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PDL 1405

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1405



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato AMORUSO

Disposizioni in materia di locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante

Presentata il 19 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Troppe morti assurde di giovani si consumano ogni fine settimana sulle strade italiane. Le principali cause degli incidenti stradali che riempiono le pagine dei giornali, soprattutto d'estate nelle località turistiche di mare, sono l'uso di stupefacenti e il consumo smodato di alcolici e superalcolici nel corso delle serate in discoteca. Non vi è dubbio che la chiave del problema stia anzitutto nelle mani degli stessi giovani e delle loro coscienze. Abusando di droghe ed alcolici, infatti, oltre a mettere a repentaglio la propria vita, si può far del male o procurare la morte a persone che del tutto involontariamente vengono coinvolte negli incidenti stradali da loro causati.
      Tuttavia è possibile intervenire in via legislativa per porre le condizioni grazie alle quali i giovani che frequentano i locali notturni con la comprensibilissima voglia di svagarsi capiscano appunto quali sono i limiti da non superare. In sostanza è necessario intervenire perché, a fianco delle molte campagne di stampa e televisive di sensibilizzazione dei giovani, all'atto pratico la prevenzione non solo cominci, ma abbia proprio il suo momento centrale negli stessi locali notturni.
      La presente proposta di legge non intende danneggiare, con misure abnormemente «punitive» o «lesive» da una parte i giovani desiderosi di svago, dall'altra gli esercenti dei locali di intrattenimento musicale e danzante. Avviare campagne punitive nei confronti dei primi e demonizzatrici nei confronti dei secondi avrebbe solo due risultati: da una parte stimolare comportamenti del tutto eccessivi e di
 

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conseguenza pericolosi per l'intera collettività, dall'altra danneggiare un'industria florida e dalla quale vengono posti di lavoro e forti entrate fiscali per le casse statali.
      Al fine di prevenire ferimenti e morti assurde in incidenti stradali, la presente proposta di legge propone in nove articoli una serie di modifiche normative e di nuove previsioni, che tra l'altro mirano a instaurare un clima di concordia e serena collaborazione tra giovani clienti, esercenti dei locali e forze dell'ordine.
      Nello specifico, intervenendo sull'articolo 689 del codice penale, l'articolo 1 innalza da sedici a diciotto anni l'età dei soggetti ai quali non si possono vendere bevande alcoliche e obbliga l'esercente ad esporre tale divieto. L'articolo 2 riguarda le sanzioni per gli esercenti, a meno che essi non dimostrino la totale estraneità, nel caso in cui nei loro locali vi sia spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope. Fermo restando l'obbligo di avvisare immediatamente le forze dell'ordine, l'articolo 3 consente agli addetti alla sicurezza di escludere dai locali i soggetti che spaccino droga o ne facciano uso. L'articolo 4 obbliga gli esercenti di locali con capienza superiore ai 500 posti ad assicurare, anche attraverso convenzioni con la Croce Rossa o con associazioni di volontariato, la presenza di personale dotato di specifica formazione per il primo soccorsi sanitario. L'articolo 5 consente la stipula di convenzioni tra comuni ed esercenti per decongestionare la viabilità intorno ai locali.
      L'articolo 6 prevede che gli esercenti rilascino ai clienti che si dichiarano preposti alla guida del veicolo (definiti come «guidatori designati») un contrassegno o un braccialetto di forte visibilità che consente loro l'esclusivo consumo di bevande analcoliche, per le quali peraltro usufruiranno di diritto dello sconto del 33 per cento sul costo della consumazione. Lo stesso articolo, inoltre, consente l'organizzazione di test etilici a campione all'uscita dei locali e autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a prevedere agevolazioni fiscali per incentivare il consumo di bevande analcoliche da parte dei "guidatori designati". L'articolo 7 vincola gli esercenti ad organizzare all'interno dei loro locali almeno tre manifestazioni all'anno di sensibilizzazione ai problemi dell'alcolismo e della droga, almeno una della quali deve svolgersi nella stagione estiva. L'articolo 8 estende le detassazioni del reddito d'impresa previste dall'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, agli esercenti dei locali che ammodernino i loro impianti acustici o ne acquistino di nuovi. Infine, allo scopo di prevenire la microcriminalità e garantire la corretta viabilità, l'articolo 9 prevede (in analogia col principio ispiratore del già menzionato articolo 5) la creazione di presidi mobili delle forze di polizia intorno ai locali e nei periodi di maggiore affluenza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 689 del codice penale).

