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PDL 1401

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1401



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NACCARATO

Nuove norme per la limitazione del segreto di Stato e modifiche al codice penale

Presentata il 18 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge individua e definisce gli interessi fondanti della Repubblica, a difesa dei quali può essere posto il segreto di Stato, e attribuisce alla magistratura la pienezza dei suoi poteri di indagine, di accertamento e di decisione sui processi penali concernenti i fatti criminosi maggiormente pericolosi per l'ordine democratico. Il testo precisa, altresì, che la classifica a fini di segretezza attiene solamente al regime di circolazione delle notizie e degli atti concretizzandosi, in sostanza, in un provvedimento amministrativo di apposizione della classifica stessa.
      Il segreto di Stato, al contrario, implica la responsabilità politica del Presidente del Consiglio dei ministri per la limitazione posta alla conoscibilità di determinati atti o documenti anche rispetto all'autorità giudiziaria. La proposta di legge è ispirata al criterio di limitare al massimo questa area di non conoscibilità, sia in tema di segreto di Stato sia di classifica, e al principio della temporaneità.
      L'oggettività del segreto è un risultato ottenibile sia prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri determini prioritariamente i criteri per l'individuazione delle categorie suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, sia stabilendo, come regola, che il segreto di Stato venga formalmente apposto in modo preventivo dal Presidente del Consiglio dei ministri.
      Nella formulazione che qui si propone viene estesa l'area dei reati per cui nei processi non può essere opposto il segreto di Stato. Sono incluse infatti nell'area della non opponibilità, oltre a quelle già previste dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (vale a dire eversione dell'ordine costituzionale), fattispecie criminose particolarmente gravi come il delitto di strage, l'associazione mafiosa, il traffico di stupefacenti.
 

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      La proposta di legge che si presenta muove dalla necessità che il segreto di Stato non venga mai opposto alla magistratura, in nessuna fase del processo e in nessuna forma, quando si tratti dei reati compresi nelle due categorie indicate nell'articolo 2, comma 1.
      La premessa logica di questo assunto è assolutamente semplice. I delitti in ordine ai quali sarà inopponibile alla magistratura il segreto di Stato appartengono tutti alla categoria dei «fatti eversivi dell'ordine costituzionale»: quei fatti che, secondo la legge vigente, non possono essere oggetto di segreto.
      Ritengo, infatti, che non vi sia ormai possibilità di dubbio sulla capacità di ognuno dei delitti cui si riferisce la proposta di legge di costituire potenziale eversione del sistema democratico. Accanto ai «classici» delitti di strage, questa connotazione compete anche ai delitti di terrorismo: all'uno e all'altro il legislatore ha dedicato in questi ultimi tempi reiterata e preoccupata attenzione, imposta appunto dalla loro specifica pericolosità politica.
      Nessuno degli interessi alla cui tutela è predisposto il segreto di Stato è superiore all'interesse che la giustizia proceda e che si raggiunga il massimo possibile di verità nelle indagini e nei processi relativi a questi reati; anzi, la potenzialità eversiva di essi fa sì che gli stessi interessi ai quali si riferisce il segreto di Stato ottengano la massima garanzia di tutela non dalla opposizione, ma - al contrario - dalla non opposizione del segreto alla magistratura.
      Nella situazione considerata diventa, dunque, inammissibile la legittimità di un filtro politico preventivo affidato al Presidente del Consiglio dei ministri: il segreto coprirebbe fatti (inerenti ai delitti considerati dalla proposta di legge) che per definizione sono eversivi dell'ordine costituzionale.
      Con la proposta di legge si vuole eliminare radicalmente anche ogni questione concernente la valutazione della pertinenza processuale delle notizie e dei documenti richiesti dall'autorità giudiziaria procedente.
      Vi sono state, infatti, occasioni in cui il segreto politico è stato opposto perché il suo depositario ha ritenuto la irrilevanza, ai fini di giustizia, dell'oggetto richiesto dall'autorità giudiziaria. E, nel difendere in tali casi l'opposizione del segreto, si è anche adoperato l'argomento che i meccanismi di controllo governativo-parlamentari previsti dalla legge n. 801 del 1977 sul funzionamento e l'operato dei servizi di sicurezza, e così pure la responsabilizzazione politica, al riguardo, del Presidente del Consiglio dei ministri, costituiscono sufficiente garanzia che quanto viene taciuto all'autorità giudiziaria è sicuramente estraneo e indifferente alla ricerca processuale della verità.
      Questo argomento non può essere condiviso, in primo luogo perché tristi esperienze dimostrano, al contrario, che esiste sempre la possibilità di sottrarre alla giustizia, con l'opposizione del segreto, elementi di grande rilievo processuale. Va tenuto presente, infatti, che i meccanismi di controllo governativo-parlamentari previsti dalla legge vigente funzionano pur sempre in un circuito «chiuso», controllato dall'autorità politica suprema nella migliore delle ipotesi, ma controllato - nella peggiore, non irreale ipotesi - dagli organi preposti ai servizi di sicurezza, i quali possono sottrarsi, di fatto, al controllo effettivo dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri: con la conseguenza, dunque, che i meccanismi di controllo rischiano di girare a vuoto, in tutto o in parte, perché le informazioni in base alle quali vengono giustificate la irrilevanza processuale di quanto richiede l'autorità giudiziaria e la conseguente opposizione del segreto possono essere carenti, incomplete e deformate. Neppure il Comitato parlamentare contemplato dalla legge n. 801 del 1977 ha la possibilità di correggere, in relazione al caso concreto, l'eventuale vizio del circuito alla cui generale sorveglianza esso è preposto.
      Vi è poi un'ulteriore ragione. Anche nella migliore delle ipotesi, anche a ritenere cioè che nessuna disfunzione, o un
 

