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PDL 1324

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1324



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROSSI GASPARRINI, ANGELI, BORDO, BORGHESI, D'AGRÒ, DATO, D'ULIZIA, FERRIGNO, LION, LONGHI, LUCCHESE, LUSETTI, LEOLUCA ORLANDO, POLETTI, PORFIDIA, RAITI, SCHIRRU, SUPPA, ZANELLA

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione

Presentata il 10 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La lotta dello Stato contro le organizzazioni criminali presenti sul territorio nazionale (mafia, 'ndrangheta, camorra, sacra corona unita, eccetera) ha ottenuto notevoli successi per i quali il Paese deve essere grato alla magistratura e alle Forze dell'ordine (Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Corpo della guardia di finanza e Polizia penitenziaria).
      Le disposizioni legislative tendenti a colpire questi fenomeni sono state completate e perfezionate, anche recentemente, con la disciplina legislativa del regime di carcerazione che va sotto il nome di «articolo 41-bis», altrimenti denominato «carcere duro».
      C'è però un aspetto della legislazione vigente che necessita di un ulteriore perfezionamento: è quello riguardante la disciplina della sorveglianza speciale.
      Come è noto, su proposta del questore o del procuratore della Repubblica e con sentenza del tribunale competente, possono essere sottoposti alla misura della sorveglianza speciale coloro che, sulla base di elementi di fatto:

          1) devono ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi;

 

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          2) vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

          3) sono dediti alla commissione di reati o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubbliche;

          4) sono indiziati di appartenere ad associazione di tipo mafioso o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

      È altrettanto noto che le persone sottoposte al regime di sorveglianza speciale di polizia sono per legge private dell'elettorato attivo e passivo: esse cioè non possono votare e non possono essere elette.
      Non c'è però alcuna disposizione di legge che vieti a tali persone di svolgere propaganda elettorale in favore di candidati o di simboli.
      Esse quindi possono continuare ad esercitare la loro influenza sul terreno politico e - poiché si tratta di persone riconosciute socialmente pericolose - è evidente come grazie alla loro attività propagandistica siano favorite persone portatrici di interessi non leciti, legate ai candidati.
      La presente proposta di legge vuole quindi colpire uno dei nodi cruciali dei rapporti tra politica e malaffare, che in alcune regioni d'Italia infangano le istituzioni democratiche, anche raccogliendo le forti istanze del «Centro Luzzati» e del «Comitato giovani di Locri».
      Infatti, essa colpisce non soltanto il delinquente sottoposto a sorveglianza speciale, ma anche il candidato che usa deliberatamente la propaganda elettorale svolta dal delinquente.
      In sintesi, se la proposta diventerà legge dello Stato, il delinquente non potrà procedere alla raccolta di voti e perderà in questo modo il suo potere contrattuale nei confronti del candidato. Questi, a sua volta, non sarà più in alcun modo condizionato e ricattabile.
      Per colpire più efficacemente l'accordo tra delinquente e candidato e impedire ogni possibile condizionamento delle istituzioni, attraverso le elezioni, è prevista la stessa sanzione per il sorvegliato speciale e il candidato (da due a cinque anni di reclusione).
      Per entrambi sono facoltativi l'arresto in flagranza e l'emissione di ordinanza di custodia cautelare.
      Inoltre, per il candidato riconosciuto colpevole, il giudice emetterà dichiarazione di ineleggibilità o, se eletto, di decadenza. L'esecuzione del provvedimento è demandata al prefetto della provincia di residenza del candidato.
      È prevista, infine, la pubblicazione della sentenza di condanna passata in giudicato.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 5, terzo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle persone sottoposte a misure di prevenzione il tribunale impone il divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o di simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente».

Art. 2.

      1. All'articolo 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, dopo la parola: «soggiorno» sono inserite le seguenti: «o il divieto di propaganda elettorale».

Art. 3.

      1. Il candidato che ha chiesto o in qualsiasi modo sollecitato propaganda elettorale in suo favore a persona sottoposta a misura di prevenzione è punito con la pena della reclusione da due a cinque anni.
      2. Con la sentenza di condanna per il reato di cui al comma 1 il tribunale dichiara il candidato ineleggibile per un periodo non inferiore a cinque anni; se eletto, lo dichiara decaduto dalla carica.
      3. Il tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale e la trasmissione della stessa sentenza, passata in giudicato, al prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato, per l'esecuzione del provvedimento dichiarativo di ineleggibilità o di decadenza.


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