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PDL 1520

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1520



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BOATO

Modifiche agli articoli 48 e 75 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo agli stranieri

Presentata il 28 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'ultimo dossier della Caritas sull'immigrazione evidenzia un trend in forte crescita relativo alla presenza di stranieri nel nostro Paese. Alla fine del 2005, la popolazione immigrata in Italia è arrivata a superare i 3 milioni di persone e, considerato che il ritmo di aumento annuale di stranieri in Italia è di circa 325.000, si può ipotizzare che da qui a dieci anni il loro numero potrà essere più che raddoppiato.
      La gestione di questi flussi è stata, fino ad oggi, più di carattere emergenziale che di pianificazione. Occorre una politica dell'immigrazione di lungo periodo che prenda atto di una realtà in rapida espansione che, inevitabilmente, muterà l'aspetto della nostra società.
      La raccomandazione n. 1500 (2001) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sottolinea che la legittimazione democratica richiede uguale partecipazione di tutti i gruppi della società al processo politico, e che il contributo alla prosperità di un Paese da parte degli stranieri legalmente residenti giustifica il loro diritto a partecipare alle decisioni politiche. A tale fine, l'Assemblea ha raccomandato al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa di adottare azioni volte a garantire il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali di tutti i migranti legalmente residenti, a prescindere dalla loro origine, invitando, inoltre, gli Stati a ratificare la Convenzione europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale.
      Tale Convenzione, adottata a Strasburgo il 5 febbraio 1992, prevede norme riguardanti le libertà di espressione, assemblea
 

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e associazione, l'istituzione di consigli consultivi di stranieri residenti e il diritto di voto alle elezioni locali. L'Italia, all'atto del deposito della ratifica, ha dichiarato di limitare l'applicazione della Convenzione alle norme di cui ai capitoli A e B (legge n. 203 del 1994), escludendo quelle riguardanti il diritto di voto alle elezioni locali.
      La parola chiave per il futuro delle nostre generazioni è «integrazione», in contrapposizione alla discriminazione. Così come sottolineato recentemente in un convegno, tenuto presso la sede delle ACLI, dal Ministro dell'interno Giuliano Amato: «la vita fra diversi comporta due opposte conseguenze: o gli ammazzamenti o la contaminazione. Se vogliamo convivere con gli immigrati dobbiamo contaminarci. Visto che siamo in una fase di accelerata convivenza, dobbiamo scegliere quale strada intraprendere».
      La possibilità di veicolare le diversità nell'ambito istituzionale locale, tramite l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo da parte degli immigrati, è sicuramente il modo migliore per conoscersi, confrontarsi e affrontare le diversità attraverso il dialogo. Già in altri Paesi europei, come l'Olanda, i Paesi scandinavi, la Spagna, il Portogallo e la Gran Bretagna, seppure con modalità diverse, è stata introdotta, con successo, ai fini dell'integrazione, la partecipazione degli immigrati alla vita politica locale. In Francia, il lungimirante presidente François Mitterrand, già nel 1981, aveva inserito nel suo programma il diritto di voto alle elezioni locali per i residenti immigrati. All'epoca non ci sono state le condizioni sociali per una sua approvazione e oggi, dopo aver assistito alle drammatiche immagini delle rivolte nelle banlieues parigine, si è aperto un dibattito che sarà probabilmente anche uno dei temi cardine della prossima campagna presidenziale.
      Proprio al fine di prevenire possibili tensioni sociali e di favorire l'integrazione degli immigrati stabilmente residenti in Italia, la presente proposta di legge costituzionale ha lo scopo di introdurre nel nostro ordinamento il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative, nelle elezioni locali e per il Parlamento europeo, nonché la partecipazione ai referendum per le leggi in materia di autonomia locale per gli stranieri e gli apolidi residenti da oltre cinque anni in Italia, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.
      Integrazione, quindi, attraverso la partecipazione e la responsabilità diretta nelle scelte politiche locali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione è inserito il seguente:

      «La legge stabilisce i requisiti e le modalità per l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative, nelle elezioni locali e nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte degli stranieri e degli apolidi residenti in Italia da oltre cinque anni, anche se non in possesso della cittadinanza italiana».

Art. 2.

      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 75 della Costituzione, è inserito il seguente:

      «La legge stabilisce i requisiti e le modalità di partecipazione ai referendum per le leggi in materia di autonomie locali degli stranieri e degli apolidi residenti in Italia da oltre cinque anni, anche se non in possesso della cittadinanza italiana».


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