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PDL 1418

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1418



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FABRIS

Disposizioni per la semplificazione delle procedure in materia di immatricolazione dei veicoli

Presentata il 19 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il settore dei procedimenti amministrativi automobilistici, nonostante l'opera di semplificazione e razionalizzazione realizzata con l'entrata a regime del sistema dello sportello telematico dell'automobilista (STA), istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, presenta ancora notevoli margini di miglioramento. Lo STA, infatti, pur avendo fortemente semplificato le procedure e ridotto i tempi di definizione delle pratiche, attraverso lo svolgimento contestuale delle operazioni di immatricolazione e registrazione della proprietà dei veicoli, si basa ancora sulla duplicità dei relativi procedimenti, di competenza rispettivamente del Ministro dei trasporti e del pubblico registro automobilistico (PRA). La gestione tuttora separata dei suddetti procedimenti comporta come conseguenza che:

          i cittadini debbano produrre due istanze, una per la registrazione della proprietà e una per l'immatricolazione;

          i dati, in larga parte sovrapponibili, vengano acquisiti due volte e da parte di due distinte banche dati;

          vengano emessi due provvedimenti autorizzati da parte di due amministrazioni (Automobile club d'Italia e Ministero dei trasporti) per la parte di rispettiva competenza;

          vengano rilasciati all'utenza due distinti documenti, il certificato di proprietà e la carta di circolazione.

 

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      L'assetto esistente può quindi essere completato e ottimizzato riconducendo ad un'unica struttura, l'Automobile club d'Italia (ACI) - ente pubblico non economico strumentale dello Stato nel settore automobilistico - la gestione di tutte le pratiche amministrative connesse alla circolazione dei veicoli, comprese le operazioni di immatricolazione. L'assetto proposto assicura la completa semplificazione delle procedure e degli adempimenti, consentendo, attraverso la presentazione di un'unica istanza, di ottenere i1 rilascio di un unico documento - la carta del veicolo - in sostituzione della carta di circolazione e del certificato di proprietà attualmente previsti, con il pagamento contestuale allo sportello di tutte le imposte e i diritti dovuti. Il nuovo sistema delineato, inoltre non comporta alcun investimento aggiuntivo, né per quanto riguarda il sistema informativo ACI, né sotto il profilo organizzativo e del personale degli uffici dell'ACI, ed è a costo zero sia per lo Stato sia per i cittadini: il PRA infatti è, e resterebbe, completamente autofinanziato dalle tariffe corrisposte dagli utilizzatori del servizio.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Nuove procedure di registrazione dei veicoli e dei ciclomotori).

      1. Le funzioni di immatricolazione e reimmatricolazione dei veicoli, nonché di registrazione dei ciclomotori, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono trasferite all'Automobile club d'Italia (ACI). Ai relativi adempimenti l'ACI provvede per il tramite degli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico (PRA), anche avvalendosi degli studi di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, collegati in via telematica al proprio sistema informativo ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni.
      2. La carta di circolazione e il certificato di proprietà, previsti dal citato decreto legislativo n. 285 del 1992, sono sostituiti dalla carta del veicolo, contenente i dati tecnico-costruttivi e quelli giuridico-patrimoniali del veicolo e conforme al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 14 febbraio 2000, recante attuazione della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000.
      3. Gli emolumenti e i diritti già dovuti al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attività di cui al comma 1, rimangono acquisiti all'erario nella misura del 50 per cento e, per la restante quota, sono attribuiti all'ACI.
      4. Le modalità di attuazione della presente legge sono definite, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con

 

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decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito l'ACI.

Art. 2.
(Abrogazioni).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo 1, fatte salve le norme riguardanti le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare, sono abrogate, per la parte incompatibile con la presente legge, le seguenti disposizioni del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni:

          a) articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 12;

          b) articolo 94, commi 2, 5 e 6;

          c) articolo 95;

          d) articolo 97, commi 1, 2, 3 e 4;

          e) articolo 101, commi 2, 3 e 4;

          f) articolo 103, comma 1, secondo periodo;

          g) articolo 225, comma 1, lettera b);

          h) articolo 226, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

      2. Nel citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, e in tutte le altre disposizioni legislative vigenti, le parole: «carta di circolazione» e: «certificato di proprietà», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «carta del veicolo»,.


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