Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1622

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1622



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FABRIS

Modifiche agli articoli 565 e 586 del codice civile in materia di devoluzione dell'eredità allo Stato

Presentata l'11 settembre 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a modificare gli articoli 565 e 586 del codice civile in tema di acquisto di beni da parte dello Stato in assenza di altri successibili.
      La modifica che si intende apportare ai predetti articoli prevede di sostituire allo Stato il comune di residenza nel momento in cui una persona muoia senza lasciare testamento e senza avere parenti entro il sesto grado.
      È indubbio che, allo stato attuale, la successione dello Stato in luogo di parenti legittimi riguarda un numero limitato di casi, ma è pur vero che questa situazione è, purtroppo, destinata a crescere in futuro, vista la diminuzione delle famiglie e la loro sempre minore consistenza numerica.
      Da questa constatazione nasce, dunque, l'esigenza di apportare una modifica a quegli articoli del codice civile che individuano nello Stato l'ente cui devolvere l'eredità di una persona defunta in assenza di ulteriori successibili.
      La ratio della modifica qui proposta nasce dalla constatazione che, dopo i parenti di sangue, le persone più vicine e legate al defunto sono coloro che appartengono alla stessa comunità, che, nella generalità dei casi, è il comune di residenza.
      È, infatti, lo stesso comune che, nell'ultimo periodo della vita di una persona, provvede, laddove non ci siano parenti a occuparsene, ad assisterla e a provvedere alle sue esigenze, spesso anche sopportandone i relativi oneri.
      Una ulteriore ragione che consiglia di adottare la soluzione proposta risiede nel fatto che i beni ereditati dallo Stato vengono gestiti dagli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze, che sovente lasciano i medesimi beni in uno stato di completo abbandono, con la conseguente dispersione di patrimoni che potrebbero essere più facilmente e proficuamente gestiti in favore di comunità più ristrette.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 586 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 586. (Acquisto dei beni da parte del comune). - In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta al comune in cui il defunto aveva la residenza al momento della morte. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
      Il comune non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati».
      2. La rubrica del capo III del titolo II del libro secondo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della successione del comune».
      3. All'articolo 565 del codice civile le parole: «e allo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e al comune».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su