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PDL 1560

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1560



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LA LOGGIA, ARACU, BERNARDO, BOCCIARDO, BOSCETTO, BRUSCO, CATONE, CECCACCI RUBINO, COLUCCI, DI CAGNO ABBRESCIA, DI VIRGILIO, FALLICA, FEDELE, FRANZOSO, GIOVANARDI, GIRO, LENNA, MILANATO, MISTRELLO DESTRO, MISURACA, PALMIERI, PAOLETTI TANGHERONI, PECORELLA, PONZO, RICEVUTO, ROMAGNOLI, SANZA, VITALI

Modifiche alla disciplina dell'esercizio di locali di intrattenimento e svago ai fini della incolumità e della sicurezza dei cittadini

Presentato il 2 agosto 2006


      

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Onorevoli Deputati! - Con la presente proposta di legge - che riproduce il testo del disegno di legge n. 4180 presentato nella scorsa legislatura per iniziativa governativa - si intende affrontare in modo organico un fenomeno grave e preoccupante, quale quello rappresentato dai frequenti incidenti mortali lungo le strade, nei quali sono coinvolti, in particolare modo nelle notti tra il sabato e la domenica, i giovani che escono dalle discoteche, e che non è esagerato indicare come «strage silenziosa», indubbiamente espressione anche di un disagio sociale e generazionale.
      Il divertimento e lo svago dovrebbero rappresentare per i giovani un importante momento di crescita personale in quanto volti a favorire le occasioni di incontro, i rapporti interpersonali e la comunicazione sociale. Purtroppo oggi questo accade sempre più raramente: i ragazzi frequentano fino all'alba locali dove si balla al suono di musiche assordanti e dove sono sottoposti per diverse ore ad un bombardamento visivo ed uditivo; se a ciò si aggiunge l'abuso di bevande alcoliche, distribuite senza limiti di orario, o addirittura l'uso di sostanze stupefacenti, si individuano facilmente le cause dei gravi incidenti automobilistici che avvengono all'uscita delle discoteche o dei locali notturni, i quali hanno determinato un forte allarme sociale, sollevando
 

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pertanto evidenti problemi di ordine e di sicurezza pubblici.
      Al riguardo, i dati forniti dalla polizia stradale sono agghiaccianti: nel 2001 sono stati 909 i giovani morti in incidenti stradali mentre i feriti sono stati 31.093. L'orario maggiormente a rischio è compreso tra le ore 22 del venerdì e le ore 6 del sabato (incidenti del venerdì notte) e tra le ore 22 del sabato e le 6 della domenica (incidenti del sabato notte). Le cause più frequenti sono l'eccesso di velocità, il mancato rispetto delle regole di precedenza, del sorpasso e della distanza di sicurezza, la distrazione nella guida, e soprattutto, lo stato psico-fisico alterato per l'uso di alcool o di sostanze stupefacenti ed altre circostanze riferibili allo stato psicofisico stesso (inquinamento acustico e visivo). Rapportando i dati degli incidenti stradali delle sole notti di venerdì e di sabato con quelli relativi alle altre notti della settimana, si evince che essi rappresentano il 43,5 per cento del totale degli incidenti stradali notturni. Analogamente, per quanto concerne le vittime mortali delle notti dei soli week end, la percentuale è del 48,4 per cento sul totale di tutte le morti notturne, mentre la percentuale dei feriti è del 46 per cento dello stesso totale. Si può affermare, quindi, che le notti del venerdì e del sabato sono realmente più pericolose rispetto alle altre notti del resto della settimana.
      Rivestono poi particolare interesse le cosiddette «circostanze di incidente», desumibili dall'esame delle rilevazioni effettuate dall'autorità pubblica (polizia stradale, carabinieri o polizia municipale), sul luogo dell'evento. Ogni singolo incidente è determinato da una molteplicità di fattori, ciascuno con una sua specifica importanza, ma tutti sostanzialmente riconducibili al complesso «conducente-veicolo-strada». Nel 2001, in particolare, le circostanze più frequenti di incidente risalgono agli errati comportamenti di guida del conducente: nell'ambito di tali circostanze, la frequenza più elevata di incidente è da addebitare alla mancata distanza di sicurezza, seguita dalla guida distratta o ad andamento indeciso e dall'eccesso di velocità. Tuttavia, è necessario osservare come gli incidenti con elevato indice di mortalità siano principalmente quelli dovuti ad un anormale stato psico-fisico del conducente (il 61 per cento contro il 2,2 per cento relativo agli incidenti generati dagli errati comportamenti di guida del conducente). La spiegazione di un così elevato fattore di rischio, che caratterizza gli incidenti causati da stato psico-fisico alterato, si rinviene nella perdita di controllo del veicolo da parte del conducente, che non riesce ad attenuare gli effetti dell'urto con le appropriate manovre correttive.
      Nel corso del 2001, la polizia stradale ha effettuato in tutta Italia 55.449 controlli con l'etilometro e ha accertato 18.588 violazioni per guida in stato di ebbrezza (pari a quasi il 35 per cento sul totale dei controlli). Nello stesso arco di tempo, ha rilevato 2.094 violazioni per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, tuttavia si ritiene che il dato sia sottostimato, a causa della notevole difficoltà ad effettuare questa tipologia di accertamenti.
      Per quanto riguarda invece la statistica socio-sanitaria, occorre rilevare che l'Istituto superiore di sanità ha evidenziato che su un campione di 6.959 giovani transitati nei reparti di pronto soccorso degli ospedali italiani, a seguito di incidenti stradali avvenuti nell'anno 2001, e in particolare nelle notti del fine settimana, la percentuale delle persone che hanno presentato patologie legate al consumo di alcool è del 65 per cento.
      Al di là dell'indiscutibile dato statistico, comunque, la tragedia delle cosiddette «stragi del sabato sera» non ha certo bisogno di numeri per essere dimostrata, è sufficiente sfogliare le cronache giornalistiche del fine settimana per rendersi conto delle intollerabili dimensioni ormai raggiunte dal fenomeno.
      Sulla base di quanto premesso, si intende, con il presente provvedimento, dare una risposta immediata alle pressanti aspettative che provengono da larghissimi settori dell'opinione pubblica, affrontando un tema particolarmente complesso per le
 

