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PDL 1250

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1250



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DONADI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PEDRINI, RAITI

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di segretari comunali e provinciali

Presentata il 29 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di modificare il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per meglio qualificate e tutelare la figura professionale pubblica dei segretari comunali. Il pubblico impiego, che dovrebbe essere al servizio esclusivo della Nazione, è, in alcune sue cariche, ormai diventato un punto di controversie tra politica e sindacati. Ma la figura dei segretari merita il giusto riconoscimento della professionalità e uno stato giuridico realmente basato sulle regole costituzionali di selezione per concorso e di scelta per merito.
      L'articolo 97 del citato testo unico deve essere modificato perché è sempre più necessario un nuovo ordinamento professionale per i segretari comunali, scelti per merito e per concorso e non per altre motivazioni. Il segretario, garante della legalità sostanziale dell'azione amministrativa, svolgerà anche i compiti di difensore civico e di presidente della struttura preposta ai controlli interni. Può essere nominato responsabile dei servizi, amministrativi e finanziari, nei piccoli comuni; presiede la delegazione della parte pubblica nelle trattative con le organizzazioni sindacali e le commissioni giudicatrici dei concorsi per le posizioni apicali e svolge le funzioni di direttore generale nei comuni fino a 15.000 abitanti.
      Il nuovo articolo 98 prevede che il concorso di accesso alla carriera diventi di secondo grado. Viene infatti consentita la partecipazione, oltre che a docenti universitari, magistrati e avvocati, anche, in affinità con le magistrature superiori e con la
 

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Corte dei conti, di dipendenti pubblici nonché di consiglieri regionali, provinciali e comunali, purché muniti di laurea specialistica ed esperienza professionale quinquennale. L'accesso alla carriera è, così, soltanto meritocratico e selettivo, mediante concorso per titoli ed esami. È la fine del «convenzionamento selvaggio»: le convenzioni di segreteria devono essere limitate, nel numero dei comuni aderenti, per l'effettivo e ottimale svolgimento della delicata e complessa funzione connessa all'ufficio di segretario.
      Con la modifica all'articolo 99, la nomina non è più fiduciaria, ma tecnica, sulla base dei curricula certificati da parte dell'Agenzia autonoma per l'albo dei segretari comunali e provinciali, che diventa organo di autogoverno della categoria.
      Il nuovo testo dell'articolo 100 permette che lo status del segretario venga assimilato a quello dei magistrati. Al proposito, merita ricordare che, dall'inchiesta dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sull'etica nelle gestioni pubbliche, realizzata nel 1999-2000, è emerso che la funzione pubblica è depositaria della fiducia del pubblico, i cittadini contano sull'impegno dei funzionari ad operare per l'interesse generale, dimostrando imparzialità e amministrando quotidianamente le risorse pubbliche in modo appropriato. Quasi tutte le pubbliche amministrazioni dei Paesi OCSE utilizzano il criterio del merito per il reclutamento e le promozioni dei pubblici funzionari, più la funzione occupata è elevata e più è alto il livello di trasparenza richiesto.
      Con la nuova formulazione dell'articolo 101, il periodo massimo di collocamento in disponibilità passa da quattro a due anni e si prevede l'assegnazione d'ufficio per la copertura delle sedi disagiate e la mobilità verso province e regioni. Si apre anche il canale intercompartimentale, contemperando le esigenze di servizio con quelle familiari, con la conservazione ad personam del trattamento giuridico-economico acquisito.
      Le modifiche all'articolo 102, per le motivazioni richiamate in relazione all'articolo 100, stabiliscono che l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari diventa un organo di autogoverno della categoria. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto per due terzi da segretari appartenenti alla categoria professionale e per un terzo da «membri laici», provenienti dal mondo delle autonomie locali.
      Il nuovo testo dell'articolo 103, specifica le funzioni e l'organizzazione dell'Agenzia, che provvede ad assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni mediante concorsi per titoli ed esami, commina le sanzioni disciplinari e dispone in merito all'utilizzo dei segretari senza incarico.
      Al nuovo articolo 104 è previsto che la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale diventi un organo di formazione, non solo della dirigenza pubblica locale, ma anche degli amministratori pubblici: il bisogno di formazione è molto avvertito da parte di questi ultimi, e le nuove norme prendono atto di un sentire diffuso tra sindaci, assessori e consiglieri, che chiedono di essere aiutati a conoscere il funzionamento della «macchina amministrativa» nel suo complesso.
      Con le norme introdotte nell'articolo 106 si prende atto di una oggettiva situazione di necessità di ricoprire le «sedi disagiate» mediante un reclutamento straordinario e una tantum di direttori generali e apicali di enti, purché muniti di idoneo titolo di studio ed esperienza quinquennale, con obbligo di permanenza quadriennale nella sede di prima assegnazione.
      Il nuovo testo dell'articolo 108 prevede l'unificazione della figura del segretario comunale professionale con quella del direttore generale nei comuni fino a 15.000 abitanti; per i comuni di dimensioni superiori, si prende atto del cambiamento ineluttabile che c'è stato nell'ultimo decennio nella considerazione della pubblica amministrazione, non più come pubblica autorità, ma come erogatrice di servizi pubblici. Ciò ha spostato l'interesse della pubblica opinione dalla legittimità del processo decisionale all'efficienza nell'erogazione
 

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del servizio. Nei grandi comuni e nelle province occorre la specializzazione nelle funzioni di una figura completamente dedita al funzionamento di una «macchina» complessa, che deve fornire servizi pubblici a 360 gradi. Resta salva la professionalità della figura che non è più solo di fiducia politica. Si pone anche un freno alla lievitazione incontrollata della retribuzione dei direttori, che, non bisogna dimenticarlo, è corrisposta con risorse pubbliche. È prevista la possibilità della rimozione anzitempo dall'incarico di direttore generale, ma con tutte le garanzie del caso e solo per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», l'articolo 97 è sostituito dal seguente:

      «Art. 97. - (Ruolo e funzioni). - 1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, dirigente pubblico, dipendente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 102, di seguito denominata «Agenzia», e iscritto all'albo previsto all'articolo 98.
      2. I segretari si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni, secondo le norme stabilite dal relativo ordinamento professionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.
      3. Il segretario svolge compiti di collaborazione per l'attuazione del programma di mandato dell'organo responsabile dell'amministrazione locale e funzioni di consulenza tecnico-giuridica, di tipo generico e nell'ambito delle competenze acquisite, a beneficio degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'attività amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. A tale fine, il segretario esercita altresì le funzioni di difensore civico comunale, ove tale ufficio non sia altrimenti costituito o sia comunque non operante, e in tali compiti dipende funzionalmente dal difensore civico regionale.
      4. Salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 1, il segretario sovrintende all'espletamento delle funzioni dei dirigenti o, in loro assenza, dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività al fine di mantenere una visione

 

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unitaria dell'azione amministrativa. A tale fine, il segretario presiede le strutture preposte ai controlli interni di cui all'articolo 147. Il segretario inoltre:

          a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta, ne cura la verbalizzazione e sottoscrive gli atti relativi, unitamente al presidente dell'organo collegiale;

          b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui nell'ente non sono stati nominati ovvero non siano presenti responsabili dei servizi;

          c) svolge le funzioni di ufficiale rogante, nell'interesse dell'ente, ai sensi dell'articolo 16 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

          d) può essere nominato responsabile dei servizi amministrativi, esercitando i poteri di erogazione delle spese e di acquisizione delle entrate correlate all'esercizio delle competenze del proprio ufficio;

          e) presiede la delegazione di parte pubblica che tratta con le organizzazioni sindacali del pubblico impiego locale, nonché le commissioni giudicatrici nelle procedure selettive per la copertura delle posizioni apicali degli enti e l'ufficio dei procedimenti disciplinari;

          f) esercita le funzioni di direttore generale nei casi previsti all'articolo 108;

          g) esercita ogni altra funzione prevista dallo statuto e dai regolamenti dell'ente, che gli venga conferita dall'organo responsabile dell'amministrazione locale.

      5. Il regolamento per l'organizzazione dell'ente può prevedere la figura del vice segretario, in possesso dei requisiti per l'accesso all'albo di cui all'articolo 98 e ricoprente posizione apicale nel settore amministrativo o finanziario, il quale coadiuva il segretario titolare nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

 

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      6. Il rapporto di lavoro dei segretari, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Agenzia e di un rapporto di servizio con l'ente cui sono assegnati, è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

Art. 2.

      1. L'articolo 98 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 98. - (Albo nazionale). - 1. L'albo nazionale dei segretari, cui si accede tramite corso-concorso a livello nazionale, è articolato in sezioni regionali.
      2. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione degli amministratori e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale.
      3. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale, per titoli ed esami, a cui possono partecipare gli appartenenti alle seguenti categorie:

          a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, muniti di laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni di anzianità anche complessiva nella qualifica o posizione funzionale;

          b) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, laureati in giurisprudenza, scienze politiche ed economia, che abbiamo esercitato le funzioni per almeno cinque anni anche non consecutivi;

          c) i magistrati dell'ordinamento giudiziario, i magistrati amministrativi e i magistrati contabili;

 

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          d) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato;

          e) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

          f) il personale di ruolo delle università, titolare di cattedre di materie giuridiche con almeno cinque anni di servizio.

      4. Ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione al concorso non sono cumulabili le anzianità in più categorie fra quelle di cui alle lettere a), b), e) e f) del comma 3.

