Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1484

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1484



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato HOLZMANN

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Presentata il 26 luglio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Lo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, confluito nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, fu concepito per dare attuazione all'Accordo «De Gasperi-Gruber» stipulato tra Italia e Austria nel 1946.
      Con l'accordo De Gasperi-Gruber, noto anche con il nome di «Accordo di Parigi», l'Italia si impegnò a garantire l'insegnamento della lingua materna nelle scuole, a riaccogliere i sudtirolesi che avevano optato per la Germania di Hitler, a garantire l'uso paritetico delle lingue italiana e tedesca nelle pubbliche amministrazioni e nella nomenclatura topografica, al riconoscimento di determinati titoli di studio austriaci. Da quell'Accordo derivò lo statuto che assegnò competenze assai estese alla regione e alle province.
      Successivamente si passò alla fase del terrorismo sudtirolese, che colpi duramente la provincia di Bolzano negli anni sessanta, determinando anche una ventina di vittime. Con questi atti si sollecitava la concessione di un'autonomia su base provinciale, anziché regionale, in piena aderenza con quanto il partito di riferimento sudtirolese sosteneva sul piano politico. In quegli anni non vi fu un sostegno aperto da parte della Südtiroler Volkspartei (SVP) al terrorismo locale, addirittura alcuni suoi esponenti (è il caso del senatore Raffeiner) lo condannarono duramente. Attualmente la SVP sta esercitando una certa pressione per sollecitare la grazia nei confronti di coloro che in quegli anni si macchiarono di delitti e qualcuno si spinge anche a definirli «patrioti».
      In seguito all'ondata di attentati il baricentro dell'autonomia si spostò dalla regione alle due province autonome di Bolzano e di Trento. Nell'ambito della provincia di Bolzano la comunità di lingua italiana divenne la vera minoranza, ma senza alcun riconoscimento.
      Questa è la grande contraddizione dell'autonomia dell'Alto Adige. La vera minoranza
 

Pag. 2

non è affatto tutelata mentre la maggioranza di lingua tedesca si autogoverna gestendo ingenti risorse economiche trasferite dallo Stato. Le conseguenze di questa situazione sono nei numeri. Al censimento del 1971 la popolazione di lingua italiana era il 36 per cento, attualmente è il 26 per cento. La sparizione di un terzo del gruppo linguistico italiano, le cui cause sono imputabili a vari fattori, ma anche alla gestione dell'autonomia, richiede per la sua costanza nel tempo una riflessione e l'adozione di alcune misure di salvaguardia.
      La situazione altoatesina racchiude in sé alcune particolarità che è bene tenere presenti. La popolazione di lingua tedesca, che costituisce circa il 70 per cento della popolazione totale, è rappresentata in larga maggioranza da un unico partito, la SVP, che detiene la maggioranza assoluta nel consiglio provinciale. La SVP coopta i partiti di lingua italiana che andranno al governo in giunta provinciale e in tutti i comuni della provincia. È accaduto che negli ultimi anni i partiti di lingua italiana, che hanno ottenuto un vasto consenso nel loro elettorato, sono stati relegati all'opposizione, mentre quelli che hanno perso le elezioni sono stati premiati con importanti incarichi di governo. Questa anomalia determina come conseguenza un alto potere di condizionamento da parte della SVP e, da parte dei partiti di lingua italiana, un'accettazione dello status quo in forma acritica, per la necessità di rendersi compatibili con la politica determinata dal partito etnico.
      Conseguentemente, si può tranquillamente affermare che la minoranza territoriale di lingua italiana, che non gode di alcuna tutela, si trova anche a non essere rappresentata nelle giunte, secondo i propri orientamenti elettorali. Inoltre sono evidenti le discriminazioni in seno alle cariche monocratiche, dove le presidenze sono tutte assegnate al gruppo linguistico tedesco. Alcuni esempi di cariche appannaggio da sempre solo e soltanto del gruppo linguistico tedesco sono: il difensore civico, il presidente dell'istituto per l'edilizia sociale, il presidente della società Autostrada del Brennero, il presidente dell'aeroporto, il presidente della società Alto Adige Marketing e turismo, il presidente della società elettrica SEL, il presidente della società Sadobre, il presidente dell'azienda forestale e del demanio. Manca quindi nello statuto un criterio di equità, che può essere garantito solo dall'introduzione del principio della rotazione tra le cariche, attualmente detenute solo dal gruppo linguistico tedesco.
      Alcune precise disposizioni statutarie vengono invece «furbescamente» aggirate e disattese. È il caso, ad esempio, della toponomastica. Attualmente in Alto Adige vi sono circa 8.000 toponimi italiani a fronte di circa 20.000 tedeschi. Lo statuto prevede l'obbligo del bilinguismo, ma molti sindaci lo disattendono e non è prevista alcuna sanzione nei loro confronti. Inoltre la provincia, che ha ottenuto la competenza, vorrebbe eliminare circa 7.500 toponimi italiani, lasciando soltanto quelli delle località abitate. Per ottenere questo risultato avrebbe intenzione di presentare quanto prima un disegno di legge per dividere strumentalmente in due la toponomastica. Vi sarebbe una toponomastica «d'interesse provinciale», bilingue, composta da circa 500 toponimi; tutto il resto verrebbe delegato ai comuni. Questi, in forza della legge provinciale, potrebbero procedere alla sostituzione degli attuali toponimi bilingui, introducendone altri monolingui e intraducibili, fatto che sta già accadendo in maniera strisciante. Al fine di garantire il bilinguismo esistente, è necessario un adeguamento dello statuto anche in questa materia assai delicata per la pacifica convivenza tra i gruppi linguistici.
      Le modifiche e le integrazioni previste dalla presente proposta di legge costituzionale riguardano alcuni articoli dello statuto.
      In particolare, all'articolo 4 si introduce il criterio di minoranza territoriale, riferito alla vera minoranza di lingua italiana.
      Nell'articolo 8 si prevede la salvaguardia della toponomastica di lingua italiana esistente e la prescrizione, nell'ambito
 