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sue molteplici e controverse implicazioni di carattere sociale e di ordine pubblico.
      Molti sono stati gli interventi adottati dal Governo nella scorsa legislatura per ridurre i tassi di incidentalità stradale, attraverso una serie di misure di molteplice contenuto, volte a garantire, tra l'altro, una maggiore sicurezza sulle strade, il potenziamento della rete dei controlli, una maggiore incisività delle campagne di prevenzione e di informazione tese a diffondere una nuova cultura dell'educazione stradale, anche attraverso l'intenso coinvolgimento delle istituzioni scolastiche. In questo contesto, si inseriva la presente iniziativa, finalizzata a contrastare il fenomeno delle stragi del «sabato sera», che, non essendo stata approvata, si ripropone in questa legislatura.
      Il principale e imprescindibile obiettivo della proposta in esame è quello di eliminare l'intollerabile perdita di vite umane così giovani, e anche quello di ridurre l'elevato costo sociale e, secondariamente, economico che queste stragi determinano.
      Dai dati forniti dall'EURISPES risulta infatti che l'impatto psicologico per le famiglie è drammatico: il 91 per cento resta traumatizzato, il 70 per cento non riesce più a guidare, il 50 per cento dei sopravvissuti ai gravi incidenti stradali presenta danni cerebrali. Senza contare l'ingente onere finanziario a carico del Servizio sanitario nazionale per la lunga e complessa assistenza sanitaria derivante dall'elevato numero di feriti.
      Bisogna infine accennare ad un'altra categoria di costi generata dalle stragi del «sabato sera»: costi relativi ai danni materiali prodotti, costi amministrativi e costi giudiziari.
      Nei costi amministrativi possono essere ricompresi, ad esempio, i costi inerenti gli interventi delle autorità pubbliche (polizia stradale, polizia municipale, carabinieri e vigili del fuoco).
      Nei costi giudiziari invece, sono incluse tutte quelle spese sostenute dall' amministrazione giudiziaria per il contenzioso derivante da responsabilità civile automobilistica.
      A livello internazionale, occorre inoltre considerare che la presente proposta di legge è pienamente in linea con il programma della Commissione europea, accolto dal Piano nazionale sulla sicurezza del 2002, che ha espressamente previsto una riduzione del 40 per cento del numero dei morti e dei feriti per incidenti stradali entro il 2010, dato che comporterà per l'Italia, in termini economici, una riduzione del costo sociale annuo pari a 6 miliardi di euro.
      Per tutto quanto premesso, si avverte - e si fa pressante - l'esigenza di uniformare, su tutto il territorio nazionale, le norme che regolano le attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni, atteso che il fenomeno delle stragi del «sabato sera» assume ormai rilievo come questione di ordine pubblico e deve essere conseguentemente affrontato con gli strumenti che il nostro ordinamento prevede per le situazioni che incidono direttamente sulla sicurezza dei cittadini.
      In tale modo è possibile evitare pericolose diversificazioni che, motivate dalla concorrenza tra gli operatori del settore, determinerebbero, quale prevedibile conseguenza, il fenomeno della peregrinazione alla ricerca di locali aperti, magari anche in altre regioni del Paese.
      Si rammenta che l'esigenza sottesa alla presente proposta di legge è stata posta all'attenzione del Parlamento già nelle precedenti legislature.
      In particolare, tutti i progetti di legge via via presentati si prefiggevano lo scopo comune di fissare in maniera univoca per tutto il territorio nazionale l'orario di chiusura degli esercizi di intrattenimento.
      La necessità di contrastare il fenomeno delle cosiddette «stragi del sabato sera» si riafferma nuovamente in questo progetto di legge, la cui finalità principale consiste dunque nella regolamentazione omogenea a livello nazionale dell'attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni.
      Scopo del provvedimento non è soltanto quello di limitare l'orario di apertura
 

