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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 927 |
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge muove dall'esigenza di dare un quadro di certezze al settore dello spettacolo dal vivo, nel rispetto dell'autonomia degli operatori e delle prerogative che la Costituzione, riformata nel suo titolo V della parte seconda, assegna allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni.
1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo come una parte fondamentale del patrimonio culturale e artistico nazionale. Lo spettacolo dal vivo rientra tra le attività culturali di cui all'articolo 117 della Costituzione, ed è riconosciuto dalla Repubblica, in tutti i suoi gradi istituzionali e di governo, elemento insostituibile della coesione dell'identità nazionale e strumento centrale della diffusione e della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e all'estero. La Repubblica promuove, altresì, il sostegno agli autori, agli artisti interpreti e agli operatori dello spettacolo dal vivo, ne tutela le libertà artistiche espressive, la proprietà intellettuale e i tempi di non lavoro.
2. La Repubblica attua gli interventi e realizza le iniziative necessarie alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sulla base dei princìpi della garanzia dei diritti e dell'interesse dei cittadini e delle cittadine, della tutela delle libertà artistiche ed espressive degli operatori dello spettacolo dal vivo e del perseguimento dell'equilibrio, per la qualità e per la quantità, dell'offerta culturale e della diffusione dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale.
3. Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali:
a) il teatro;
b) la musica;
c) la danza;
d) il circo e lo spettacolo viaggiante, ivi comprese le esibizioni degli artisti di
4. Ai fini della presente legge le attività culturali elencate al comma 3 assumono la natura di spettacolo dal vivo quando sono compiute alla presenza diretta di pubblico nel luogo stesso dell'esibizione.
5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi, agli indirizzi generali e alle disposizioni della presente legge, ferme restando le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione, garantisce il pluralismo e le libertà creative ed espressive e agisce per realizzare le condizioni necessarie alla pari opportunità di fruizione dello spettacolo dal vivo, nonché di accesso alle professioni artistiche, tecniche e amministrative dello spettacolo dal vivo, favorendone la formazione professionale qualificata, per la promozione e la diffusione della cultura nazionale dello spettacolo dal vivo in ambito europeo ed extraeuropeo. La Repubblica tutela e valorizza i diversi settori dello spettacolo dal vivo, senza distinzioni di genere, e ne promuove lo sviluppo e la diffusione. A tali fini la Repubblica:
a) tutela e valorizza lo spettacolo dal vivo nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne promuove lo sviluppo con riferimento alla produzione, alla distribuzione, alla promozione e alla ricerca;
b) incentiva le attività di produzione nazionale, in particolare della contemporaneità, e assicura spazi adeguati per la rappresentazione dello spettacolo dal vivo;
c) favorisce l'accesso delle giovani e dei giovani alle attività dello spettacolo dal vivo, promuovendone un'adeguata formazione
d) agevola e promuove nuovi talenti e nuove produzioni;
e) assicura la conservazione del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo;
f) garantisce e promuove la sperimentazione e la ricerca;
g) sostiene gli enti e le associazioni che svolgono attività di formazione qualificata e di promozione allo studio per gli artisti, i tecnici e gli amministratori dello spettacolo dal vivo;
h) sostiene i soggetti che, con carattere di continuità e con definite finalità culturali, operano nella produzione, nella distribuzione, nella sperimentazione, nella ricerca, nell'innovazione dei linguaggi, nella promozione delle attività creative ed espressive dei giovani autori e dei giovani artisti, della contemporaneità, delle attività destinate all'infanzia e alla gioventù e di quelle rivolte alla promozione dello spettacolo dal vivo presso il pubblico;
i) promuove e sostiene festival e rassegne nazionali e internazionali, allo scopo di aumentare le occasioni di rappresentazione dello spettacolo dal vivo, con particolare attenzione alla contemporaneità, alle produzioni giovanili e sperimentali;
l) promuove accordi per la diffusione della produzione italiana dello spettacolo dal vivo all'estero e per la coproduzione di spettacoli dal vivo con i Paesi esteri, con particolare riguardo ai Paesi aderenti all'Unione europea;
m) sottoscrive, anche con finanziamenti finalizzati, protocolli di intesa con le emittenti radiotelevisive nazionali e locali per destinare adeguati spazi di programmazione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo dal vivo e per riservare spazi di informazione specializzata al pubblico sulle programmazioni dello spettacolo dal vivo che hanno svolgimento sul territorio nazionale. Gli spazi di informazione e di promozione dedicati allo spettacolo dal vivo possono essere previsti
n) promuove la presenza dello spettacolo dal vivo nelle aree del Paese che ne risultano prive e in quelle disagiate.
