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PDL 1591

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1591



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIANFRANCO CONTE

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di registrazione degli atti degli organi giurisdizionali

Presentata il 3 agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente iniziativa legislativa tende a ovviare a un problema riguardante il pagamento dell'imposta dovuta per la registrazione degli atti giurisdizionali, per la quale le norme vigenti e la loro prassi applicativa comportano la possibilità che l'imposta venga a essere pagata contemporaneamente da più soggetti, con indebita moltiplicazione del gettito erariale.
      Infatti, l'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, prevede fra l'altro che, per la registrazione degli atti degli organi giurisdizionali, le parti in causa siano solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta. L'articolo 54, comma 3, del medesimo testo unico, prevede che, in tali casi, la registrazione sia eseguita d'ufficio su richiesta della cancelleria; lo stesso articolo 54, al successivo comma 5, prevede che, quando la registrazione debba essere eseguita d'ufficio, il competente ufficio finanziario notifichi apposito avviso di liquidazione a uno dei soggetti solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta, con invito a eseguire il pagamento entro il termine di sessanta giorni. La circolare del Ministero delle finanze n. 64/E, del 17 marzo 1999, ha altresì precisato che alla liquidazione dell'imposta provvedono i competenti uffici finanziari una volta acquisiti gli estremi dell'atto dall'autorità giudiziaria emittente.
      In base ai princìpi del nostro ordinamento, espressi negli articoli 1292 e seguenti del codice civile, la solidarietà nell'obbligazione comporta che l'ufficio possa rivolgersi indifferentemente ad una qualsiasi delle parti. Si sono tuttavia registrati casi in cui gli uffici finanziari hanno richiesto il pagamento dell'intero importo dell'imposta dovuto, nella medesima misura, a tutte le parti in causa. Tale condotta appare d'altronde ragionevole, nel
 

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vigente contesto normativo, poiché il mancato pagamento entro il termine fissato comporta l'applicazione della sanzione del 30 per cento dell'imposta dovuta, a norma dell'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; pertanto, con la notificazione a ciascuna parte, l'amministrazione finanziaria pone tutti i soggetti solidalmente obbligati in condizione di conoscere l'esistenza dell'obbligazione e fa decorrere nei riguardi di ognuno di essi il termine per il pagamento dell'imposta.
      Ciò può tuttavia comportare - come si è osservato - che più soggetti, senza averne reciproca consapevolezza, eseguano una pluralità di pagamenti, ciascuno per l'intero importo dovuto, determinando un'indebita moltiplicazione della conseguente entrata tributaria. Inoltre, la norma istituisce, agli effetti del pagamento del tributo, un vincolo di solidarietà meramente formale nei riguardi di parti contrapposte nel giudizio e che, rispetto alla sentenza, hanno interessi effettivi palesemente divergenti.
      Per ovviare a questo, con la presente proposta di legge si introduce un diverso regime rispetto all'obbligazione tributaria derivante dalla registrazione degli atti giurisdizionali, prevedendosene la ripartizione, in misura eguale, fra le diverse parti in causa.
      Si interviene a quest'effetto sull'articolo 57 del citato testo unico delle leggi concernenti l'imposta di registro, stabilendo che per la registrazione degli atti degli organi giurisdizionali, nei casi previsti dall'articolo 54, comma 3, dello stesso testo unico (ossia per gli atti che non siano decreti di trasferimento emanati in procedimenti esecutivi ovvero atti ricevuti dal cancelliere medesimo), sono obbligate al pagamento dell'imposta le parti in causa o i soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione. La somma dovuta è ripartita in parti eguali fra i soggetti obbligati, così determinati, e la notificazione prevista dall'articolo 54, comma 5, è eseguita nei riguardi di ciascuno di essi: decorre da essa il termine di sessanta giorni per il pagamento.
      Viene espressamente fatto salvo quanto disposto dall'articolo 60, comma 2, del citato testo unico, in materia di registrazione a debito delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato: in tal caso, infatti, a beneficio della parte lesa, che non è tenuta al pagamento, la legge prevede che l'atto sia registrato senza contemporaneo pagamento dell'imposta e che l'obbligazione tributaria gravi sulla parte obbligata al risarcimento del danno, che dev'essere indicata nella sentenza.
      Per evitare dubbi interpretativi circa il computo della sanzione dovuta nel caso che alcuno dei soggetti obbligati (non più solidalmente) non adempia nei termini al pagamento dell'imposta, si propone d'inserire, dopo l'articolo 74 dello stesso testo unico, l'articolo 74-bis, il quale precisa che la sanzione è commisurata, in quest'ipotesi, alla parte dell'imposta individualmente dovuta dal soggetto inadempiente, e non al complessivo importo dell'imposta dovuta per la registrazione dell'atto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 57:

              1) al comma 1, le parole: «le parti in causa,» sono soppresse;

              2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Per la registrazione degli atti degli organi giurisdizionali, nei casi previsti dall'articolo 54, comma 3, e salvo quanto disposto dall'articolo 60, comma 2, sono obbligate al pagamento dell'imposta le parti in causa o i soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione. La somma dovuta è ripartita in parti eguali fra i soggetti obbligati e la notificazione prevista dall'articolo 54, comma 5, è eseguita nei riguardi di ciascuno di essi»;

          b) dopo l'articolo 74 è inserito il seguente:

      «Art. 74-bis. - (Tardivo pagamento dell'imposta dovuta per la registrazione degli atti degli organi giurisdizionali). - 1. Nelle ipotesi previste dal comma 1-bis dell'articolo 57, la sanzione dovuta, in caso di tardivo pagamento, a norma dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è commisurata alla parte dell'imposta dovuta dal soggetto responsabile».


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