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fatto più grave, siano intervenuti, non si comprende come il Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale e il Comitato parlamentare siano in grado di farsi e di esprimere una fondata opinione circa la rilevanza o l'irrilevanza processuale di un segmento d'indagine che essi non possono che esaminare isolatamente dal contesto complessivo, il quale è conosciuto soltanto dall'autorità giudiziaria procedente. A quest'ultima, dunque, e non ad altri organi o autorità, spetta di valutare ciò che serve e ciò che non serve ai fini di giustizia. Attribuire ad altri tale giudizio significa sovrapporre l'incompetenza alla competenza.
      Infine, la difesa delle prerogative della giustizia affidate alla sola autorità giudiziaria è imposta da una ragione d'indole ancora superiore al livello tecnico: una ragione, questa sì, suprema.
      Nei procedimenti penali relativi ai fatti che la stessa legislazione riconosce come i più pericolosi per il sistema democratico, e che troppo spesso hanno causato enormi lutti e determinato gravissime tensioni politiche, non è tollerabile che lo Stato si divida in due: da una parte la giustizia che con estrema fatica cerca la verità, dall'altra il Governo che anche solo sembri nasconderla. È intollerabile, infatti, anche il mero sospetto che mentre sulla scena la giustizia brancola nel buio, vi sia dietro le quinte un avversario parimenti istituzionale che conosce la verità e impedisce legalmente di renderla nota.
      Una ulteriore innovazione della proposta di legge è costituita dalla norma che prevede che il segreto di Stato possa essere utilizzato solo quando la conoscenza degli atti coperti «metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto di eccezionale gravità» agli interessi fondamentali della Repubblica. Non basterà, quindi, più un richiamo generico, ad esempio, all'interesse della difesa delle istituzioni democratiche, ma il segreto dovrà essere giustificato indicando nel concreto quale danno possa essere evitato con la sua opposizione.
      Inoltre, anche questa in modo innovativo, viene introdotta la non opponibilità del segreto alla Corte costituzionale nel conflitto di attribuzione che il giudice può sollevare nel caso in cui non condivida la opposizione del segreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Ebbene, davanti a questa istanza superiore non è possibile nascondere alcunché, in modo che il giudizio sull'effettivo danno o messa in pericolo dei beni protetti sia espresso in concreto e con la conoscenza necessaria.
      Questa «procedimentalizzazione» del- la procedura di opposizione del segreto di Stato nei processi penali particolarmente importanti è la prima garanzia per ottenere il rispetto di regole certe e quindi per evitare ogni possibile arbitrio da parte del potere esecutivo. A tale scopo si consente solo in via eccezionale una opposizione non conseguente ad una preventiva apposizione.
      Come si è già accennato il vincolo è temporaneo (quindici anni e, in casi particolari, trent'anni), ma può essere anche eliminato prima dei termini con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.
      La destinazione all'Archivio centrale dello Stato di questa documentazione costituisce, inoltre, una novità, sia pure in prospettiva storica, assai rilevante.
      La classifica di segretezza, che viene regolamentata in modo preciso, è invece un provvedimento amministrativo dal quale discende l'assoggettamento della cosa che ne è oggetto a un particolare regime, esclusivamente per quanto riguar- da la possibilità di accesso e le modalità di circolazione. Essa ha una natura oggettiva e una funzione strumentale rispetto alla tutela degli interessi fondamentali della Repubblica. Nonostante l'apparente analogia della formulazione del testo, l'articolo 7 (sulla classifica) differisce profondamente dall'articolo 3 (sul segreto di Stato): mentre infatti il primo individua, ai fini dell'apposizione della classifica, l'attinenza della cosa oggetto della classifica agli interessi fondamentali elencati, l'articolo 3 tutela direttamente, attraverso il segreto di Stato, quegli stessi interessi a fronte del pericolo di un danno immediato
 

