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PDL 1271

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1271



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE ZULUETA, BONELLI, BOATO, CASSOLA, FRANCESCATO, FUNDARÒ, LION, LOMELO, PELLEGRINO, CAMILLO PIAZZA, POLETTI, TREPICCIONE, ZANELLA

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione del- le Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti cru- deli, disumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002

Presentata il 3 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Dopo oltre un decennio di lavori preparatori e di pressioni delle organizzazioni non governative, prime fra tutte l'Apt di Ginevra, Antigone e Amnesty International, in data 18 dicembre 2002, l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha adottato (con 127 voti favorevoli e solo 4 contrari) il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti firmata a New York il 10 dicembre 1984 e ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498, in tal modo promuovendo un ulteriore passo in avanti nella protezione dei diritti umani.
      La tortura è un crimine contro l'umanità, perseguito anche a livello di Corte Penale Internazionale. È necessario, quindi, attivarsi in tutte le sedi per prevenire il perpetrarsi di tale crimine e per sanzionarne gli autori.
      Nel 2004, durante un Convegno organizzato dalle associazioni Amnesty International e Antigone, i componenti del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite hanno auspicato una pronta ratifica del nostro Paese.
      In particolare, obiettivo del Protocollo è quello di istituire un sistema di ispezioni regolari a livello universale nei luoghi di detenzione per prevenire la tortura e altre
 

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pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Si tratta di un meccanismo ispettivo fondamentale per assicurare standard elevati di tutela dei diritti delle persone private della libertà. Quanto accaduto in questi mesi a Guantanamo e nelle prigioni irachene rende ancora più urgente l'immediata entrata in vigore di nuovi ed efficaci organismi di controllo, privi di condizionamenti delle grandi potenze.
      La Convenzione del 1984, ratificata ai sensi della citata legge n. 498 del 1988, prevedeva forme non penetranti di controllo. Con il Protocollo si è fatto un enorme passo in avanti. Da un lato è stata prevista la creazione di un «Sottocomitato di prevenzione» facente capo al Comitato contro la tortura e, dall'altro, a livello di ogni Stato firmatario (e il nostro Paese è stato uno dei primi), viene imposta l'introduzione di un meccanismo nazionale di prevenzione consistente in un organo indipendente di controllo dei luoghi in cui le persone sono private della libertà. Dunque, oltre al previsto Comitato internazionale di esperti indipendenti con facoltà di verifica ispettiva degli istituti di detenzione e dei posti di polizia dei Paesi membri, nel Protocollo è stabilito che ogni Stato debba istituire un sistema interno di controllo affidato ad un'autorità indipendente che abbia accesso ad ogni luogo di privazione della libertà: non solo carceri, quindi, ma anche stazioni di polizia, centri di detenzione per immigrati, ospedali psichiatrici, e così via.
      Il trattato entrerà in vigore al deposito della ventesima ratifica e, da quel momento, il riflesso nella legislazione interna di ogni Paese sarà immediato (essendo, infatti, pari ad un anno il termine entro il quale gli Stati dovranno istituire la citata figura indipendente di controllo).
      L'Italia ha firmato il Protocollo sin dal 20 agosto 2003. La situazione internazionale rende evidente quanto sia urgente raggiungere al più presto l'obiettivo della ventesima ratifica.
      L'auspicata ratifica del citato Protocollo da parte dell'Italia si salderebbe, inoltre, perfettamente alla discussione, già avviata in Commissione Affari costituzionali alla Camera dei deputati, sull'istituzione del garante nazionale delle persone private o limitate nella libertà personale.
      Con la presente proposta di legge, in linea con l'impegno che il nostro Paese ha sempre mostrato su questi temi delicati e fondamentali, si intende quindi sollecitare la ratifica e l'esecuzione del Protocollo aggiuntivo adottato dall'ONU il 18 dicembre 2002. Se il nostro Paese ratificherà tale protocollo potrà essere da traino a molti altri Paesi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite, firmata a New York il 10 dicembre 1984, contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 del Protocollo stesso.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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