2. La Repubblica determina le risorse per gli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo di cui al comma 1 del presente articolo nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata». La programmazione degli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo è nazionale ed è compiuta ai sensi di quanto previsto all'articolo 6. La programmazione nazionale degli interventi pubblici è compiuta con l'individuazione di parametri qualitativi e quantitativi idonei alla oggettiva valutazione del rapporto di efficacia tra l'investimento delle risorse pubbliche e il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali previsti dalla presente legge. Nell'ambito della Conferenza unificata lo Stato è rappresentato dal Ministro dei beni e delle attività culturali.
3. La Repubblica riconosce, sostiene e promuove le attività di produzione e di distribuzione dello spettacolo dal vivo con caratteristiche di continuità, sulla base e nell'ambito dei seguenti princìpi:
a) rapporto stabile tra un complesso organizzato di artisti, tecnici ed, eventualmente, personale amministrativo con una struttura dello spettacolo dal vivo, ovvero con più strutture dello spettacolo dal vivo nell'ambito della medesima regione, destinati alla rappresentazione di spettacoli dal vivo;
b) produzione propria, o in collaborazione con altre istituzioni dello spettacolo dal vivo, sulla base di un organico programma culturale triennale, che tenga conto anche della tradizione italiana ed europea nonché della ricerca e della sperimentazione nei diversi settori dello spettacolo dal vivo;
c) nell'ambito della produzione di cui alla lettera b), promozione della contemporaneità italiana ed europea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi e alle forme di integrazione e di interazione espressive tra i vari settori dello spettacolo dal vivo;
d) reinvestimento nell'attività degli eventuali utili conseguiti, per una quota pari almeno al 50 per cento, da parte dei soggetti produttivi aventi scopo di lucro;
e) acquisizione della personalità giuridica di diritto privato;
f) applicazione delle norme contrattuali, previdenziali e assistenziali vigenti, nonché delle norme relative alla tutela della sicurezza e della salute;
g) redazione di uno statuto che presenti garanzie volte ad assicurare le libertà artistiche;
h) presenza della direzione artistica;
i) svolgimento di compiti di formazione nei confronti di artisti, tecnici e amministratori con carattere di continuità e sulla base delle condizioni omogenee previste a livello nazionale;
l) creazione di rapporti stabili con le scuole e le università, anche attraverso attività di informazione e di preparazione agli eventi e sulla cultura dello spettacolo dal vivo.
4. I comuni, le province e le regioni partecipano, con assunzione dei relativi oneri, anche in forma associata, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo, ubicati nel proprio territorio, o alla realizzazione di stabili circuiti distributivi. Quando la partecipazione dei citati soggetti alle iniziative stabili dello spettacolo dal vivo è espressa in quota maggioritaria, l'iniziativa stessa è pubblica. In tale caso non vi può essere scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti sono interamente reinvestiti nella attività del medesimo soggetto.
5. La Repubblica riconosce e sostiene le attività dello spettacolo dal vivo svolte
a) personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro;
b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare le libertà artistiche;
c) presenza della direzione artistica;
d) promozione e svolgimento delle attività di rappresentazione, di ricerca, di sperimentazione e di elaborazione culturali, anche di carattere didattico, dello spettacolo dal vivo;
e) promozione delle produzioni contemporanee e dei nuovi talenti dello spettacolo dal vivo;
f) definizione dell'attività minima da compiere sulla base di una programmazione triennale.