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e diretto. La possibile coincidenza tra la classifica (specie quella massima) di segretezza e l'esistenza del vincolo del segreto di Stato non deve perciò indurre in inganno in ordine alla fungibilità di due concetti radicalmente diversi. Poiché nel nostro ordinamento il segreto e i limiti all'accesso agli atti dell'amministrazione rappresentano un'eccezione rispetto ai princìpi generali di trasparenza e conoscibilità, il regime della classifica è stato ancorato a parametri rigorosi (peraltro mutuati in gran parte dalla regolamentazione esistente, armonizzata con gli standard consolidati a livello internazionale) e assoggettato a meccanismi automatici di declassifica con il passare del tempo. Sotto quest'ultimo aspetto, il progetto di legge recepisce pienamente le indicazioni più avvertite degli esperti della materia: la temporaneità del vincolo, sancita dall'obbligo di fissare fin dalla sua apposizione il termine di vigenza, ove questo sia possibile, e le tappe della progressiva declassifica sono indicate con chiarezza, con esclusione dall'automaticità del meccanismo solo di quegli atti, documenti o cose rispetto ai quali è presumibile, per consolidata esperienza, la maggior durata della esigenza di segretezza. Il principio di trasparenza che ispira il sistema è armonico con la temporaneità prevista per il segreto di Stato e con la destinazione degli atti e dei documenti dei Servizi di informazione e sicurezza al riversamento, previa declassifica, nell'Archivio centrale dello Stato, nel quale fino ad oggi non erano destinati a confluire.
      Viene stabilita la possibilità di chiedere una nuova valutazione della classifica integrando le previsioni già contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre il principio che riserva il potere di classifica e di declassifica all'autorità che origina l'atto evita contrasti, sovrapposizioni e confusioni. In tema di classifica il Presidente del Consiglio dei ministri, quale autorità nazionale per la sicurezza, oltre a fissare con regolamento le materie, gli argomenti e i criteri per la classifica, svolge una funzione di orientamento nell'interpretazione dei princìpi normativi, legislativi e regolamentari e nel dirimere eventuali contrasti. È poi stabilito (articolo 11) il procedimento attraverso cui l'autorità giudiziaria può acquisire la documentazione classificata, adattando alla esigenza specifica il meccanismo già previsto dall'articolo 256 del codice di procedura penale con riferimento al segreto di ufficio.
      Il progetto sanziona adeguatamente sia l'attività di classificazione illegittima (sul piano disciplinare) sia quella di classificazione illegale (sul piano penale), mentre viene ridisegnato il sistema delle sanzioni penali che, nel codice, tutelano il segreto di Stato e la classifica degli atti, sistema la cui interpretazione, dopo l'entrata in vigore della legge n. 801 del 1977, non garantiva una sufficiente certezza.
      Il progetto di legge contiene poi la previsione di alcune fattispecie penali significative. Innanzitutto si introducono nuove ipotesi di reato per i casi in cui la violazione delle norme sulla segretezza sia stata commessa da chi, in ragione dell'ufficio ricoperto, era a conoscenza della notizia o disponeva dell'atto o della cosa oggetto di classifica di segretezza.
      L'intendimento è quello di colpire, in particolare, le condotte di asservimento dei mezzi e delle attività dei Servizi di informazione e sicurezza a fini illeciti. Si tratta dunque di previsioni che, rifacendosi al principio informatore di tutta l'attività dei Servizi già contenuto nella legge n. 801 del 1977, vanno però oltre al generico divieto di privilegiare i fini rispetto ai mezzi, per sanzionare severamente quelle condotte che siano poste in essere non solo in violazione delle regole, ma per fini antitetici a quelli per i quali i corrispettivi poteri sono conferiti o per fini di lucro.
      Viene inoltre stabilita una sanzione assai pesante per una fattispecie delittuosa altrettanto grave: quella del pubblico ufficiale che commetta il reato di depistaggio. Questo delitto si configura quando il soggetto non solo afferma il falso, ma anche tace o nega la verità davanti al magistrato in un procedimento penale riguardo fatti, notizie o documenti concernenti
 