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notturna delle discoteche e dei locali da ballo, ma anche quello di stabilire una disciplina delle attività e del funzionamento finalizzata principalmente a contenere i descritti rischi sociali, nonché a riscoprire l'esatto ruolo che il divertimento e lo svago devono svolgere nella vita di ciascuno di noi.
      Questo intervento normativo non vuole essere in alcun modo punitivo nei confronti dei giovani, ma intende soprattutto aiutarli a riscoprire un nuovo modo di utilizzare il tempo libero e contemporaneamente venire incontro alle aspettative dei genitori che aspettano da tempo un segnale dalle istituzioni.
      Per quanto concerne i punti salienti del testo in esame, l'articolo 1 introduce nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, gli articoli 68-bis e 68-ter. L'opzione è dettata da esigenze di carattere sistematico, la cui ratio è agevolmente rinvenibile nella natura di ordine pubblico che la materia disciplinata indiscutibilmente riveste. In particolare, l'articolo 68-bis stabilisce, al comma 1, che il rilascio della licenza prevista dall'articolo 68 del medesimo testo unico, per la gestione degli esercizi descritti al comma 1 e al comma 2 dell'articolo in oggetto (discoteche e circoli ed associazioni private), sia subordinato all'iscrizione del titolare in un apposito registro istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.
      Il comma 3 individua un limite massimo di orario entro il quale l'autorità competente può fissare la chiusura dei predetti locali. Tale previsione non contrasta con i poteri delle autonomie locali in materia, che rimangono inalterati, atteso che la fissazione di un limite orario massimo risponde all'esigenza di salvaguardare le finalità di ordine pubblico che il presente provvedimento persegue.
      Il comma 4 impone un generale divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche tra le ore 3 e le ore 5, prevedendo, in caso di violazione, l'irrogazione di una apposita sanzione amministrativa. Tale norma assume particolare rilevanza nel tentativo di eliminare il rischio che i frequentatori dei locali si rivolgano agli esercizi esterni per consumare dette bevande.
      L'articolo 68-ter condiziona l'iscrizione al registro di cui all'articolo 68-bis, comma 1, alla presenza di determinati requisiti e, in particolare, al superamento di apposito esame di idoneità. Il comma 2 prevede la possibilità, per le persone fisiche o le società che risultino titolari o gestori di locali da ballo alla data di entrata in vigore della legge, di richiedere l'iscrizione senza che occorra il superamento dell'esame di idoneità.
      L'articolo 2 contiene misure volte a contrastare il commercio di sostanze stupefacenti, prevedendo la sospensione della licenza, ai sensi dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, anche nel caso previsto dall'articolo 79 del testo unico in materia di stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e cioè quando negli esercizi di cui all'articolo 68-bis si agevoli l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero quando, a prescindere da quest'ultima ipotesi, sia stata comunque accertata, in questi locali, la presenza di tali sostanze. La norma prevede inoltre una deroga specifica all'applicazione del medesimo articolo 100, laddove il gestore abbia posto in essere misure adatte ad impedire i fatti e abbia contestualmente agevolato l'intervento delle Forze dell'ordine. Si tratta pertanto di una disposizione volta ad incentivare la collaborazione tra Forze dell'ordine e gestori, i quali, non sentendosi più minacciati dalla possibilità di una sospensione della licenza, avranno tutto l'interesse a denunciare situazioni di questo genere.
      L'articolo 3 prescrive che, con successivo regolamento, emanato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, siano determinati, per gli esercizi di cui all'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, introdotto dall'articolo 1 della legge, i requisiti acustici delle sorgenti sonore, i
 