1. I compiti assegnati allo Stato dalla presente legge sono svolti dal Ministero dei beni e delle attività culturali. Il Ministro dei beni e delle attività culturali:
a) definisce, di intesa con la Conferenza unificata, gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo, secondo princìpi idonei alla valorizzazione della sua qualità, allo sviluppo della progettualità e a favorire lo sviluppo e l'equilibrio della presenza sul territorio delle strutture, dei soggetti e delle attività dello spettacolo dal vivo;
b) promuove, secondo modalità stabilite con regolamento adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza unificata e nel rispetto delle autonomie didattiche riconosciute alle istituzioni scolastiche e universitarie, la conoscenza dei vari settori dello spettacolo dal vivo nelle scuole e nelle università, anche attraverso forme di
c) promuove la diffusione della produzione e della distribuzione dello spettacolo dal vivo nazionale in Europa e all'estero, anche mediante iniziative di scambi e ospitalità reciproci con altre nazioni;
d) promuove accordi per la coproduzione dello spettacolo dal vivo con i Paesi esteri, in particolare con quelli aderenti all'Unione europea;
e) promuove le attività dello spettacolo dal vivo come strumenti di formazione e di crescita civile e sociale, anche con riferimento ad aree particolarmente esposte, quali quelle della devianza, della integrazione e dell'handicap, in accordo con le amministrazioni competenti;
f) definisce, con regolamento adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca e di intesa con la Conferenza unificata, i criteri didattici della formazione qualificata degli artisti, dei tecnici e degli amministratori nei diversi settori dello spettacolo dal vivo e ne promuove le esperienze nel campo lavorativo;
g) al fine di conservare la memoria visiva delle attività dello spettacolo dal vivo, promuove la formazione dell'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo in video, prevedendo una sezione specifica dedicata a ciascuno dei settori che lo compongono e, al loro interno, dei diversi generi; a tale fine, la produzione di video può usufruire delle forme di incentivazione già previste dalla normativa vigente per il settore cinematografico;
h) promuove, anche sulla base delle indicazioni delle regioni e degli enti locali, la realizzazione di infrastrutture di diverse dimensioni e con caratteristiche tecniche e strutturali idonee alle diverse rappresentazioni, finalizzate alla fruizione, alla ricerca, alla elaborazione e alla produzione nei diversi settori dello spettacolo dal vivo;
i) promuove, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e di intesa con la Conferenza unificata, corsi e concorsi di alta qualificazione professionale, organizzati da soggetti pubblici e privati, rivolti alla formazione e alla selezione di giovani artisti per ogni settore di espressione artistica dello spettacolo dal vivo;
l) sottoscrive, anche con finanziamenti finalizzati, protocolli di intesa con le reti radiotelevisive nazionali per destinare alle produzioni italiane ed europee di spettacolo dal vivo adeguati spazi di programmazione e riservare spazi di informazione specializzata sullo spettacolo dal vivo;
m) distribuisce le quote del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinate allo spettacolo dal vivo tra i settori di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Sono oggetto dell'intervento diretto del Ministero dei beni e delle attività culturali le seguenti attività:
a) l'incentivazione e il sostegno alla produzione e alla distribuzione dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento alla contemporaneità, alla sperimentazione e all'innovazione dei linguaggi, delle espressioni artistiche e delle tecniche dello spettacolo dal vivo, nonché alla diffusione della produzione nazionale dello spettacolo dal vivo all'estero;
b) la promozione della distribuzione sul territorio nazionale delle attività dello spettacolo dal vivo che non hanno stabile sede territoriale attraverso il sostegno delle istituzioni che ne assicurano la possibilità di circuitazione;
c) la promozione e il sostegno dei festival e delle rassegne nazionali e internazionali, dei corsi e dei concorsi dello spettacolo dal vivo;
d) l'eventuale sostegno alla coproduzione dello spettacolo dal vivo con l'estero;
e) la diffusione dello spettacolo dal vivo nelle aree e nelle località che ne risultano prive e in quelle disagiate;
f) gli interventi straordinari necessari a garantire l'equilibrio dell'offerta culturale e della distribuzione sul territorio nazionale;
g) la formazione dell'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo.
3. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, nell'ambito della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, provvede a costituire un servizio per il monitoraggio e la vigilanza sugli obiettivi programmati in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate al sostegno, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo. Il Ministro dei beni e delle attività culturali definisce con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di rapporto con le regioni per il compimento delle attività di monitoraggio e di vigilanza, in ordine a criteri rivolti alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi pubblici nello spettacolo dal vivo, nonché il fabbisogno dell'organico da attribuire al servizio per il monitoraggio e la vigilanza della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Il servizio per il monitoraggio e la vigilanza svolge i medesimi compiti anche in relazione agli interventi diretti dello Stato nelle attività dello spettacolo dal vivo. Lo stesso servizio compie, altresì, attività di analisi delle politiche del prezzo dei biglietti delle attività dello spettacolo dal vivo di iniziativa pubblica. La Società italiana degli autori ed editori fornisce al servizio per il monitoraggio e la vigilanza i dati utili alle sue esigenze analitiche, anche ai fini della redazione della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163. In caso di necessità, il servizio per il monitoraggio e la vigilanza può avvalersi di collaborazioni tecniche specialistiche con enti pubblici e privati, attraverso appositi bandi di gara.
1. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa e, comunque, nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 2, definiscono un programma regionale degli interventi a favore della presenza, della promozione e della valorizzazione dello spettacolo dal vivo, tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dagli enti locali, dalle altre regioni e dallo Stato. Le regioni, in particolare, svolgono i seguenti compiti:
a) elaborano il piano di programmazione regionale per le attività dello spettacolo dal vivo, tenuto conto degli esiti del monitoraggio sulle attività e sulle espressioni di spettacolo dal vivo esistenti nell'ambito dei propri territori;
b) concorrono alla definizione dei programmi a livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 2;
c) promuovono la formazione degli artisti, dei tecnici e degli amministratori dello spettacolo dal vivo;
d) promuovono la distribuzione e l'esercizio dello spettacolo dal vivo sul proprio territorio sia attraverso i circuiti, sia attraverso i teatri municipali, sia concorrendo alla programmazione delle residenze multidisciplinari di cui al capo III;
e) promuovono le tradizioni locali dello spettacolo dal vivo e operano per incentivare e sostenere la ricerca, la sperimentazione e le produzioni dei giovani autori e dei giovani artisti;
f) partecipano, secondo modalità stabilite con proprie leggi e regolamenti, alle forme stabili dello spettacolo dal vivo;
g) concorrono a promuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), la realizzazione di infrastrutture per la fruizione dello spettacolo dal vivo, per la ricerca, per l'elaborazione e per la produzione;
h) svolgono la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nel proprio territorio, in coordinamento con il servizio per il monitoraggio e la vigilanza di cui al comma 3 dell'articolo 3;
i) definiscono, in concorso con i comuni e con le province, il piano regionale di recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale, nonché eventuale conversione, degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini della programmazione di cui all'articolo 11;
l) promuovono e stipulano protocolli di intesa, anche attraverso finanziamenti finalizzati, con le emittenti radiotelevisive locali per la destinazione di spazi di informazione specializzata al pubblico sulle programmazioni dello spettacolo dal vivo nell'ambito del proprio territorio;
m) predispongono progetti da inoltrare all'Unione europea per la valorizzazione dello spettacolo dal vivo.
2. La programmazione regionale degli interventi a favore dello spettacolo dal vivo è definita dalle singole regioni in concorso con le province e i comuni del proprio territorio. Nell'ambito della programmazione regionale i comuni e le province svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi per lo spettacolo dal vivo di cui alla lettera d) del comma 1, avvalendosi di proprie strutture e di soggetti privati. I comuni e le province possono costituire, nelle forme stabilite dalle regioni, organismi per la promozione, la programmazione
a) specifiche competenze ed elevata qualificazione tecnico-professionale dei soggetti candidati alla direzione degli uffici e dei servizi regionali per lo spettacolo dal vivo;
b) assenza di situazioni personali di conflitto generate da eventuali diverse funzioni o ruoli svolti per conto di altri soggetti, pubblici o privati, in uno dei settori dello spettacolo dal vivo.
1. I comuni e le province:
a) partecipano alla programmazione regionale degli interventi per lo spettacolo dal vivo;
b) partecipano, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo;
c) elaborano proposte per l'individuazione delle residenze multidisciplinari di cui al capo III ai fini della programmazione previste dall'articolo 4, comma 1, lettera d);
d) promuovono e realizzano, nell'ambito del piano regionale, il recupero, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale e tecnico, nonché l'eventuale conversione, degli spazi, delle strutture e degli immobili di proprietà destinati allo spettacolo dal vivo.
2. I comuni e le province, nell'ambito della programmazione regionale, svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi per lo spettacolo dal vivo, ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 4.
1. Fatto salvo quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, la programmazione nazionale degli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo è effettuata secondo i princìpi e le finalità stabiliti dall'articolo 2 sulla base dei programmi regionali di cui all'articolo 4.
2. La programmazione nazionale degli interventi pubblici è triennale ed è definita nell'ambito della Conferenza unificata, con accordi sanciti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. L'intervento pubblico per le attività dello spettacolo dal vivo avviene attraverso l'allocazione delle risorse del FUS. Per consentire la programmazione degli interventi
1. Per il perseguimento degli obiettivi di sostegno e di sviluppo dei settori dello spettacolo dal vivo previsti dalla presente legge, lo Stato provvede a incrementare gli stanziamenti per il FUS in funzione delle esigenze dello spettacolo dal vivo. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze, determinano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incremento delle somme da destinare al FUS in ragione delle previsioni di spesa derivanti dallo svolgimento delle attività previste dalla medesima legge e finanziate con le quote del FUS spettanti allo spettacolo dal vivo.
2. Ai fini del rifinanziamento annuale del FUS in sede di legge finanziaria, l'incremento minimo è calcolato in base al tasso di inflazione programmato previsto per l'anno cui è riferito l'incremento. I fondi necessari a incrementare il FUS sono reperiti dagli introiti derivati allo Stato dal gioco del Bingo.
3. La relazione annuale sulla utilizzazione del FUS e sull'andamento complessivo dello spettacolo di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è trasmessa
1. In seguito alla programmazione degli interventi compiuta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, il Ministro dei beni e delle attività culturali determina, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dall'approvazione della stessa programmazione, l'importo delle quote del FUS da assegnare alle regioni per lo svolgimento delle attività programmate dello spettacolo dal vivo su base triennale.
2. Il trasferimento delle risorse del FUS alle regioni determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo alimenta i fondi dei bilanci regionali previsti al comma 3 dell'articolo 4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali verifica, attraverso il servizio di monitoraggio e vigilanza istituito presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, l'avvenuta costituzione dei fondi regionali di bilancio per lo spettacolo dal vivo prima di disporre il trasferimento delle risorse del FUS alle regioni.
1. È istituito, presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero
a) due membri scelti in due rose, di tre candidati ciascuna, proposte dalle regioni;
b) un membro scelto in una rosa di tre candidati proposta dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
c) un membro scelto in una rosa di tre candidati proposta dall'Unione delle province d'Italia;
d) un membro scelto dal Ministro dei beni e delle attività culturali, in relazione ai requisiti di professionalità relativi alla pianificazione economico-finanziaria stabiliti al comma 1.
3. Il rapporto di consulenza tra i membri dei comitati tecnico-scientifici di cui al comma 2 e il Ministero dei beni e delle attività culturali ha una durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta, decorsi almeno quattro anni dall'avvenuta
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 2, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dei beni e delle attività culturali, un decreto legislativo avente per oggetto il riordino del sistema fiscale per le attività produttive dello spettacolo dal vivo e per le attività professionali collegate.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di interventi di agevolazione fiscale a favore dei soggetti operanti nelle attività dello spettacolo dal vivo, nonché di misure di incentivazione a favore dei medesimi soggetti per l'investimento nelle strutture e nelle risorse umane;
b) previsione di misure per il sostegno, anche nella forma del prestito d'onore, e di agevolazioni fiscali destinate alle nuove iniziative imprenditoriali giovanili e femminili nelle attività dello spettacolo dal vivo, nonché di misure per il sostegno e l'agevolazione fiscali delle attività artistiche dello spettacolo dal vivo;
c) previsione di norme per la defiscalizzazione delle erogazioni liberali compiute da persone fisiche e giuridiche a favore di soggetti pubblici o privati che operano nell'ambito delle attività dello spettacolo dal vivo per la realizzazione dei loro progetti e attività culturali, e introduzione della tax shelter. La defiscalizzazione delle liberalità e l'introduzione della tax shelter riguardano anche i progetti di recupero, di adeguamento funzionale e tecnologico e di ristrutturazione degli spazi e degli immobili di cui all'articolo 11, nonché i progetti per la realizzazione di nuove strutture per lo spettacolo dal vivo;
d) introduzione di un'aliquota IVA ridotta per i settori dello spettacolo dal vivo, con una soglia massima del 10 per cento;
e) introduzione di un premio fiscale proporzionale alla quantità di biglietti venduti nel corso di un anno fiscale;
f) previsione di incentivi fiscali a favore delle compagnie e delle attività circensi che non prevedono la partecipazione e l'esibizione di animali, nonché per la trasformazione dei circhi tradizionali in circhi senza animali.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle
1. Nell'ambito della Conferenza unificata, il Ministero dei beni e delle attività culturali, le regioni e gli enti locali promuovono la programmazione nazionale degli interventi relativi al recupero, all'adeguamento funzionale e tecnologico, alla ristrutturazione e alla eventuale conversione di spazi, strutture e immobili destinati o da destinare allo spettacolo dal vivo. La programmazione nazionale degli interventi avviene attraverso il coordinamento di appositi piani regionali, ai quali concorrono i comuni e le province, e viene elaborata allo scopo di determinare le priorità dell'accesso dei progetti ai finanziamenti dell'apposito conto speciale di cui al comma 3.
