Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1384

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1384



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PORFIDIA, ASTORE, BELISARIO, BORGHESI, COSTANTINI, DODANI, EVANGELISTI, MISITI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALOMBA, RAITI, RAZZI, ROSSI GASPARRINI

Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, in materia di invito a dedurre nei giudizi di responsabilità davanti alla Corte dei conti

Presentata il 14 luglio 2006

      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Attualmente, l'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, stabilisce che il procuratore regionale della Corte dei conti, prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, invita il presunto responsabile del danno a depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Detto atto, prodromico alla fase giudiziale, viene definito «invito a dedurre» ed è uno strumento di garanzia per il destinatario, almeno nelle intenzioni del legislatore.
      Il procuratore regionale, sempre secondo l'articolo 5, è tenuto ad emettere l'atto di citazione entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno. Eventuali proroghe sono autorizzate dalla sezione giurisdizionale competente. Non è previsto alcun contraddittorio con il presunto responsabile del danno all'erario. Il sistema, per come concepito, determina gravi incongruenze, in quanto il procuratore regionale è libero di emettere o meno l'atto di citazione nei confronti degli invitati, senza alcun controllo da parte di un giudice terzo rispetto alle parti.
      Inoltre, il procuratore regionale, nel silenzio della norma, può anche cambiare
 

Pag. 2

prospettazione accusatoria tra l'invito a dedurre e l'atto di citazione, graduando l'atto di citazione sulla base delle difese svolte nella fase pre-processuale dal presunto responsabile dell'abuso che ha deciso di colloquiare con il procuratore regionale per fini di propria garanzia. In pratica, l'invito a dedurre, da strumento di garanzia a tutela del presunto responsabile dell'abuso, è diventato sovente un istituto utilizzato «contro» tali soggetti nella fase propriamente giudiziale.
      Da ciò deriva che nella pratica gli invitati rifiutano il colloquio con il procuratore regionale, per evitare che le loro difese siano strumentalizzate dallo stesso procuratore nella successiva fase del deposito dell'atto di citazione in giudizio.
      Spesso, inoltre, si assiste all'increscioso fenomeno in base al quale, lette le memorie inviate, il procuratore regionale premia coloro che hanno offerto all'inquirente utili elementi per completare l'atto di citazione in punto di fatto e di diritto, non emettendo nei confronti di questi ultimi l'atto di citazione. La mancata citazione in giudizio viene decisa, quindi, in base a valutazioni extra-giuridiche, indegne del nostro sistema di civiltà giuridica. In pratica, si premiano i «collaboranti», anche se principali artefici del danno erariale, a discapito di altri soggetti implicati solo indirettamente nella vicenda, molto spesso proprio a seguito dei comportamenti dei «collaboranti».
      Infine, si osserva che le proroghe per l'emissione dell'atto di citazione vengono largamente concesse dalle sezioni giurisdizionali competenti, senza alcun contraddittorio con le parti interessate che, molto spesso, si vedono citate in giudizio quando ormai erano convinte che il termine per l'emissione dell'atto di citazione fosse scaduto.
      Ciò premesso, è opportuna una sostanziale modifica del sistema vigente che assicuri maggiori tutela e garanzia ai presunti responsabili del danno e controlli l'operato del procuratore regionale mediante l'intervento di un giudice terzo. Da qui la necessità di presentare la proposta di legge che introduce tre nuovi commi nel citato articolo 5 del decreto-legge n. 453 del 1993.

 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Dopo l'emissione dell'invito di cui al primo periodo del comma 1, l'eventuale archiviazione del procedimento deve essere disposta da un magistrato della sezione giurisdizionale competente, appositamente incaricato dal presidente della medesima sezione. Il magistrato incaricato può denegare motivatamente l'archiviazione. In tale caso, il procuratore regionale è obbligato a emettere l'atto di citazione anche nei confronti dei soggetti cui è stato rivolto l'invito di cui al comma 1, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla notifica della decisione da parte della cancelleria del magistrato incaricato.
      1-ter. L'autorizzazione alla proroga per l'emissione dell'atto di citazione in giudizio di cui al quarto periodo del comma 1, deve avvenire nel rispetto del contraddittorio tra le parti, che sono appositamente sentite dalla sezione giurisdizionale competente.
      1-quater. A pena di inammissibilità, il procuratore regionale non può modificare, nell'atto di citazione in giudizio, le ragioni poste alla base del presunto danno erariale rispetto a quelle indicate nell'invito di cui al primo periodo del comma 1».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su