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ritmi di programmazione della musica, le indicazioni sul microclima, i livelli di illuminazione e l'autorità competente ad effettuare i relativi accertamenti, nel rispetto di una serie di princìpi direttivi, volti sostanzialmente a garantire adeguate condizioni psico-fisiche dei conducenti di veicoli. In particolare, è fissato il principio dell'obbligo di attenuare l'intensità della musica, prevedendone la graduale diminuzione nell'ora precedente la chiusura del locale; sempre nello stesso lasso temporale è fatto divieto di utilizzare luci ad intermittenza. La ratio della disposizione è evidentemente rintracciabile nell'esigenza di prevenire quei fenomeni di stordimento e di stanchezza causati dal violento impatto della musica e delle luci, che minacciano seriamente le condizioni psico-fisiche dei giovani che dovranno successivamente mettersi alla guida di un veicolo.
      L'articolo 4 stabilisce, al comma 1, che il Ministero della salute, anche avvalendosi di istituti specializzati, effettui il monitoraggio della traumatologia e della mortalità collegate agli incidenti stradali notturni su tutto il territorio nazionale. Il comma 2 pone invece l'accento sulla prevenzione, prevedendo l'adozione di piani di informazione per i giovani sulla sicurezza stradale, che approfondiscano le tematiche degli effetti prodotti, a livello psico-fisico, dall'assunzione di alcolici e di droghe e dalla insufficienza di riposo notturno. Tali piani di informazione sono elaborati dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, nell'ambito delle iniziative e dei programmi scolastici e universitari.
      L'articolo 5 prevede, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 3, una serie di sanzioni amministrative, irrogate dal prefetto territorialmente competente, progressivamente crescenti in dipendenza della reiterazione della violazione.
      L'articolo 6 reca, infine, la data di entrata in vigore della legge.
      Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel progetto di legge in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Esercizio di discoteche e sale da ballo).

      1. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 68-bis. - 1. La licenza prevista dall'articolo 68 per la gestione dei pubblici esercizi organizzati in forma di impresa e dei circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni che offrono ai consumatori attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago, in sale attrezzate per l'esecuzione di musica o di attività danzanti, ovvero in spazi aperti attrezzati, anche unitamente alla somministrazione di alimenti o di bevande, può essere richiesta solo previa iscrizione del titolare o dell'ente, dell'associazione e del loro responsabile nel registro tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, in una sezione apposita.
      2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai circoli privati e alle associazioni culturali, per i quali:

          a) è previsto il pagamento del biglietto di ingresso o il rilascio, a semplice richiesta, di tessere associative;

          b) è prevista la pubblicità degli spettacoli o delle attività mediante giornali, manifesti, volantini od altro materiale di propaganda.

      3. Per i locali di cui ai commi 1 e 2 l'orario di chiusura è fissato dalle autorità competenti entro le ore 3 antimeridiane. Nelle otto ore successive al limite dell'orario di chiusura, fissato dalle autorità competenti,

 

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è vietata l'apertura al pubblico dei suddetti locali.
      4. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico sono vietati la vendita ed il consumo di alcolici e superalcolici tra le ore 3 e le ore 5, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente la chiusura, sono vietati il consumo e la vendita di alcolici e superalcolici.
      5. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.500.
      6. In caso di esercizio non autorizzato delle attività di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 666 del codice penale. Tuttavia, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni è sempre disposta la chiusura a tempo indeterminato dei locali.
      7. Nel caso di violazione dei limiti di orario fissati ai sensi del comma 3, la sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituita dalla sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 15.000.