      5. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e apprendimento dimostrate, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali degli enti locali. I titoli necessari ai fini di tale valutazione sono inseriti in un curriculum allegato alla domanda di partecipazione al concorso.
      6. Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.
      7. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi, tre teorici e uno pratico, nelle seguenti materie:

          a) diritto civile;

          b) diritto costituzionale e amministrativo;

          c) contabilità pubblica e diritto finanziario;

          d) prova pratica riferita alle funzioni degli enti locali.

      8. La prova pratica è diretta ad accertare l'attitudine del candidato alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con le attività istituzionali degli enti locali.
      9. La prova orale consiste in un colloquio mirante ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché

 

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l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Detta prova verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto comunitario e internazionale, sul diritto del lavoro, sull'economia politica, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale. Nell'ambito della prova orale è inoltre previsto l'accertamento della conoscenza a livello di base di una lingua straniera e dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi.
      10. Il numero dei posti disponibili nell'albo è contingentato in relazione al numero delle sedi, diminuito del numero delle sedi unificate e maggiorato di una percentuale del 5 per cento, funzionale all'esigenza di garantire un'adeguata copertura delle sedi, in particolare quelle disagiate.
      11. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria, soggette ad approvazione da parte dell'Agenzia. La convenzione può essere stipulata fra un massimo di tre comuni, quando ognuno di essi ha una popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e fra un massimo di due comuni, quando la popolazione di un comune è inferiore a 3.000 abitanti e la popolazione dell'altro comune non è superiore a 10.000 abitanti. Le unioni di comuni costituite da oltre tre comuni hanno un segretario titolare diverso dai titolari degli enti che compongono l'unione».

Art. 3.

      1. L'articolo 99 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 99. - (Nomina). - 1. Il segretario, che dipende funzionalmente dall'organo responsabile dell'amministrazione locale, è nominato dall'Agenzia, che lo sceglie tra i soggetti iscritti all'albo che hanno presentato apposita manifestazione di interesse per la copertura della sede, secondo una graduatoria per titoli predisposta sulla base dei curricula presentati e certificati dalla medesima Agenzia.
      2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente

 

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a quella dell'organo responsabile dell'amministrazione locale. Con la cessazione del mandato di quest'ultimo, il segretario cessa automaticamente dall'incarico, continuando a svolgere comunque le funzioni fino alla conferma ovvero alla nomina del nuovo segretario.
      3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario si intende confermato».

Art. 4.

      1. L'articolo 100 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 100. - (Rimozione e azione disciplinare). - 1. I segretari non possono essere sospesi o rimossi dal servizio né destinati ad altra sede o funzione, se non in seguito a decisione motivata dall'Agenzia, adottata o con il loro consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dal relativo ordinamento professionale.
      2. Il Ministro dell'interno ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare, con particolare riferimento all'applicazione del codice di deontologia professionale».

Art. 5.

      1. L'articolo 101 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 101. - (Disponibilità, mobilità e assegnazione d'ufficio). - 1. Il segretario rimasto comunque privo di incarico è collocato transitoriamente in disponibilità per la durata massima di due anni.
      2. Durante il periodo di disponibilità, il segretario resta iscritto all'albo e percepisce il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Il segretario in disponibilità è utilizzato:

          a) per le attività dell'Agenzia di cui all'articolo 103, nonché per attività di

 

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consulenza e incarichi di supplenza e reggenza;

          b) per lo svolgimento di funzioni, corrispondenti alla posizione professionale rivestita, presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedono, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio.

      3. Decorsi due anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede, il segretario è posto in mobilità, con piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica acquisita, che è conservata ad personam.
      4. Il segretario in mobilità è utilizzato in via prioritaria mediante assegnazione d'ufficio:

          a) nei comuni delle regioni che sono sprovvisti di segretari, prevedendo anche forme idonee di incentivazione economica, con oneri a carico del fondo nazionale denominato «fondo perequativo per le sedi di segreteria», alimentato dai diritti di segreteria, previa congrua rivalutazione degli importi di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni;

          b) nelle pubbliche amministrazioni locali e regionali ove si verifichino vacanze di posti di pari profilo professionale.

      5. Per l'assegnazione d'ufficio nei comuni sprovvisti di segretari sono altresì utilizzati gli idonei degli ultimi concorsi banditi dal Ministero dell'interno, nonché i vincitori degli ultimi corsi-concorsi effettuati. In tal caso la mancata assunzione del servizio nelle sedi assegnate vale come rinunzia, con la conseguente cancellazione automatica dall'albo.
      6. In via subordinata, qualora le procedure di cui ai commi da 1 a 5 non abbiano dato esito favorevole, il segretario è posto in mobilità intercompartimentale verso altre pubbliche amministrazioni, con conseguente cancellazione dall'albo. In tale caso, il segretario appartenente alle fasce professionali A, B e C può essere collocato, previa espressa manifestazione di volontà, nella categoria o area professionale

 

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più alta prevista presso l'amministrazione di destinazione, con piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica acquisita, che è conservata ad personam.
      7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate secondo un piano concordato tra le parti interessate, in modo da contemperare le esigenze di servizio con le ragioni familiari.
      8. I trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, sono disposti in deroga ad ogni disposizione che disponga limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni».

