PDL 1518
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1518
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BOATO, FRONER, BETTA
Modifica all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore
Presentata il 28 luglio 2006
Onorevoli Colleghi! - La legge 14 febbraio 2003, n. 30, la cosiddetta «legge Biagi» ha modificato, fra l'altro, la legge n. 142 del 2001 sul socio lavoratore, in modo sostanziale, per quanto riguarda le disposizioni sul regolamento interno adottato dalle cooperative.
È risaputo che il regolamento interno non può contenere disposizioni derogatorie
in pejus rispetto al trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva del settore o della categoria affine.
Prima della «leggi Biagi» non si poteva derogare
in pejus né al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, né «alle condizioni di lavoro» previste dagli stessi contratti collettivi.
Con la «legge Biagi» è stato abrogato il riferimento alle «condizioni di lavoro» e, in tal modo, si consente, eventualmente, mediante regolamento interno della cooperativa, di non retribuire, ad esempio, il lavoro straordinario con la maggiorazione, la malattia, il numero dei giorni di ferie e via dicendo.
Questa situazione, appare ovvio, incide in modo determinante sul trattamento dei soci lavoratori e produce effetti distorsivi del mercato in quanto viene ad attuare una concorrenza sleale, pure nell'ambito del movimento, fra chi tutela in modo adeguato i soci lavoratori e chi, invece, profitta delle licenze normative per manipolare il regolamento interno della cooperativa al fine di aggiudicarsi gli appalti
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a scapito delle condizioni di lavoro dei soci lavoratori.
La presente proposta di legge modifica il comma 2 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore», ripristinando la versione originaria del testo, che prevede il divieto, da parte del regolamento interno della cooperativa, di derogare
in pejus ai trattamenti retributivi e alle condizioni di lavoro dei soci lavoratori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi e alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla».