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PDL 1533

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1533



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIORGIO MERLO

Disposizioni concernenti le sottoscrizioni e la presentazione delle liste elettorali e in materia di reati elettorali

Presentata il 1o agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Le elezioni amministrative del 2004 e del 2005 sono state caratterizzate da comportamenti che hanno gravemente inficiato la correttezza e la trasparenza delle operazioni legate alla presentazione delle liste. Una degenerazione culminata - soprattutto nei comuni al di sotto dei 3.000 abitanti - in indagini giudiziarie condotte dalla magistratura che hanno evidenziato la necessità di porre seri correttivi ad una legislazione che si è dimostrata troppo permissiva, se non carente, sul fronte della legittimità sostanziale. Simili comportamenti non solo indeboliscono il tessuto democratico, ma creano le condizioni per alterare lo stesso confronto politico, dando vita a maggioranze - e relative minoranze - del tutto avulse dalla volontà del corpo elettorale. Il ripristino di regole certe e trasparenti, pertanto, è l'impegno concreto a cui il legislatore deve dare risposta per evitare che la malapianta dell'illegalità prosperi già sin dal livello comunale, per poi diffondersi in tutto il corpo sociale.
      La proposta di legge in esame vuole rispondere a questa crescente domanda di legalità e di trasparenza e, soprattutto, mira a ridare fiducia e speranza alla libera partecipazione politica proprio in quelle realtà, come i piccoli comuni, che continuano a rappresentare la vera ossatura democratica del nostro Paese.
      Con l'articolo 1 si intende restringere l'area dei soggetti legittimati ad autenticare le sottoscrizioni delle liste elettorali. La misura si rende necessaria dato il sempre maggior numero di presunte violazioni della legge, testimoniato dalle inchieste aperte dalle procure di tutta Italia,
 

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in parte dovuto proprio alla presenza di autenticatori compiacenti. In particolare, alle ultime elezioni regionali e amministrative (maggio 2004 e giugno 2005) il fenomeno delle «firme false» ha assunto una dimensione che sembra inaccettabile. In particolare, la gravità si riscontra nel fatto che la partecipazione di una lista «non legittimata» alla competizione elettorale rischia di alterare il giusto risultato e quindi di comprimere la volontà popolare posta alla base della nostra democrazia rappresentativa.
      Alle stesse motivazioni risponde l'articolo 3, con il quale si abrogano il terzo comma dell'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e il terzo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Queste norme, modificate dalla recente legge n. 61 del 2004, prevedono oggi la semplice pena dell'ammenda per chiunque compia reati di falso aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente in tutto o in parte le liste di elettori o di candidati. Con la soppressione di queste norme termina il regime di favore per questi reati «elettorali», che tornano ad essere sanzionati con le pene previste dal codice penale (e quindi anche con la reclusione) per gli stessi reati aventi oggetto differente.
      Con l'articolo 2 si affronta la questione delle irregolarità verificatesi nella raccolta delle firme per la presentazione di liste o candidature in termini rigorosi sotto il profilo tecnico-giuridico, anticipando il momento della presentazione delle candidature rispetto a quelle della presentazione delle sottoscrizioni; in tal modo le forze politiche non sarebbero indotte a commettere le irregolarità registrate nel passato disponendo del tempo necessario per adempiere all'obbligo previsto dalla legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di competenza per le autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste elettorali).

      1. L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalle legge 14 maggio 1976, n. 240, e successive modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, i notai, i cancellieri dei tribunali, i segretari comunali e provinciali, i sindaci e i funzionari comunali appositamente delegati dal sindaco.
      2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

 

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di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

Art. 2.
(Modifiche alle norme in materia di presentazione delle liste di candidati e delle candidature e di termine per la raccolta delle firme).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 20, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

      «Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale indicati nella Tabella A allegata al presente testo unico dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione e, limitatamente alle sottoscrizioni prescritte per tali candidature, dalle ore 8 del ventottesimo giorno alle ore 20 del ventisettesimo giorno antecedenti quello della votazione: a tale scopo, per i periodi suddetti, la cancelleria della corte d'appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
      Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati.
      La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

          b) all'articolo 22, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: «L'ufficio

 

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centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle sottoscrizioni dall'articolo 20, primo comma:».

      2. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Le liste dei candidati sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione. La documentazione relativa alle sottoscrizioni di cui al comma 2 deve essere presentata dalle ore 8 del ventottesimo giorno alle ore 20 del ventisettesimo giorno antecedenti quello della votazione».

      3. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il sesto comma è sostituito dal seguente:

      «La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale. Le sottoscrizioni di cui al quarto comma sono presentate entro le ore 12 del ventiduesimo giorno antecedente quello della votazione. L'Ufficio elettorale centrale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali».

      4. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 28, ottavo comma, ed all'articolo 32, ottavo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sottoscrizioni

 

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di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, sono presentate entro le ore 12 del ventiduesimo giorno antecedente quello della votazione»;

          b) all'articolo 30, primo comma, ed all'articolo 33, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: «La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni».

Art. 3.
(Abrogazione di norme in materia di reati elettorali).

      1. Il terzo comma dell'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.
      2. Il terzo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è abrogato.


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