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PDL 1537

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1537



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SANTELLI, ARMOSINO, BIANCOFIORE, COSENZA,
FRASSINETTI, PAOLETTI TANGHERONI, RAVETTO

Modifiche al codice civile in materia di cognome
dei coniugi e dei figli

Presentata il 1o agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende contribuire a colmare l'enorme vuoto legislativo esistente in materia di attribuzione del cognome ai figli.
      Nessuna norma di legge dispone espressamente quale sia il cognome da attribuire al figlio e soprattutto nessuna norma dispone che al figlio legittimo debba essere attribuito il solo cognome del padre.
      L'articolo 237 del codice civile, che molti richiamano come norma dalla quale si evincerebbe l'obbligo di attribuire il cognome del padre, non esclude la possibilità del doppio cognome. La prassi di attribuire il cognome paterno ai figli legittimi, infatti, non corrisponde ad alcuna norma di legge positiva.
      La presente proposta di legge prevede la possibilità per entrambi i coniugi di attribuire il doppio cognome al figlio. L'ufficiale di stato civile attribuisce d'ufficio ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, lo stesso cognome attribuito al primo. A sua volta il cittadino che assume il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne uno soltanto al figlio, altrimenti si creerebbe una progressione geometrica di cognomi a ogni nuova generazione.
      Notevoli passi avanti sono stati fatti con il nuovo diritto di famiglia (legge n. 151 del 1975) rispetto alla concezione di stampo patriarcale: il mutamento delle relazioni tra uomo e donna, e quindi nella famiglia con i figli, ha portato alla rottura
 

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di un ordine simbolico tradizionale e a un riconoscimento di parità tra i coniugi.
      L'introduzione di una normativa più rispettosa dei diritti di entrambi i coniugi può contribuire a una migliore integrazione con la cittadinanza europea e ad adeguarsi agli altri Paesi dell'Unione europea che già permettono l'attribuzione del cognome della madre o del padre in pieno regime di eguaglianza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 143-bis. (Cognome dei coniugi) - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 143-bis. 1 - (Cognome del figlio). - 1. Al momento della registrazione del figlio allo stato civile, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio il cognome di entrambi i genitori. L'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, lo stesso cognome attribuito al primo.
      Il cittadino cui è attribuito il cognome di entrambi i genitori, ai sensi del presente articolo o dell'articolo 299, può trasmettere al proprio figlio soltanto uno di essi, a sua scelta».

Art. 3.

      1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 262. - (Cognome del figlio). - Nel caso di riconoscimento contemporaneo del figlio naturale da parte di entrambi i genitori si applica la disciplina prevista dall'articolo 143-bis.1.
      Nel caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio naturale assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto. Qualora l'altro genitore riconosca successivamente il figlio, ovvero qualora la filiazione venga accertata in momento successivo al primo riconoscimento, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente

 

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la filiazione, si aggiunge a quello del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio».

Art. 4.

      1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome di entrambi i genitori ai sensi dell'articolo 143-bis.1».

Art. 5.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al compimento del diciottesimo anno di età i figli hanno la facoltà di scegliere se aggiungere al proprio cognome quello della madre o mantenere il solo cognome paterno. La stessa facoltà è attribuita a tutti i cittadini italiani maggiorenni.


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