2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali con proprio regolamento, di intesa con la Conferenza unificata, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) le categorie di interventi ammissibili al finanziamento;
b) il limite massimo del finanziamento concedibile;
c) i criteri della priorità della concessione dei finanziamenti.
3. È istituito un conto speciale per la concessione di finanziamenti, in favore dei soggetti proprietari, per la realizzazione di progetti di recupero, adeguamento, ristrutturazione o conversione di spazi, strutture o immobili per la loro destinazione ad attività dello spettacolo dal vivo, nell'ambito del fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. I finanziamenti di cui al presente comma sono compatibili con eventuali contributi in conto capitale. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del citato fondo è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali.
4. Per la costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale di cui al comma 3 è destinata la somma di 5.000.000 di euro annui, nell'ambito delle disponibilità relative alle finalità di cui all'articolo 12, comma 3, lettere d) e e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Si applica quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita l'Agenzia nazionale per lo spettacolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'Agenzia nazionale per lo spettacolo sono affidati la tenuta del registro nazionale degli agenti dello spettacolo e il coordinamento delle attività delle corrispondenti agenzie regionali, che tengono altrettanti registri regionali, nonché il compito di coordinare le attività di formazione iniziale, di aggiornamento professionale degli iscritti e di promozione delle attività degli agenti dello spettacolo in Italia e all'estero.
a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date relative, nonché le condizioni normative, pratiche e finanziarie;
b) predisporre la stesura dei contratti che regolano le prestazioni artistiche;
c) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni artistiche in nome e per conto dell'artista, esclusivamente sulla base di un esplicito mandato dell'artista medesimo;
d) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;
e) ricevere comunicazioni, ivi compresa la corrispondenza, che riguardano prestazioni artistiche e provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista.
3. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi con i quali sono definiti, sulla base dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge:
a) l'istituzione della Commissione nazionale per il registro degli agenti di spettacolo, avente compiti di regolamentazione e di vigilanza in ordine al corretto svolgimento dell'attività da parte degli iscritti al registro nazionale di cui al comma 1, anche mediante l'adozione di codici deontologici, con disciplina della sua composizione e delle relative modalità di funzionamento; alle relative spese si provvede con i contributi degli iscritti al
1) la rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali;
2) la rappresentanza dei lavoratori dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
3) la rappresentanza degli agenti dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
4) la rappresentanza delle regioni;
b) l'iscrizione al registro nazionale, subordinata al superamento di un esame di idoneità all'esercizio della professione, e le modalità di svolgimento dell'esame;
c) i requisiti di carattere generale, in ordine alle caratteristiche personali richieste per l'esercizio delle attività professionali di agente di spettacolo, nonché i casi di incompatibilità dell'iscrizione al registro nazionale anche derivanti da eventuali carichi pendenti o da condanne subite per reati di ordine penale e per la violazione delle norme di diritto civile e commerciale;
d) i criteri e i requisiti sulla base dei quali è possibile l'iscrizione al registro nazionale dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, già svolgono professionalmente le attività di agente in Italia, nonché i criteri e i requisiti che abilitano i soggetti che svolgono professionalmente le medesime attività nell'ambito dell'Unione europea, ai soli fini del sostenimento dell'esame di idoneità;
e) i diritti e i doveri dei soggetti che esercitano l'attività di agente dello spettacolo;
f) le sanzioni a carico di coloro che esercitano l'attività di agente dello spettacolo senza essere iscritti al registro nazionale e per i casi di violazione dei doveri di cui alla lettera e).
4. Con i decreti legislativi di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità di istituzione delle agenzie regionali per lo spettacolo alle quali sono affidati, relativamente al territorio di competenza, i medesimi compiti stabiliti per l'Agenzia nazionale ai sensi del citato comma 3. Nei medesimi decreti sono altresì definiti i criteri per la composizione delle commissioni regionali, nonché le modalità di coordinamento tra le agenzie regionali e l'Agenzia nazionale in ordine ai compiti relativi alla formazione, all'aggiornamento professionale degli iscritti e alla promozione dell'attività degli agenti.
