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PDL 1514

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1514



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE SIMONE

Disposizioni per l'inquadramento in ruolo del personale precario in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali

Presentata il 28 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghe e
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Onorevoli Colleghi! - Per ampliare l'offerta di beni culturali il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, dopo l'espletamento di regolari concorsi, aveva stipulato rapporti di lavoro a tempo determinato per un numero di 2.500 unità (lavoratori cosiddetti «giubilari e assistenti tecnici museali»). La maggior parte di questi lavoratori precari avevano instaurato il proprio rapporto di lavoro con l'allora Ministero per i beni culturali e ambientali già molti anni prima, con contratti trimestrali. Previsti inizialmente per permettere al personale di ruolo di andare in ferie, questi contratti sono stati loro rinnovati, successivamente, più volte per le necessità del settore e per l'insufficienza di organico.
      Il Ministero ha potuto, proprio grazie a questi lavoratori, definire a livello nazionale un piano di aperture straordinarie giornaliere con orari prolungati per tutti i musei, le gallerie, le aree archeologiche, gli archivi e le biblioteche grazie all'impiego, in misura del 70 per cento, del personale precario di cui alla presente proposta di legge. In tanti anni di servizio questi lavoratori hanno accumulato professionalità e competenze, assicurando una prestazione professionale di livello qualitativamente alto. Questa politica di miglioramento dell'offerta ha determinato un decisivo aumento dell'afflusso di visitatori con una conseguente ricaduta positiva in termini economici tale che l'incremento degli introiti registrati dal Ministero per i beni e le attività culturali ha visto una
 

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continua crescita A tutto questo si aggiunge che, dato l'aumento del flusso turistico nel nostro Paese, un miglioramento del servizio per la fruizione dei beni culturali non può che rafforzare e incentivare l'immagine dell'Italia come Paese di cultura e di storia.
      Le scelte economiche del Governo di centro destra nella passata legislatura sono però andate in direzione opposta. Le manovre finanziarie che si sono succedute negli ultimi anni non hanno stanziato le riforme necessarie per la stabilizzazione di tali lavoratori, e non è quindi stato possibile garantire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e così ampliare e rendere permanente l'apertura quotidiana prolungata di musei, gallerie, aree archeologiche, archivi e biblioteche. Al contrario, è stata introdotta e poi più volte prorogata la possibilità, per il Ministero per i beni e le attività culturali, di avvalersi del personale suddetto, da ultimo fino al 31 dicembre 2006, rimandando a non si sa quando la progressiva immissione del personale stesso nei ruoli organici del Ministero medesimo. La maggior parte dei precari di cui alla presente proposta sono tali da molti anni, con il risultato di aver raggiunto una età difficilmente collocabile sul mercato lavorativo; inoltre, questi lavoratori sono rimasti tagliati fuori dal collocamento con la conseguenza che risulta loro preclusa anche questa possibilità.
      Con la presente proposta di legge si prevede, per il personale di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e il loro inserimento definitivo nell'organico del Ministero per i beni e le attività culturali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di fare fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e alla progressiva immissione in ruolo del personale di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, commi 4 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      2. Al fine di cui al comma 1, le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione del rapporto di lavoro del personale di cui al citato comma 1 avviene sulla base delle disponibilità nelle piante organiche e anche in soprannumero.


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