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PDL 1567

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1567



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FERDINANDO BENITO PIGNATARO, DILIBERTO, SGOBIO, LICANDRO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, GALANTE, NAPOLETANO, PAGLIARINI, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VENIER, VACCA

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

Presentata il 2 agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La lotta dello Stato contro le organizzazioni criminali che presidiano in modo opprimente una parte del territorio nazionale (mafia, 'ndrangheta, camorra, sacra corona unita, eccetera) ha ottenuto successi rilevanti grazie al lavoro svolto con tenacia in questi anni dalla magistratura e dalle Forze dell'ordine.
      Le disposizioni legislative tendenti a combattere e colpire questi fenomeni sono state, nel tempo, completate e perfezionate, anche di recente, con la disciplina legislativa del regime di carcerazione che va sotto il nome di «articolo 41-bis».
      C'è, però, un aspetto della legislazione vigente che necessita di un'ulteriore perfezionamento: è quello relativo alla disciplina della sorveglianza speciale.
      Come è noto, su proposta del questore o del procuratore della Repubblica e con sentenza del tribunale competente, possono essere sottoposti alla misura della sorveglianza speciale coloro che, sulla base di elementi di fatto:

          1) devono ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi;

          2) vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

          3) sono dediti alla commissione di reati o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubbliche;

 

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          4) sono indiziati di appartenere ad associazione di tipo mafioso o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelle delle associazioni di tipo mafioso.

      È altrettanto noto che le persone sottoposte al regime di sorveglianza speciale di polizia sono per legge private dell'elettorato attivo e passivo: esse, cioé, non possono votare e non possono essere elette.
      Non c'è però alcuna disposizione di legge che vieti a tali persone di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o di simboli.
      Esse, quindi, possono continuare ad esercitare la loro influenza sul terreno politico e - poiché si tratta di persone riconosciute socialmente pericolose - è evidente come grazie alla loro attività propagandistica siano favorite persone portatrici di interessi non leciti, legate ai candidati.
      La presente proposta di legge vuole, quindi, colpire, uno dei nodi cruciali del rapporto tra politica e malaffare, che in alcune regioni favorisce l'infiltrazione nelle istituzioni democratiche con la conseguente degenerazione.
      Inoltre, la proposta di legge intende raccogliere le forti istanze del «Centro studi regionale Giuseppe Lazzati» e le sollecitazioni appassionate del movimento dei «Ragazzi di Locri».
      La proposta di legge interviene, difatti, colpendo non soltanto il delinquente sottoposto a sorveglianza speciale, ma anche il candidato che usa deliberatamente la propaganda elettorale svolta dal delinquente.
      In altri termini, se la proposta diventerà legge dello Stato, il delinquente non potrà procedere alla raccolta dei voti e perderà in questo modo il suo potere contrattuale nei confronti del candidato. Questi, a sua volta, non sarà più in alcun modo condizionato e ricattabile.
      Per colpire più efficacemente l'accordo tra delinquente e candidato e impedire ogni possibile condizionamento della politica e delle istituzioni, attraverso le elezioni, è prevista la stessa sanzione per il sorvegliato speciale e il candidato (da uno a cinque anni di reclusione).
      Per entrambi sono facoltativi l'arresto in fragranza e l'emissione di ordinanza di custodia cautelare.
      Inoltre, per il candidato riconosciuto colpevole, il giudice emetterà dichiarazione di ineleggibilità, o, se eletto, di decadenza dalla carica. L'esecuzione del provvedimento è demandata al prefetto della provincia di residenza del candidato.
      È prevista, infine, la pubblicazione della sentenza di condanna passata in giudicato.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 5, terzo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle persone sottoposte a misure di prevenzione il tribunale impone il divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o di simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente».

Art. 2.

      1. All'articolo 9, comma 2, della legge 22 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, dopo la parola: «soggiorno» sono inserite le seguenti: «o il divieto di propaganda elettorale».

Art. 3.

      1. Il candidato che ha richiesto o in qualsiasi modo sollecitato propaganda elettorale in suo favore a persona sottoposta a misura di prevenzione è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
      2. Con la sentenza di condanna per il reato di cui al comma 1 il tribunale dichiara il candidato ineleggibile per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; se eletto, lo dichiara decaduto dalla carica.
      3. Il tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, e la trasmissione della stessa sentenza, passata in giudicato, al prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato, per l'esecuzione del provvedimento dichiarativo di ineleggibilità o di decadenza.


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