      1. All'articolo 689 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

      «L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra in un luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni diciotto, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno. La stessa pena si applica se l'esercente vende bevande alcoliche, per l'asporto delle stesse, ai soggetti di cui al periodo precedente. L'esercente ha altresì l'obbligo di esposizione di un cartello riportante il divieto di cui al presente comma.
      Le disposizioni di cui al primo comma e di cui all'articolo 691 si applicano altresì ai locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante»;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

      1. Il comma 6 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

      «6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano qualora sia accertata la

 

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totale estraneità dell'esercente alla presenza e all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno del locale pubblico o del circolo privato».

Art. 3.
(Disposizioni per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope nei locali).

      1. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 11 e 134 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nei locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante, di seguito denominati «locali pubblici», gli addetti alla sicurezza individuati ai sensi del primo comma dell'articolo 133 del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, qualora individuino soggetti che spacciano o si danno abitualmente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati a escludere tali soggetti dal locale. Tale facoltà è estesa anche a escludere coloro che possono in qualsiasi modo turbare il normale svolgimento dell'attività. Gli stessi addetti possono svolgere, altresì, i primi e urgenti interventi a tutela della incolumità personale e dei clienti, fermo restando l'obbligo di avvisare le Forze dell'ordine in caso di violazione della normativa penale.

Art. 4.
(Assistenza di primo soccorso sanitario nei locali).

      1. Nei locali pubblici con una capienza superiore a 500 posti l'esercente deve obbligatoriamente assicurare, anche attraverso apposite convenzioni con la Croce rossa italiana o con organizzazioni di volontariato operanti nel settore, la presenza di personale dotato di specifica formazione per il primo soccorso sanitario e i comportamenti a rischio legati all'uso di sostanze stupefacenti, nella misura minima di due unità per locali pubblici con capienza da 500 a 1.500 persone e di

 

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quattro unità per locali pubblici con capienza superiore.
      2. Il personale di cui al comma 1 può esercitare la propria attività di assistenza anche dopo l'orario di chiusura, all'esterno del locale pubblico, anche al fine della individuazione di coloro che non appaiono idonei alla guida e di predisporne l'accompagnamento coatto in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche ed, eventualmente, con le Forze dell'ordine.

Art. 5.
(Disposizioni per decongestionare la viabilità nelle aree contigue ai locali).

      1. Al fine di decongestionare la viabilità nelle aree contigue ai locali pubblici nelle giornate a maggiore afflusso di clienti, i comuni e gli esercenti degli stessi locali possono stipulare convenzioni che prevedano servizi di trasporto pubblico dalle aree di parcheggio appositamente individuate verso i locali e viceversa con una cadenza temporale atta a favorirne l'utilizzo da parte dei clienti.

Art. 6.
(Contrassegno o bracciale per il guidatore designato e controlli del tasso alcolemico).

      1. Al fine di prevenire il verificarsi di incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza, gli esercenti dei locali pubblici rilasciano all'ingresso un contrassegno o un braccialetto, visibili, a coloro che risultano essere preposti alla guida dei veicoli.
      2. Il portatore del contrassegno o braccialetto può consumare, all'interno del locale, solo bevande analcoliche.
      3. La esibizione del contrassegno o del braccialetto dà diritto a uno sconto del 33 per cento sul costo della consumazione analcolica e all'ingresso gratuito nel locale.
      4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a prevedere agevolazioni fiscali atte a incentivare il consumo

 

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di bevande analcoliche da parte dei guidatori designati di cui al comma 1.
      5. Possono essere effettuati a campione rilevamenti con etilometro dei soggetti designati alla guida ai sensi del comma 1 per verificarne, all'uscita dei locali pubblici, il tasso alcolemico.

Art. 7.
(Disposizioni per la sensibilizzazione alle problematiche dell'alcolismo e della droga).

      1. Gli esercenti di locali pubblici sono tenuti a organizzare, nel corso dell'anno, almeno tre manifestazioni di sensibilizzazione al problema dell'alcolismo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope, anche attraverso l'aiuto di testimonianze personali e del mondo dell'associazionismo e del volontariato. Almeno una delle tre manifestazioni deve svolgersi nel corso della stagione estiva.

Art. 8.
(Interventi per l'adeguamento dell'acustica).

      1. Per gli interventi di adeguamento previsti dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 1999, n. 215, e per gli interventi di ammodernamento e di acquisto delle sorgenti sonore nei locali pubblici, di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Art. 9.
(Disposizioni per garantire la pubblica sicurezza fuori dei locali).

      1. Di intesa con le Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, possono essere previsti presìdi mobili in corrispondenza delle aree e nei periodi di maggiore affluenza presso i locali pubblici al fine di migliorare la

 

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sicurezza dei cittadini, di prevenire la microcriminalità, di ridurre eventuali danni a cose o persone e di assicurare una corretta viabilità.

Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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