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PDL

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1227



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SATTA, ATTILI, BELLANOVA, CALDAROLA, CAPOTOSTI, CARBONELLA, CARTA, CESARIO, CRAPOLICCHIO, FADDA, GAMBESCIA, GIACHETTI, GRASSI, OPPI, PALOMBA, PICANO, ROCCO PIGNATARO, SANNA, SCHIRRU, SORO, VACCA, VICO, VITALI

Istituzione delle corti d'appello di Sassari e di Taranto

Presentata il 28 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Per poter completare e potenziare l'istituzione giudiziaria nel nostro Paese, si propone, con la presente iniziativa legislativa, la istituzione di due nuove sedi di corte d'appello, a Sassari e a Taranto.
      La proposta di legge nasce dall'esigenza di portare avanti l'opera avviata con le istituzioni delle sezioni distaccate di corte d'appello di Sassari e di Taranto, ma anche di dare funzionalità a un sistema della giustizia che non riesce a tutelare i diritti dei cittadini delle suddette città, soprattutto per la mole di lavoro che rallenta il cammino verso un'efficiente amministrazione della giustizia.
      Per quanto riguarda la Sardegna (il tribunale di Sassari e le altre sedi giudiziarie, quali il tribunali di Nuoro e di Tempio-Pausania, con la sede staccata di Olbia, dipendono da Cagliari, che dista 200-300 chilometri), considerato che le vie e i mezzi di comunicazione sono assolutamente inadeguati, sono evidenti i notevoli disagi che si ripercuotono sulla funzionalità del sistema della giustizia.
      All'attuale sezione distaccata della corte d'appello di Sassari fanno capo i tribunali di Sassari, di Nuoro e di Tempio Pausania, con i relativi uffici di sorveglianza e le strutture carcerarie. Si intuisce, pertanto, che le domande di giustizia
 

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in campo civile e le risposte giudiziarie in campo penale, che sottostavano all'istituzione della sezione distaccata di corte d'appello di Sassari, piuttosto che diminuire sono aumentate.
      In Puglia, e precisamente nella città di Taranto, il Parlamento aveva istituito con urgenza la sezione distaccata della corte d'appello di Lecce, nella quale erano stati compresi il tribunale per i minorenni, quello di sorveglianza e due circoli di corte d'assise. Questo perché gravissimi erano gli episodi di criminalità organizzata verificatisi nell'area ionica e solo Taranto poteva garantire la tutela delle popolazioni del suo circondario, della Puglia e dell'intero paese.
      Da qui nasce l'esigenza di istituire una sede autonoma della corte d'appello di Taranto.
      È necessario, inoltre, sottolineare che tale operazione non presenta alcun costo aggiuntivo per il bilancio dello Stato, perché trattasi di mera trasformazione in uffici autonomi di sezioni staccate già esistenti, che si avvalgono delle medesime strutture e del medesimo personale.
      La presente proposta di legge costituisce il riconoscimento di un'esigenza reale dei territori delle province di Sassari, Nuoro e Olbia-Tempio (per quanto riguarda la sede della corte d'appello di Sassari) e della vasta provincia di Taranto (per quanto riguarda la sede della corte d'appello di Taranto), per rendere la giustizia più efficiente e più vicina ai cittadini.
      Venendo all'analisi puntuale delle singole disposizioni, si osserva che gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge attengono all'istituzione dei nuovi uffici giudiziari e alla conseguente modifica delle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Gli articoli 3 e 4, invece, stabiliscono modalità e tempi per la determinazione e la copertura dei relativi organici. Infine, l'articolo 5 detta disposizioni relative ai procedimenti pendenti, atte ad impedire la dispersione e negativa movimentazione di fascicoli e carte processuali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione delle corti d'appello e delle procure generali della Repubblica presso le corti d'appello di Sassari e di Taranto).

      1. Sono istituite in Sassari una sede di corte d'appello, con giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Sassari, Tempo Pausania e Nuoro, e la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Sassari.
      2. Sono istituite in Taranto una sede di corte d'appello, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale Taranto, e la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Taranto.
      3. La sezione distaccata di Sassari della corte di appello di Cagliari e la sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce sono soppresse dalla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.

Art. 2.
(Modificazioni alle tabelle A e B
allegate all'ordinamento giudiziario).

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, conseguenti all'istituzione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.

Art. 3.

(Determinazione degli organici degli uffici giudiziari e nomina dei capi e dei dirigenti delle corti d'appello di Sassari e di Taranto).

      1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della

 

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magistratura, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico dei magistrati delle corti d'appello di Sassari e di Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti di appello.
      2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina dei presidenti delle corti d'appello di Sassari e di Taranto e dei procuratori generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello.
      3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti delle corti d'appello di Sassari e di Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello; con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.
      4. In ogni caso gli eventuali oneri correnti connessi al primo impianto nell'attivazione degli uffici giudiziari di cui al comma 2 devono essere contenuti nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 4.
(Copertura dell'organico delle corti d'appello e delle procure generali della Repubblica presso le corti d'appello di Sassari e di Taranto).

      1. Alla copertura dell'organico dei magistrati delle corti d'appello di Sassari e di Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio, alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, rispettivamente presso la sezione distaccata di Sassari della corte d'appello di Cagliari, la sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce e le rispettive procure generali; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

 

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      2. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle corti d'appello di Sassari e di Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio, alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, rispettivamente presso la sezione distaccata di Sassari della corte d'appello di Cagliari, la sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce e le rispettive procure generali; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

Art. 5.
(Procedimenti pendenti).

      1. I procedimenti pendenti, alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, presso la sezione distaccata di Sassari della corte d'appello di Cagliari e presso la sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce sono definiti dalle corti d'appello di Sassari e di Taranto.


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