Pag. 3

delle funzioni della provincia, di garantire il bilinguismo nella nuova toponomastica.
      Negli articoli 16 e 18 l'assetto tripolare dell'autonomia si è sbilanciato fortemente verso le due province, sia con il nuovo statuto di autonomia del 1972, sia con il trasferimento e la delega di competenze da parte della regione. Si prevede quindi di lasciare le attuali competenze in capo alla regione senza dare luogo ad ulteriori deleghe o trasferimenti.
      All'articolo 19 viene data libertà, a ciascun gruppo linguistico, di organizzare la propria scuola secondo le esigenze didattiche con forme di sperimentazione avanzate.
      Nell'articolo 25 viene riconosciuto il diritto elettorale dei cittadini della provincia di Bolzano alle stesse condizioni di quelli della provincia di Trento, e cioè dopo un anno di residenza, anziché quattro.
      All'articolo 30 si garantisce la partecipazione della minoranza territoriale di lingua italiana nelle cariche della giunta regionale e nell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, stabilendo l'incompatibilità nelle analoghe cariche provinciali.
      Con l'abrogazione dell'articolo 35 si sopprime la possibilità di trattare argomenti che non siano riferiti a specifiche competenze della regione.
      L'articolo 47 regolamenta questioni assai delicate, come la forma di governo della provincia, l'introduzione di cause di incompatibilità, le leggi elettorali, per le quali si prevede il coinvolgimento dei gruppi linguistici e non solo della maggioranza politica.
      Nell'articolo 48-ter viene svincolata dalla scelta della maggioranza dei consiglieri la nomina del presidente e del vice presidente del consiglio provinciale, previste dal vigente statuto a rotazione tra i gruppi linguistici tedesco e italiano, per affidarla alla maggioranza dei consiglieri dei rispettivi gruppi linguistici.
      L'articolo 50 condiziona la scelta degli assessori esterni all'approvazione da parte della maggioranza del gruppo linguistico che dovranno rappresentare, al fine di evitare che il partito di maggioranza assoluta possa imporre assessori non voluti dalla maggioranza del gruppo linguistico interessato.
      L'articolo 54 impone la rotazione nelle cariche monocratiche tra i gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, per evitare che siano tutte occupate dal gruppo linguistico tedesco, come accade oggi.
      L'articolo 56 consente l'impugnazione di leggi provinciali davanti alla Corte costituzionale, se ritenute lesive dei diritti di un gruppo linguistico. In passato per ottenere questo diritto il gruppo linguistico interessato doveva chiedere una votazione separata e ottenere una maggioranza qualificata: con la modifica proposta è sufficiente la maggioranza assoluta.
      Nell'articolo 89 le percentuali di riferimento sono stabilite sulla base del censimento del 1971, al fine di evitare il dinamismo che comporta uno svantaggio in termini di opportunità, a carico dei gruppi linguistici in situazione di difficoltà. Viene ribadito il criterio di rotazione nelle cariche in seno ad enti, aziende e società a maggioranza di capitale pubblico.
      All'articolo 91 viene abrogato il comma che prevede la nomina dei giudici del tribunale di giustizia amministrativa da parte del consiglio provinciale.
      All'articolo 99 viene data precedenza alla lingua italiana negli atti bilingui.
      All'articolo 100 si prevede il diritto alla traduzione simultanea nelle adunanze dei comuni e di altri organi collegiali pubblici, al fine di garantire la piena comprensione delle discussioni che vi si svolgono da parte degli eletti. Tale diritto, attualmente, viene negato in molti comuni e, tra questi, anche dal comune di Bolzano, nelle sedute dei consigli di circoscrizione.
      L'articolo 101 prevede che nella segnaletica pubblica le denominazioni siano bilingui, e trilingui nelle valli ladine, con precedenza della lingua italiana. Inoltre si demanda a una legge ordinaria dello Stato la fissazione di sanzioni nei confronti degli amministratori inadempienti.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifiche allo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige).