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gli stessi reati gravissimi per cui non può essere opposto il segreto di Stato. Si vuole qui sottolineare questa innovazione che consente di perseguire anche l'omissione parziale o totale di elementi spesso determinanti per l'accertamento della verità processuale.
      L'importanza e la delicatezza della materia impongono che al più presto venga emanata una disciplina compiuta e rigorosa: che questa sia caratterizzata da criteri di trasparenza e democraticità è l'impegno del presentatore di questo progetto di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La presente legge disciplina la normativa relativa al segreto di Stato e alla classificazione ai fini della segretezza.
      2. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, la indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, la preparazione e la difesa militare, gli interessi economici del Paese.
      3. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all'attività o all'incarico, hanno assoluta necessità di accedervi.

Capo II
SEGRETO DI STATO

Art. 2.
(Limiti all'opposizione del segreto di Stato).

      1. Il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

      «1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203

 

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fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale, i reati previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico o biologico. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
      1-bis. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato a esclusiva tutela della classifica o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica di segretezza.
      1-ter. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale.
      1-quater. Il Presidente del Consiglio dei ministri, quando non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede quale autorità nazionale per la sicurezza a declassificare, se classificati, i documenti, gli atti o le cose, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

      2. Nel confermare l'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri, quando sulla notizia, documento, atto, attività o cosa è apposta l'annotazione relativa al vincolo derivante dal segreto di Stato, ne valuta l'attualità, ovvero, in assenza di tale annotazione, valuta la sussistenza delle condizioni che rendono necessaria la conferma dell'opposizione. L'opposizione è valutata ai fini della tutela degli interessi fondamentali che giustificano il segreto ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, tenendo conto dei beni costituzionalmente protetti e coinvolti nonché del tempo trascorso dai fatti ai quali la notizia, il documento, l'atto, l'attività o la cosa fanno riferimento.