Art. 6.

      1. L'articolo 102 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 102. - (Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali). - 1. - È istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, con personalità giuridica di diritto pubblico e articolata in sezioni regionali.
      2. L'Agenzia è organo di autogoverno della categoria professionale dei segretari comunali e provinciali. Essa è presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato.
      3. L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto per due terzi da segretari eletti da tutti gli appartenenti alla categoria professionale e per un terzo da componenti eletti, in modo congiunto, dalle rappresentanze delle autonomie locali tra sindaci e presidenti di provincia, nonché tra esperti in diritto amministrativo scelti tra professori ordinari di università e avvocati dopo quindici anni di servizio.
      4. Il consiglio di amministrazione elegge un vicepresidente tra i componenti nominati dalle rappresentanze delle autonomie locali.

 

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      5. I membri del consiglio d'amministrazione durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né fare parte di un consiglio regionale, provinciale o comunale».

Art. 7.

      1. L'articolo 103 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 103. - (Compiti, organizzazione e funzionamento dell'Agenzia). - 1. Spettano all'Agenzia, secondo le norme stabilite dall'ordinamento professionale, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni mediante concorsi per titoli ed esami, i provvedimenti disciplinari e le modalità di utilizzo dei segretari rimasti comunque senza incarico.
      2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria ai fini del reclutamento del personale da destinare all'Agenzia, ricorrendo anche all'istituto dell'assegnazione, comando e fuori ruolo;

          b) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre i rendiconti delle gestioni finanziarie al controllo della Corte dei conti;

          c) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione degli amministratori e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale.

      2. Il rapporto di lavoro del personale dell'Agenzia è disciplinato dalla contrattazione collettiva relativa al comparto regioni-autonomie locali».

 

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Art. 8.

      1. L'articolo 1044 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 104. - (Scuola superiore per la formazione e la specializzazione degli amministratori e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale). - 1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione degli amministratori e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.
      2. L'Agenzia istituisce scuole regionali e interregionali per la formazione e la specializzazione degli amministratori e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno».

Art. 9.

      1. L'articolo 106 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 106. - (Disposizioni finali e transitorie). - 1. Al fine di stabilire il numero dei posti disponibili nell'albo di cui al comma 10 dell'articolo 98 e nelle more dell'espletamento del primo concorso nazionale indetto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è disposta in via transitoria l'iscrizione all'albo delle seguenti categorie:

          a) direttori generali in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economia che hanno ricoperto l'incarico di direttore in un ente locale per almeno cinque anni di servizio;

          b) dipendenti degli enti locali in posizione apicale, laureati in giurisprudenza,

 

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scienze politiche ed economia, che hanno ricoperto l'incarico di posizione organizzativa per cinque anni di servizio, previo superamento di apposita selezione nelle regioni nel cui territorio vi siano comuni sprovvisti di segretari, con obbligo di permanenza per quattro anni nella sede di prima assegnazione».

Art. 10.

      1. L'articolo 108 del Testo unico è sostituito dal seguente:

          «Art. 108. - (Direttore generale). - 1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti le funzioni di direttore generale spettano al segretario comunale. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province, il sindaco e il presidente della provincia, previa deliberazione dell'organo esecutivo, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a).
      2. Al direttore generale compete:

          a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia;

          b) sovrintendere alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

          c) predisporre il piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169.

      3. Ai fini di cui al comma 2, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, rispondono al direttore generale.
      4. La retribuzione del direttore generale non può superare l'indennità di funzione prevista per il sindaco o il presidente della provincia. Nel caso di cui al primo periodo del comma 1 la misura dell'indennità

 

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di direzione generale è stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale.
      5. Il direttore generale può essere rimosso anzitempo dall'incarico in caso di mancato raggiungimento dei risultati ad esso unicamente imputabile, previa deliberazione motivata dell'organo esecutivo, dopo aver sentito le giustificazioni addotte dal direttore stesso. Nel caso di cui al primo periodo del comma 1, la rimozione dall'incarico non comporta la messa in disponibilità, ma la semplice restituzione alla sola funzione di segretario.
      6. La durata dell'incarico di direttore generale non può eccedere quella dell'organo responsabile dell'amministrazione locale».


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