5. Sui decreti legislativi di cui ai commi 3 e 4 esprimono il proprio parere le Commissioni parlamentari competenti.
1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, nell'ambito della Conferenza unificata, riunisce le regioni, gli enti locali, la Società italiana degli autori ed editori e l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, al fine di definire i criteri per la semplificazione delle autorizzazioni necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento di spettacoli dal vivo. I criteri della semplificazione sono attuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali.
1. Sono residenze multidisciplinari i teatri storici, i teatri municipali, gli auditorium e tutte le strutture polivalenti,
1. Il sistema delle residenze multidisciplinari è definito nell'ambito della programmazione nazionale degli interventi pubblici compiuta dalla Conferenza unificata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, ed è coordinato dal Ministero dei beni e delle attività culturali nell'ambito del Consiglio per lo spettacolo dal vivo. Il sistema delle residenze multidisciplinari è definito con cadenza triennale, tenuto conto:
a) dell'apporto finanziario garantito dai comuni e dalle regioni;
b) delle esigenze di presenza culturale nel territorio, a fini del riequilibrio dell'offerta;
c) della valenza culturale dei progetti di cui all'articolo 14, comma 2.
2. Possono partecipare al sistema delle residenze multidisciplinari le strutture:
a) ubicate in comuni che garantiscono un apporto all'iniziativa in misura non inferiore a quella previamente definita, con propria deliberazione, dal Consiglio per lo spettacolo dal vivo;
b) che ottemperano ai requisiti di produzione minima previamente definiti, con propria deliberazione, dal Consiglio per lo spettacolo dal vivo;
c) che non hanno un proprio organico artistico;
d) che stipulano convenzioni triennali, non immediatamente rinnovabili, con compagnie, con orchestre e con altri soggetti dello spettacolo dal vivo in grado di assicurare la produzione o la distribuzione di attività dello spettacolo dal vivo con carattere di continuità.
3. Con accordo stipulato tra il Ministero dei beni e delle attività culturali, la regione, il comune o i comuni interessati, il soggetto gestore della struttura e gli altri soggetti di cui al comma 2, lettera d), sono definiti i reciproci diritti e obblighi per il periodo di residenza.
4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali promuove il sistema delle residenze multidisciplinari, ai sensi dell'articolo 14, con risorse da reperire nell'ambito del FUS per la parte relativa alle attività di spettacolo dal vivo, come definite dall'articolo 1, comma 2.
1. Nell'ambito del fondo istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è istituito un conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze multidisciplinari, di cui all'articolo 15 della presente legge, avente ad oggetto il finanziamento dell'attività delle strutture ammesse al sistema, nonché dei soggetti che stipulano convenzioni nell'ambito del sistema stesso. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali, di intesa con la Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata
a) le condizioni e i requisiti soggettivi degli operatori da ammettere al finanziamento;
b) il limite massimo del finanziamento concedibile e i criteri di priorità nella concessione;
c) gli obblighi posti a carico degli operatori per l'accesso al finanziamento.
2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del fondo di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali.
3. Per la costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale di cui al comma 1 è destinata la somma di 3.100.000 euro annui, nell'ambito delle disponibilità relative alle finalità di cui all'articolo 12, comma 3, lettere d) e e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Si applica quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004.
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni provvedono a emanare i regolamenti attuativi dei princìpi fondamentali e degli indirizzi generali contenuti nella presente legge, nonché delle leggi regionali con le quali esse provvedono ad adeguare la propria legislazione agli indirizzi e alle finalità culturali stabiliti dalla medesima legge.
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali, con proprio decreto, adottato di intesa con la Conferenza unificata, riconosce a una o più istituzioni teatrali la qualifica di «Teatro nazionale» e di «Teatro d'Europa». A tale fine il Ministro dei beni e delle attività culturali considera prioritariamente i teatri stabili a iniziativa pubblica, come definiti ai sensi del comma 3 dell'articolo 2.
2. Ai Teatri nazionali, oltre ai compiti e alle caratteristiche definiti dall'articolo 2, sono affidati i compiti di rappresentare e di valorizzare il patrimonio teatrale nazionale nonché di assicurare la conoscenza e la diffusione delle opere degli autori italiani contemporanei e della drammaturgia italiana contemporanea.
3. Al Teatro d'Europa, oltre ai compiti e alle caratteristiche definiti dall'articolo 2, sono affidati i compiti di favorire scambi organici e continuativi di lavoro tra registi,
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