      1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni; sono apportatele seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, all'alinea, la parola: «locali» è sostituita dalle seguenti: «e della minoranza territoriale»;

          b) all'articolo 8, il numero 2) è sostituito dal seguente:

      «2) toponomastica, fermo restando, anche per i toponimi di nuova introduzione, l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano e nelle località ladine. Restano in vigore i toponimi di lingua italiana introdotti da leggi dello Stato;»;

          c) all'articolo 18, il primo comma é sostituito dal seguente:

      «La regione esercita direttamente le funzioni amministrative proprie e quelle che le sono delegate dallo Stato; delega alle province le funzioni amministrative nella materia dei servizi antincendi»;

          d) all'articolo 19, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono consentite modalità di insegnamento sperimentale finalizzato a un migliore apprendimento della seconda lingua, anche con forme ad immersione, utilizzando altre materie per l'introduzione veicolare della seconda lingua, secondo quanto stabilito dalle intendenze scolastiche di ciascun gruppo linguistico»;

 

Pag. 5

          e) all'articolo 19, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

      «Al termine di ciascun ciclo scolastico, contestualmente al rilascio del titolo di studio, se nelle valutazioni scolastiche lo studente ha dimostrato una adeguata conoscenza della seconda lingua, è rilasciato l'attestato di bilinguismo corrispondente»;

          f) all'articolo 25, il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Bolzano e nella provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che ha maturato il periodo di residenza ininterrotta annuale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'articolo 63 durante l'anno di residenza nel quale matura il termine per l'esercizio del diritto elettorale attivo l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza»;

          g) all'articolo 30, al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un consigliere della minoranza di lingua italiana della provincia di Bolzano è eletto ad almeno una delle cariche cui sono preposti componenti del gruppo linguistico italiano»;

          h) all'articolo 30, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

      «La carica di Presidente e la carica di Vice Presidente del Consiglio regionale sono incompatibili con la carica di componente della Giunta provinciale e con la carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio provinciale»;

          i) l'articolo 35 è abrogato;

          l) all'articolo 36, al terzo comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

 

Pag. 6

«Le cariche cui sono preposti componenti del gruppo linguistico italiano sono ripartite in numero uguale fra i consiglieri eletti nella provincia di Bolzano e i consiglieri eletti nella provincia di Trento»;

          m) all'articolo 36 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La carica di componente della Giunta regionale è incompatibile con la carica di componente della Giunta provinciale e con la carica di Presidente e di Vice presidente del Consiglio provinciale»;

          n) all'articolo 47, al secondo comma, primo periodo, le parole: «, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti,» sono soppresse;

          o) all'articolo 47, il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Nella provincia di Trento la legge provinciale di cui al secondo comma è approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nella provincia di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale; la legge provinciale di cui al secondo comma è approvata dal Consiglio provinciale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri di ciascun gruppo linguistico; se essa prevede l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale diretto, deve essere approvata anche dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale»;

          p) all'articolo 47, il sesto comma è abrogato;

          q) all'articolo 48-ter, il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Alla votazione per l'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei

 

