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PDL 656

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 656



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GRILLINI, CRISCI, DE SIMONE, DEL BUE, D'ELIA, GIULIETTI, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, LEONI, MANCINI, NICCHI, PETTINARI, VENTURA, ZANELLA, ZANOTTI, ZUNINO

Modifiche alla legge 1o dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento del divorzio

Presentata l'11 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente iniziativa legislativa in tema di divorzio, attraverso alcune modifiche alla legge n. 898 del 1970, proponiamo di abbreviare i termini per ottenere lo scioglimento del matrimonio nei casi in cui i coniugi, o anche uno solo di essi, ritengano definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale che caratterizza il vincolo matrimoniale ed intollerabile la prosecuzione del rapporto.
      Come noto, attualmente in situazioni del genere è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata pronunciata la separazione personale (o l'omologazione del tribunale in caso di separazione consensuale) e tre anni di tempo a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale, prima di poter utilmente proporre domanda per ottenere definitivamente lo scioglimento del matrimonio con tutte le conseguenze del caso, soprattutto in termini di possibilità di contrarre nuove nozze.
      I tempi della intera procedura sono destinati a rimanere estremamente lunghi anche nel caso di accordo di entrambi i coniugi, non solo rispetto alle condizioni del divorzio, ma anche circa la definitività del fallimento matrimoniale. L'attuale sistema mostra per tal verso una pressoché
 

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assoluta impermeabilità alla volontà e alla responsabilità degli individui.
      Nell'intenzione di porre rimedio a questa situazione, valorizzando la volontà e la responsabilità dei singoli, miriamo, attraverso le cennate modifiche, ad abbreviare i tempi per ottenere il divorzio anche in caso di disaccordo di uno dei coniugi e a snellire ulteriormente la procedura, prevedendo la possibilità di eliminare del tutto la procedura della separazione personale in caso di accordo dei coniugi su tutte le condizioni che li riguardano. La snellezza della procedura avrebbe effetti positivi anche in termini di carico di lavoro gravante sulla giustizia civile.
      Il sistema eventualmente risultante a seguito delle modifiche permetterebbe:

          a) in caso di domanda di divorzio avanzata da uno solo dei coniugi di proporre la richiesta decorsi due mesi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero dalla data di omologa della separazione consensuale;

          b) in caso di domanda congiunta dei coniugi, il ricorso per ottenere lo scioglimento del matrimonio potrebbe essere direttamente proposto anche in assenza di una previa richiesta di separazione personale.

      In questo sistema i coniugi, quando consensualmente decidono di porre fine al loro matrimonio, hanno la possibilità di scegliere se passare prima attraverso il procedimento di separazione personale e successivamente quello di divorzio, oppure se intraprendere immediatamente la strada del divorzio.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La lettera b) del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

          «b) sono decorsi due mesi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero dalla data di omologazione della separazione consensuale ovvero quando è intervenuta separazione di fatto che sia iniziata prima del 18 dicembre 1970. In tali casi la separazione non deve essere stata interrotta. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

          «Art. 3-bis. - 1. La domanda congiunta di entrambi i coniugi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta anche in assenza di domanda per la separazione personale».


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