenti di fatto al gruppo tedesco, 21 appartengono al medesimo partito, che è il partito di maggioranza assoluta in Alto Adige e che nello stesso consiglio raccoglie lo scontato placet delle labili opposizioni tedesche, specie allorquando si tratti di fare fronte comune sulla politica etnica o su modifiche statutarie - finalizzate appunto a un rafforzamento dell'autonomia, che si traduce spesso in una progressiva tendenza, verificabile in ogni aspetto della vita quotidiana della società altoatesina, alla ritedeschizzazione dell'Alto Adige. Il legislatore non può non tenere presente, infatti, che proprio le modifiche allo Statuto di autonomia e la proliferazione di una strumentale normativa d'attuazione rischiano il più delle volte di modificare i già delicatissimi equilibri tra i gruppi etnici in Alto Adige. Lasciare dunque la decisione sulle eventuali modifiche allo statuto alla sola maggioranza dei due terzi significa consegnare ad un unico gruppo etnico, e prevalentemente quindi ad un unico partito, la decisione se approvare l'intesa alle modifiche statutarie deliberate dal Parlamento con una procedura costituzionale che offre garanzie molto più efficaci rispetto alla procedura introdotta a livello provinciale e che nel novellato articolo 116 della Costituzione abbiamo voluto ripercorrere.
      Si rende quindi opportuno creare le condizioni per un coinvolgimento il più possibile esteso di tutti i gruppi etnico-linguistici, aumentando la maggioranza richiesta per il diniego all'intesa. Peraltro, trattandosi di modifiche di rango costituzionale, l'apparente appesantimento dei lavori nel consiglio provinciale viene sicuramente compensato dalla ricerca del più ampio consenso possibile all'interno dei gruppi etnici, peculiarità propria di questa terra, in cui le logiche etnico-linguistiche sovrastano decisamente e orientano totalmente quelle puramente di natura politica.
      Si deve anche considerare che diversamente si creerebbe una procedura anomala: da una parte il Parlamento deve
 

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procedere a modifiche con procedura costituzionale, e quindi aggravata (e si discute proprio in questi giorni se procedere alla modifica dell'articolo 138 della Costituzione, eliminando la maggioranza assoluta e prevedendo solo la maggioranza dei due terzi) e dall'altra si consente per uno statuto - sebbene di rango costituzionale - e ad un unico gruppo etnico di detenere il potere assoluto di decidere se consentire quella modifica, che equivale a dire che il Parlamento viene bloccato da una minoranza etnica nazionale, senza dare modo alle minoranze etniche locali di poter in alcun modo intervenire. Si deve pertanto intervenire per aumentare il quorum «locale» e, in caso di non raggiungimento all'interno del consiglio provinciale di tale quorum, si dovrà procedere, sempre entro tre mesi dalla prima deliberazione delle due Camere, a indire un referendum popolare per i gruppi linguistici individuati sulla base dell'ultimo censimento etnico (anno 2001).
      La seconda considerazione riguarda l'interpretazione data e fatta conoscere pubblicamente dai parlamentari di lingua tedesca della Südtiroler Volkspartei rispetto al principio condiviso dalla popolazione - introdotto dalla riforma ed esteso a tutte le regioni - dell'«interesse nazionale». I citati parlamentari, infatti, contro l'orientamento della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 236 del 2004) hanno inteso orientare l'opinione pubblica locale, nel corso del dibattito sulla riforma costituzionale facendo aumentare il senso di esclusività e di lontananza dallo Stato italiano dell'Alto Adige - Südtirol, verso una non applicabilità di tale principio alle regioni e alle province autonome. Forti, pertanto, della citata sentenza della Corte costituzionale che ha riscontrato l'esistenza di «un legame indissolubile fra il conferimento di una attribuzione e la previsione di un intervento sostitutivo diretto a garantire che la finalità cui essa e preordinata non sacrifichi l'unità e la coerenza dell'ordinamento» e per evitare ulteriori interpretazioni strumentali riteniamo indispensabile introdurre una norma specifica nell'articolo 116 alla Costituzione, come riformato anche in considerazione delle plurime procedure di infrazione che l'Unione europea apre nei confronti dell'Italia a causa di norme anacronistiche contenute in alcuni statuti speciali.
      La terza considerazione, ma non ultima per importanza, riguarda le garanzie che la Costituzione deve sancire per tutti, in una realtà dove la minoranza nazionale tedesca è divenuta maggioranza territoriale condizionando, attraverso il partito politico etnico che la rappresenta, ogni ambito della vita pubblica altoatesina e nella quale la minoranza italiana sta venendo sempre più a ricoprire un ruolo marginale con riflessi sociali estremamente negativi. Il comma aggiuntivo che abbiamo individuato, infatti, in perfetta coerenza con la modifica in senso federale dell'assetto costituzionale della Repubblica (e della ripartizione di quest'ultima in diversi enti Stato, regioni, province, comuni ed ora anche città metropolitane) estende la portata dell'articolo 6 dei princìpi fondamentali della Costituzione in materia di tutela delle minoranze, assicurando che tale tutela delle minoranze debba essere garantita anche nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, considerato che ivi si sono venute a creare minoranze territoriali. Ciò apre una strada alla definizione di uno statuto speciale per la minoranza territoriale italiana dell'Alto Adige che rischia quella che gli stessi storici altoatesini chiamano «Todesmarsch» (marcia della morte) e che si deve leggere nel senso di una progressiva estinzione o assimilazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 116 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, e in particolare della tutela delle minoranze linguistiche locali, previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o dell'Assemblea regionale o del Consiglio della provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale. Per la Provincia autonoma di Bolzano quando il diniego di intesa sia manifestato con delibera adottata con maggioranza inferiore ai nove decimi dei componenti del Consiglio, è indetto referendum confermativo popolare, con votazione su base provinciale distinta per gruppi etnico-linguistici in base alle dichiarazioni rese nel corso dell'ultimo censimento etnico-linguistico. Il diniego di intesa è in tali casi, confermato se la maggioranza dei votanti di tutti i gruppi etnico-linguistici si è espressa in tale senso».
      2. Al secondo comma dell'articolo 116 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nella Provincia autonoma di Bolzano autonome Provinz Baren Südtirol/Provinzia autonoma de Balsan Südtirol quanto previsto dall'articolo 6 si applica anche a tutela della parità e dell'eguaglianza di diritti e della dignità sociale, nonché della garanzia dell'accesso al lavoro e alle cariche dirigenziali delle minoranze su quel medesimo territorio così come risultano sulla base dell'ultimo censimento etnico-liguistico».


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