Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 599

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 599



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUCCHESE

Disposizioni in materia di regolarizzazioni contributive e di retribuzioni imponibili ai fini contributivi, previdenziali e assistenziali, nonché di sanzioni amministrative in materia di legislazione sociale e del lavoro

Presentata il 10 maggio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il poco attendibile bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) impone una seria riflessione, in considerazione del fatto che il consiglio di indirizzo e vigilanza e il collegio dei sindaci dell'INPS manifesta opinioni molto diverse sull'ammontare dei crediti esigibili dall'Istituto stesso.

      Nella grande confusione venutasi a creare, frutto di una gestione irresponsabile degli organi amministrativi dell'INPS, si ritiene necessario un intervento di «pulizia» dei crediti non reali, al fine di accertare la verità sull'entità dei crediti vantati dall'INPS.
      Un'azione «purificatrice» in tale senso è quella di dare la possibilità a tutti i datori di lavoro, in particolare a quelli non agricoli, nonché agli altri soggetti tenuti al versamento di contributi previdenziali e assistenziali (commercianti, artigiani, liberi professionisti ed altri) di regolarizzare le proprie posizioni debitorie, concedendo un'ampia dilazione nei pagamenti e il totale abbattimento degli oneri e delle spese aggiuntive.
      Per raggiungere gli scopi sopra esposti si propone, all'articolo 1, di estendere gli effetti dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a tutti i datori di lavoro e a tutti i soggetti debitori verso gli istituti di assistenza e previdenza sociale ed in particolare verso l'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
      Un altro intervento che si propone, all'articolo 2, è quello dell'abrogazione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389; la disposizione di cui si chiede l'abrogazione fin dalla sua emanazione è stata causa di un continuo e copioso contenzioso, scaturito da interpretazioni e
 

Pag. 2

comportamenti da parte della vigilanza dei citati istituti, soprattutto INPS ed INAIL, che spesse volte, con accertamenti infondati, hanno determinato iperbolici presunti crediti, la cui esigibilità è pari a zero, ma che sono stati, e tuttora vengono inseriti nelle poste attive dei bilanci di tali istituti previdenziali ed assistenziali.
      Abrogare il comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 338 del 1989 è un atto necessario di chiarezza e di correttezza nei confronti delle aziende datrici di lavoro che per più di quindici anni sono state terrorizzate da incursioni ispettive che si sono risolte, frequentemente, nel «montaggio» di iperboliche richieste di contributi o premi, considerati evasi con annesse e connesse sanzioni di portata catastrofica e con conseguenze distruttive per i datori di lavoro interessati e per i lavoratori dipendenti che sovente sono passati ad ingrossare le file dei disoccupati con costi assistenziali scaricati sul debito pubblico e sulla collettività.
      L'articolo 3 è teso a fare chiarezza nell'individuazione della norma che disciplina la materia della retribuzione imponibile ai fini contributivi previdenziali-assistenziali, norma che si identifica nell'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e dall'articolo 29 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché a togliere ogni equivoco sorto con l'emanazione dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 338 del 1989, stabilendo che i minimali di retribuzione giornaliera, ai fini contributivi, sono quelli determinati ai sensi del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, tenendo conto, comunque, di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
      In pratica, si tratta di ritornare alla unica normativa esistente e che veniva applicata prima della data di entrata in vigore del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 338 del 1989, data a decorrere dalla quale, intervenendo nella materia, in concomitanza, due disposizioni di legge (legge n. 537 del 1981, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 402 del 1981 e legge n. 389 del 1989, di conversione, con modificazioni, del citato decreto-legge n. 338 del 1989) cominciò l'era del mastodontico contenzioso fra gli istituti assicuratori sociali ed i datori di lavoro, nonché l'operazione di «montaggio» della montagna dei crediti risultanti nelle poste attive dei bilanci di tali istituti, ma privi di consistenza nella realtà.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Estensione dei soggetti destinatari e variazioni dei termini per la regolarizzazione contributiva di cui all'articolo 76 della legge n. 448 del 1998).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni concernenti la possibilità di regolarizzare la posizione debitoria per contributi previdenziali ed assistenziali omessi, di cui all'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applicano a tutti i datori di lavoro e a tutti i soggetti tenuti per legge ai versamenti per i contributi previdenziali ed assistenziali, per tutte le fattispecie di evasione contributiva e differita relative ai periodi contributivi maturati fino al mese di settembre 2006.
      2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 76 della legge n. 448 del 1998. Il termine per la presentazione della domanda di regolarizzazione contributiva e per il versamento della prima rata è fissato al 31 maggio 2007.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge n. 338 del 1989).

      1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389. I provvedimenti adottati sulla base della citata disposizione rimangono privi di effetti.

 

Pag. 4

Art. 3.
(Norme in materia di retribuzione imponibile ai fini contributivi, previdenziali ed assistenziali).

      1. La determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, previdenziali ed assistenziali è disciplinata esclusivamente dall'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e dall'articolo 29 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e i minimali di retribuzione giornaliera ai fini contributivi sono quelli determinati ai sensi del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, tenendo conto, comunque, di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 4.
(Sanzioni amministrative in materia di lavoro e di legislazione sociale).

      1. Alle sanzioni amministrative relative ad infrazioni di norme in materia di lavoro e di legislazione sociale si applica l'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 5.
(Sospensione dei provvedimenti esecutivi).

      1. I provvedimenti di esecuzione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto delle domande di regolarizzazione e subordinatamente al

 

Pag. 5

pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 1.

Art. 6.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990).

      1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, si estendono anche alle cooperative, per i rapporti di lavoro dipendente o assimilato instaurati con i propri soci. Ai fini dei medesimi rapporti di lavoro le cooperative sono considerate a tutti gli effetti datori di lavoro.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su