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PDL 1412

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1412



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della tracciabilità di filiera dei prodotti alimentari

Presentata il 19 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende rendere obbligatoria la tracciabilità di filiera dei prodotti alimentari. Lo sviluppo del commercio estero crea, infatti, soprattutto nei consumatori, un certo disorientamento sulla reale identità del prodotto e sulla formazione dello stesso. Pertanto, appare opportuno che tutte le aziende chiariscano al consumatore, oltre al luogo dove vengono acquistati i vari elementi utili alla produzione finale, anche come il prodotto si sia formato, con l'identificazione delle aziende che hanno partecipato al suo percorso formativo attraverso la filiera di controllo.
      La presente proposta di legge considera un principio fondamentale la necessità di informare e di tutelare il consumatore, ritenendo che il controllo obbligatorio di tracciabilità di filiera dei prodotti sia il mezzo più consono per consentire al consumatore «di operare la sua scelta con cognizione di causa».
      Tracciabilità di filiera vuole dire farsi garante, tramite opportuni controlli, della trasparenza nei confronti del consumatore. Essa costituisce, inoltre, la più solida struttura documentale di supporto per ogni altra dichiarazione riguardante la qualità o la sicurezza dei prodotti. Ai fini della tracciabilità è essenziale non solo l'origine geografica o il luogo di trasformazione o del confezionamento, ma anche la specifica individuazione delle aziende che hanno partecipato alla produzione e ne hanno, pertanto, la responsabilità.
      La presente proposta di legge rappresenta un contributo che il legislatore offre non soltanto nell'interesse del consumatore, ma soprattutto di quelle imprese che operano e lavorano nel nostro Paese e che proprio attraverso la tracciabilità della filiera del sistema produttivo possono diventare sempre più competitive non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a:

          a) introdurre l'indicazione obbligatoria della tracciabilità di filiera dei prodotti alimentari;

          b) tutelare il consumatore finale garantendo la sicurezza e la trasparenza delle singole fasi del processo produttivo della filiera alimentare.

      2. Ai fini della presente legge, per indicazione obbligatoria della tracciabilità di filiera dei prodotti alimentari si intende l'insieme degli atti e delle procedure volti ad assicurare la conoscenza del luogo di origine di un prodotto al fine di consentire l'individuazione delle relative fasi di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione.

Art. 2.

      1. Ogni azienda della filiera dei prodotti alimentari è tenuta ad adottare un sistema di tracciabilità ai sensi dell'articolo 1, certificato dagli organismi di controllo riconosciuti dall'Unione europea.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 sono vietate la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti alimentari per i quali non è stato adottato il sistema obbligatorio di tracciabilità ai sensi del comma 1.

Art. 3.

      1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

 

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presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione, recante, in particolare, le modalità specifiche relative all'etichettatura e ai sistemi di controllo dell'indicazione obbligatoria della tracciabilità di filiera dei prodotti alimentari.


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