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PDL 1453

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1453



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PELINO, POLETTI, FRONER, ANGELI

Disposizioni per l'istituzione del luogo elettivo di nascita

Presentata il 25 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, allo scopo di tutelare il diritto della persona al riconoscimento del luogo di origine della propria famiglia, è diretta - modificando la disciplina attualmente raccolta dal regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 - ad attribuire ad entrambi o a uno dei genitori la facoltà di indicare, nella dichiarazione di nascita del bambino, un luogo elettivo invece di quello effettivo ove la nascita è avvenuta.
      La finalità perseguita dalla presente proposta è quella di limitare il progressivo e irreversibile impoverimento delle tradizioni locali e, più in generale, della memoria familiare di tante località italiane che pure vantano un patrimonio, di storia e di tradizioni, non trascurabile. Inoltre, si viene anche a procurare maggiore carico di lavoro per gli uffici anagrafici di quei comuni sul cui territorio insistono più strutture sanitarie. Infatti, essendo ormai del tutto scomparso il fenomeno dell'assistenza alla puerpera nel proprio domicilio, la fruizione dei servizi sanitari di assistenza al parto avviene presso strutture sanitarie pubbliche o case di cura private; essendo tali strutture concentrate nei comuni maggiori, in quelli più piccoli, generalmente sprovvisti di servizi sanitari adeguati, si registra l'assenza di denunce di nuove nascite, motivo per cui i prossimi due decenni vedranno queste concentrate esclusivamente nei comuni che registrano la presenza delle predette strutture sanitarie.
      Diretta conseguenza di questa situazione è il fatto che un considerevole numero di cittadini italiani risulta nato in un
 

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luogo completamente diverso da quello del comune di origine o di residenza della sua famiglia, un luogo - in definitiva - al quale il soggetto rimarrà legato solo per i disagi che dovrà affrontare all'atto della richiesta di certificati e documenti.
      In questa ottica, l'articolo 1, comma 1, relativo all'istituzione del luogo elettivo di nascita, attribuisce congiuntamente ai genitori - o, in caso di inesistenza, lontananza, incapacità o altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio del diritto - all'altro genitore la facoltà di indicare nella dichiarazione di nascita, di cui all'articolo 30, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da rendere ai soggetti competenti per legge, il luogo elettivo di nascita in alternativa al luogo in cui la nascita è effettivamente avvenuta, o al luogo convenzionale stabilito ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del regolamento o da altre norme di legge (comma 1). Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel comune italiano di residenza dei genitori.
      Il comma 2 dell'articolo 1 in esame reca, altresì, il complesso delle disposizioni relative all'individuazione del luogo elettivo di nascita da parte dei genitori.
      L'articolo 2 del provvedimento demanda ad un regolamento governativo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, il compito di apportare le modifiche alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, rese necessarie dall'introduzione delle nuove norme ad opera della legge in esame.
      Il comma 2 prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano emanate le disposizioni concernenti l'adeguamento dei modelli dei documenti di identità e delle certificazioni di nascita, anagrafiche e di stato civile rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella legge.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del luogo elettivo di nascita).

      1. Allo scopo di tutelare il diritto della persona al riconoscimento del luogo di origine della propria famiglia, è attribuita congiuntamente ai genitori, ovvero in caso di inesistenza, di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio del diritto di cui alla presente disposizione, all'altro genitore, la facoltà di indicare nella dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da rendere ai soggetti competenti, il luogo elettivo di nascita del bambino, in alternativa al luogo dove la nascita è effettivamente avvenuta o al luogo di nascita convenzionalmente stabilito ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e di ogni altra norma applicabile.
      2. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel comune italiano di residenza dei genitori o del genitore che può esercitare il diritto di cui alla presente legge. Qualora i genitori risiedano in comuni diversi, il luogo elettivo di nascita è stabilito di comune accordo. In mancanza di accordo, il comune di nascita da dichiarare potrà essere soltanto quello dove è effettivamente avvenuta la nascita. Agli effetti della presente legge, la residenza è da intendersi secondo la nozione di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile.
      3. L'ufficiale dello stato civile del luogo effettivo di nascita, o quello competente nei casi previsti dagli articoli 38, 39 e 40 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre

 

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2000, n. 396, e da ogni altra norma applicabile, riceve la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette d'ufficio, entro tre giorni, all'ufficiale dello stato civile del luogo elettivo di nascita. Quest'ultimo provvede all'iscrizione del luogo elettivo di nascita nell'archivio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento nei modi di legge della qualità del soggetto che ha reso la dichiarazione di nascita e della veridicità di quanto da esso dichiarato. In ogni caso, gli atti dello stato civile conservano l'annotazione del luogo di nascita effettivo e dell'avvenuto esercizio della facoltà di cui al comma 1.
      4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai nati all'estero.

Art. 2.
(Adeguamento delle norme regolamentari).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta le modifiche alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.
      2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni concernenti l'adeguamento dei modelli dei documenti di identità e delle certificazioni di nascita, anagrafiche e di stato civile rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.


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