Pag. 7

Segretari partecipano i consiglieri appartenenti al rispettivo gruppo linguistico; è eletto alla carica il consigliere che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. I consiglieri del gruppo linguistico ladino, previo assenso della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano, partecipano alla votazione e possono essere eletti in uno dei due gruppi linguistici, concorrendo al computo della relativa maggioranza»;

          r) all'articolo 50, al secondo comma, secondo periodo, le parole: «, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale» sono soppresse;

          s) all'articolo 54, al numero 6), le parole: «o della Regione» sono soppresse;

          t) all'articolo 54, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La Giunta regionale nomina e revoca gli organi di vertice degli enti e delle aziende provinciali, nonché i propri rappresentanti negli organi di amministrazione delle società alle quali la Provincia partecipa con capitale pubblico. Tali nomine sono effettuate rispettando il principio di rotazione tra i gruppi linguistici»;

          u) all'articolo 56, al secondo comma, le parole: «dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico» sono sostituite dalle seguenti: «della maggioranza dei componenti il gruppo linguistico»;

          v) all'articolo 89, al primo comma, dopo le parole: «amministrazioni statali aventi uffici nella provincia» sono inserite le seguenti: «, agli enti territoriali, alle aziende e alle società a maggioranza di capitale pubblico»;

          z) all'articolo 89, al terzo comma, dopo le parole: «rese nel censimento ufficiale della popolazione» sono aggiunte le seguenti: «del 1971»;

          aa) all'articolo 89 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Negli organi di vertice degli enti e delle aziende provinciali, nei consigli di

 

Pag. 8

amministrazione delle società alle quali la Provincia partecipa con capitale pubblico è garantita la proporzione dei componenti e la rotazione tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino»;

          bb) all'articolo 91, il secondo comma è abrogato;

          cc) all'articolo 99, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in tali casi essa recede ogni altra lingua»;

          dd) all'articolo 100, al secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle adunanze pubbliche e, in ogni caso, su richiesta di un membro dell'organo collegiale la presidenza dell'organo assicura il servizio di traduzione simultanea. L'assenza o l'insufficienza di tale servizio è causa di annullamento degli atti compiuti e delle deliberazioni assunte»;

          ee) all'articolo 101 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nella segnaletica pubblica le denominazioni in lingua italiana precedono quelle in lingua tedesca. Nelle località ladine è a giunta anche la denominazione in lingua ladina. In caso di inadempimento il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, sentito l'ente tenuto all'osservanza, adempie in via sostitutiva. I relativi oneri sono posti a carico dell'ente obbligato».

Art. 2.
(Norme di attuazione).

      1. Con apposite norme di attuazione da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono disciplinate le modalità di alternanza e di rotazione delle cariche previste dagli articoli 54, secondo comma, e 89, ottavo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotti dall'articolo 1 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine sono revocate le nomine e gli incarichi di vertice conferiti

 

Pag. 9

da almeno un anno. La provincia autonoma di Bolzano e gli altri enti che ne hanno titolo procedono alle nuove nomine e designazioni modificando per ciascun incarico e nomina il gruppo linguistico del soggetto designato o nominato rispetto al precedente.
      2. Sino alla emanazione delle norme di attuazione che disciplinano le sperimentazioni previste dall'articolo 19, primo comma del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, le intendenze scolastiche di ciascun gruppo linguistico procedono direttamente, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      3. Con apposite norme di attuazione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono disciplinate le modalità di riconoscimento degli attestati di bilinguismo previsti dall'articolo 19, quarto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dall'articolo 1 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine e sino alla emanazione delle predette norme di attuazione, al compimento con profitto del ciclo della scuola primaria, al conseguimento del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, il medesimo istituto rilascia anche gli attestati di conoscenza delle due lingue riferiti al corrispondente titolo di studio secondo la corrispondenza stabilita dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Disposizioni finali e transitorie).

      1. Il nuovo termine stabilito per il diritto di elettorato attivo dall'articolo 25,

 

Pag. 10

secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica direttamente a decorrere dal primo rinnovo di organi elettivi dei comuni e della provincia autonoma di Bolzano successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      2. Le disposizioni degli articoli 30, terzo comma, 36, terzo comma, e 48-ter, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificati dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, relative alla diversa presenza dei gruppi linguistici nelle cariche degli organi della regione e delle province autonome, si applicano a decorrere dal rinnovo delle medesime cariche, da effettuare in occasione della prima scadenza ordinaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      3. Le cause di incompatibilità stabilite dagli articoli 30, quarto comma, e 36, sesto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificati dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, non si applicano nella legislatura regionale e provinciale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su