 

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Art. 3.
(Segreto di Stato).

      1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dal soggetto preposto, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, mette in pericolo i beni giuridici di cui all'articolo 1, comma 2, o arreca loro un danno immediato e diretto di eccezionale gravità.
      2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le cose oggetto di segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e per il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
      3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti dall'estero.
      4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti del comma 3, o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad atto, documento o cosa non sottoposti a declassifica automatica per decorso del tempo ai sensi dell'articolo 8, comma 5. In tale caso, il vincolo cessa comunque decorsi trenta anni. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa altresì a seguito di apposito provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli atti e i documenti, previa declassifica, sono versati all'Archivio centrale dello Stato dopo quaranta anni dalla formazione o dall'acquisizione e, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 8, comma 5, dopo cinquanta anni.
      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina con regolamento i criteri per

 

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l'individuazione delle notizie, documenti, atti, attività e cose suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

Art. 4.
(Acquisizione agli atti del procedimento penale di documenti, atti o cose oggetto di segreto di Stato).

      1. Quando devono essere acquisiti agli atti di un procedimento penale documenti, atti o altre cose in originale o in copia per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e il documento, l'atto o la cosa sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. Nelle ipotesi previste dal comma 1, entro due mesi il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia entro il predetto termine, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.

Art. 5.
(Informazione della conferma dell'opposizione del segreto di Stato).

      1. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di seguito denomiato «Comitato parlamentare».
      2. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga infondata la conferma del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

 

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Art. 6.
(Conflitto di attribuzione).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «3-bis. Se l'autorità giudiziaria ritiene ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma dell'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo oggetto».

      2. Il comma 5 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «5. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 202 e dell'articolo 204».

Capo III
CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA

Art. 7.
(Livelli di classifica di segretezza).

      1. La classifica di segretezza è apposta dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia ovvero è responsabile della cosa, sia essa un oggetto, una infrastruttura o una installazione. La stessa autorità può procedere alla classifica o può elevare la classifica delle notizie, documenti, atti o cose acquisiti dall'estero.
      2. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. La classifica di vietata divulgazione apposta prima della data di entrata in vigore della presente legge è equiparata a quella di riservato.

 

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      3. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative agli atti, ai documenti o alle cose che attengono alla integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni dello Stato, alla indipendenza della Repubblica rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare, agli interessi economici del Paese siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità ai suddetti interessi.
      4. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati.
      5. La classifica di riservatissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonee in sé a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 3 e 4, riguardino informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto.
      6. La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare danno lieve agli interessi ivi indicati.
      7. Chi appone una delle classifiche di segretezza procede alla individuazione, all'interno di ogni atto o documento, delle parti che devono essere classificate e del grado di classifica corrispondente a ogni singola parte.
      8. I vincoli derivanti dalla classifica di segretezza vengono meno esclusivamente a seguito di apposito provvedimento di declassifica.
      9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale per la sicurezza, può in qualsiasi momento accertare il rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza e può essere adìto per eventuali contrasti.
      10. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con regolamento i soggetti
 

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cui è conferito il potere di classifica di segretezza e fissa i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica. Il regolamento disciplina anche le modalità di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

Art. 8.
(Temporaneità del vincolo di classifica di segretezza).