      Art. 68-ter. - 1. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis, comma 1, è effettuata purché sussistano i seguenti requisiti:

          a) non ricorrano i casi di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo;

          b) il responsabile richiedente l'iscrizione sia stato dichiarato idoneo dalla commissione di esame di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, integrata, in tale caso, con un funzionario della Polizia di Stato e con un funzionario della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente».

      2. Le persone fisiche e le società, nella persona del legale rappresentante, che risultano titolari o gestori di locali da ballo alla data di entrata in vigore della presente

 

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legge hanno diritto all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, presentando alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, una domanda che attesti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, introdotto dal citato comma 1.
      3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano i criteri per la revisione periodica del registro di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, introdotto dal citato comma 1. Ove tali requisiti vengano a mancare, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dispone, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cancellazione dal citato registro dell'impresa, dell'associazione, dell'ente o della persona fisica, dandone contestuale comunicazione all'interessato e al sindaco competente per territorio.

Art. 2.
(Misure per contrastare il commercio di stupefacenti).

      1. Dopo l'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

      «Art. 100-bis. - 1. Le disposizioni dell'articolo 100 si applicano anche nelle circostanze previste dall'articolo 79, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione del relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,

 

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n. 309, e successive modificazioni, o quando nei locali ivi indicati è accertata la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che il gestore abbia adottato idonee misure per impedire i fatti e abbia agevolato l'intervento degli organi di polizia».

Art. 3.
(Livello acustico e condizioni di microclima e di illuminazione).

      1. Al fine di garantire adeguate condizioni psico-fisiche dei conducenti di veicoli, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, negli esercizi di cui all'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i ritmi di programmazione della musica, le indicazioni sul microclima, i livelli e i mutamenti di illuminazione, nonché l'autorità competente a eseguire gli accertamenti, in riferimento alle seguenti materie e nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) diminuzione graduale del livello acustico nell'ora precedente la chiusura del locale;

          b) ritmi temporali e pause nella diffusione della musica;

          c) uso delle luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, prevedendo il divieto di luci a intermittenza nell'ora antecedente la chiusura dei locali;

 

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          d) temperatura massima, distinguendo i periodi secondo le stagioni dell'anno;

          e) ricambi d'aria in base alla cubatura del locale e al numero massimo delle persone ospitabili;

          f) previsione di un tasso massimo di anidride carbonica;

          g) uso di fumogeni, prevedendo che esso in ogni caso non può comportare l'emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive;

          h) direzionalità e potenza dei fasci di luce, con divieto di impiegare luci laser con potenza superiore a 100 watt.

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 i gestori provvedono all'adeguamento dei locali.

Art. 4.
(Monitoraggio).

      1. Il Ministero della salute, anche avvalendosi di istituti specializzati, raccoglie i dati forniti dalle aziende sanitarie locali e dalle direzioni regionali e provinciali del lavoro ed effettua il monitoraggio della traumatologia e della mortalità collegate agli incidenti stradali notturni su tutto il territorio nazionale, al fine di acquisire elementi sulle cause e l'entità del fenomeno e sul suo collegamento con gli orari di chiusura degli esercizi di cui all'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, nonché con l'abuso di sostanze stupefacenti, alcoliche e superalcoliche.
      2. Con decreti del Ministro della pubblica istruzione o del Ministro dell'università e della ricerca, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, di concerto con i Ministri dei trasporti e della solidarietà sociale, nell'ambito delle iniziative e dei programmi sociali, scolastici e dei corsi universitari, sono previsti piani di informazione

 

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dei giovani sulla sicurezza stradale, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dall'insufficienza di riposo notturno.

Art. 5.
(Sanzioni).

      1. Per la sola inosservanza delle disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

          a) per la prima violazione accertata, anche di più ipotesi previste, da euro 1.000 euro 2.000;

          b) per la seconda violazione accertata, anche di più ipotesi previste, da euro 3.000 a euro 5.000, nonché la sospensione della licenza dell'esercizio per trenta giorni;

          c) per la successiva violazione accertata, da euro 10.000 a euro 30.000, nonché la revoca della licenza dell'esercizio.

      2. Ai fini della sospensione o della revoca della licenza dell'esercizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
      3. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni è il prefetto territorialmente competente.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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