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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1652 |
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sulle vicende relative al gruppo Telecom Italia e sull'operato del Governo in relazione agli assetti proprietari e alle strategie economiche e finanziarie del medesimo gruppo.
1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dal suo insediamento. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, di intesa tra loro, possono prorogare il termine di cui al presente comma per non più di un anno, su richiesta della Commissione.
1. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) accertare eventuali interferenze del Governo in carica rispetto alle decisioni riguardanti gli assetti proprietari e le strategie industriali e finanziarie del gruppo Telecom Italia;
b) accertare se il documento predisposto da Angelo Rovati, che prevederebbe la statalizzazione della rete fissa Telecom attraverso l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, rappresenti o abbia rappresentato l'orientamento del Governo o del Presidente del Consiglio dei ministri e se il medesimo Presidente del Consiglio dei ministri abbia promosso la predisposizione di tale documento o comunque ne sia stato a conoscenza prima della sua divulgazione a mezzo stampa;
c) verificare se il comportamento del Governo o di singoli suoi componenti abbia portato alla indebita divulgazione di notizie inerenti alle strategie future del gruppo Telecom Italia e se da tale divulgazione sia derivato un danno per il predetto gruppo e per la credibilità del Paese presso i mercati finanziari internazionali;
d) individuare le cause, anche lontane nel tempo, che hanno portato alle attuali condizioni di notevole indebitamento del gruppo Telecom Italia, che svolge una funzione di importanza fondamentale per l'economia del Paese;
e) valutare l'eventuale opportunità di introdurre modifiche normative che, nel pieno rispetto delle regole del libero mercato, rendano meno agevoli le acquisizioni tramite rilevante indebitamento di società da parte di soggetti privi di risorse finanziarie adeguate.
1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia trasmesso alla Commissione copia di atti o documenti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione ne dispone la secretazione.
4. La Commissione stabilisce quali ulteriori atti o documenti non devono essere divulgati.
5. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
6. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario.
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
5. Le spese di funzionamento della Commissione sono ripartite in parti eguali tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.
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