      1. All'atto della classifica di sicurezza, il soggetto che procede indica, ove possibile, le condizioni che possono determinare la declassifica ovvero il termine, se inferiore a quello di cui al comma 2, allo scadere del quale i documenti, gli atti o le cose possono ritenersi non sottoposti ad alcun vincolo.
      2. In assenza di taluna delle indicazioni di cui al comma 1, ovvero quando non ricorrono le situazioni di cui al comma 3, la classifica di segretissimo è declassificata a quella di segreto decorsi cinque anni dalla data di apposizione e a quella di riservatissimo decorsi altri cinque anni; ogni vincolo di classifica cessa decorsi quindici anni. La classifica di segreto passa alla classifica di riservatissimo decorsi cinque anni dalla data di apposizione; ogni vincolo di classifica cessa decorsi dieci anni. Il vincolo della classifica di riservatissimo cessa decorsi cinque anni dalla data di apposizione. Il vincolo della classifica di riservato cessa decorsi due anni dalla data di apposizione.
      3. I termini delle singole classifiche possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal soggetto che ha proceduto alla classifica, per un periodo non superiore al doppio di quello massimo previsto per ciascuna classifica. Il medesimo soggetto può procedere alla declassifica o all'abolizione del vincolo di classifica quando, pur non essendo decorsi i termini indicati nel comma 2, risultano venute meno le condizioni che hanno determinato la classifica.
      4. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,

 

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fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della stessa legge e dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'interessato può richiedere che il soggetto competente proceda a una nuova valutazione della sussistenza delle condizioni che hanno reso necessaria l'apposizione di una classifica di segretezza. Il soggetto competente provvede in merito, dandone comunicazione all'interessato.
      5. Non sono sottoposti alla declassifica automatica, previo accertamento da parte del soggetto competente, per decorso del tempo: l'atto, il documento o la cosa contenenti informazioni attinenti i sistemi di sicurezza militare, o relativi alle fonti e all'identità degli operatori dei Servizi per l'informazione e la sicurezza; le informazioni la cui divulgazione può porre in pericolo l'incolumità o la vita di addetti ai Servizi per l'informazione e la sicurezza o di persone che legalmente hanno operato per essi; le informazioni pervenute con vincolo di riservatezza da altri Stati; le informazioni relative alla dislocazione delle strutture operative, alle operazioni ancora in corso, o alla struttura organizzativa e alle modalità operative di interi settori dei Servizi per l'informazione e la sicurezza. Il vincolo della classifica cessa comunque decorsi trenta anni.
      6. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli dei Servizi per l'informazione e la sicurezza, dopo quaranta anni, se non è previsto un termine inferiore, sono versati, previa declassifica, all'Archivio centrale dello Stato. Limitatamente ai casi di cui al comma 5, il predetto termine può essere prorogato comunque per un periodo non superiore a dieci anni, con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei ministri in qualità di autorità nazionale per la sicurezza.

Art. 9.
(Classifica di segretezza irregolare o arbitraria).

      1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'apposizione irregolare o arbitraria

 

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di classifica di segretezza, ai sensi dell'articolo 7, a documenti, atti o cose costituisce illecito disciplinare. Per gli addetti ai Servizi per l'informazione e la sicurezza, l'illecito è valutabile ai fini dell'allontanamento dai Servizi o per il rinnovo del periodo di permanenza presso di essi.

Art. 10.
(Classifica di segretezza illegale).

      1. Chiunque proceda all'apposizione di una classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 7 al fine di ostacolare l'accertamento di un delitto è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se la classifica di segretezza è apposta al fine di ostacolare la conoscenza di condotte che sono in contrasto con gli interessi indicati al citato articolo 7, comma 3, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 11.
(Acquisizione agli atti del procedimento penale di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza).

      1. Al comma 1 dell'articolo 256 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di segreto investigativo o informativo, anche quando i documenti, gli atti o le cose sono classificati per fini di segretezza».
      2. All'articolo 256 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «5-bis. Quando la dichiarazione concerne la classifica di segretezza apposta al documento, all'atto o alle cose, l'autorità giudiziaria provvede agli accertamenti necessari per valutare le conseguenze per gli interessi tutelati derivanti dall'acquisizione, disponendo il sequestro solo quando ciò è indispensabile ai fini del procedimento.
      5-ter. Nei casi in cui è proposto il riesame a norma dell'articolo 257 o il

 

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ricorso in cassazione a norma dell'articolo 325, l'abolizione del vincolo derivante dalla classifica di segretezza di quanto è stato sequestrato consegue all'emanazione della pronuncia definitiva che conferma il provvedimento di sequestro. Fino a tale momento, fermi restando gli obblighi di segretezza che il vincolo della classifica impone alla circolazione e alla conoscenza del contenuto del documento, atto o cosa, le informazioni relative possono essere utilizzate per la immediata prosecuzione delle indagini. Il documento, l'atto o la cosa sono conservati secondo le norme regolamentari relative alla classifica di segretezza corrispondente. Con il dissequestro è ordinata la restituzione del documento, dell'atto o della cosa».

Capo IV
MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 12.
(Modifiche al codice penale).

      1. Gli articoli da 255 a 259 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

      «Art. 255. - (Sottrazione, distruzione o falsificazione di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque, in tutto o in parte, sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffà atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena della reclusione da tre a dieci anni.
      Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di riservato la pena della reclusione va da uno a cinque anni.
      Chiunque pone in essere le condotte previste al primo comma a fini di spionaggio politico o militare è punito con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni.

 

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      Nell'ipotesi prevista al terzo comma, si applica la pena della reclusione non inferiore a otto anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato.
      La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa.

      Art. 256. - (Procacciamento di notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque si procura notizie relative al contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni.
      Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di riservato la pena della reclusione va da sei mesi a tre anni.

      Art. 257. - (Spionaggio politico o militare). - Chiunque pone in essere le condotte previste dall'articolo 256 a scopo di spionaggio politico o militare è punito con la pena della reclusione non inferiore a otto anni. Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato.

      Art. 258. - (Rivelazione del contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque rivela il contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni o consegna a persona non legittimata ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate all'articolo 255 è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro a dodici anni.
      Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di riservato la pena della reclusione va da due a sei anni.
      La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività

 

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svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa.

      Art. 259. - (Agevolazione colposa). - Quando la commissione dei delitti previsti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, o a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a tre anni.
      La stessa pena si applica quando la commissione dei delitti indicati al primo comma è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato».

      2. L'articolo 261 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 261. - (Violazione del segreto di Stato). - È punito con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque:

          1) sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, in tutto o in parte, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffà atti, documenti o cose oggetto di segreto di Stato;

          2) rivela ad altri le notizie relative al contenuto di atti, documenti, cose o attività sottoposte al vincolo del segreto di Stato o consegna a persone non legittimate ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate al numero 1);

          3) ottiene le notizie o gli atti, i do- cumenti o le cose indicati ai numeri 1) e 2).

      È punito con la reclusione fino a dieci anni chiunque si procura notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose sottoposte al vincolo del segreto di Stato.
      Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni quando le condotte di cui al secondo comma siano tenute a fini di spionaggio politico o militare.

 

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      Nell'ipotesi di cui al terzo comma, si applica la pena della reclusione non inferiore a quindici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato.
      Nei casi previsti nei commi precedenti la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando chi commette il fatto sia, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa.
      Chiunque commette per colpa uno dei fatti previsti ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

      3. L'articolo 262 del codice penale è abrogato.
      4. Prima dell'articolo 263 del codice penale è premesso il seguente:

      «Art. 262-bis. - (Agevolazione colposa per violazione del segreto di Stato). - Quando la commissione di uno dei delitti previsti dall'articolo 261 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, ovvero a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a cinque anni.
      La stessa pena si applica quando la commissione del delitto di cui al primo comma è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare, al fine specifico di tutela del segreto di Stato».

      5. Dopo l'articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 372-bis. - (Depistaggio). - Il pubblico ufficiale che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardo fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

 

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9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché i reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da otto a dodici anni».

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

Art. 13.
(Abrogazione di disposizioni).

      1. Gli articoli 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono abrogati.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 10, della presente legge, è abrogato il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e successive modificazioni.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
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