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PDL 1451

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1451



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FORMISANO

Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di nullità delle candidature nelle elezioni politiche di candidati legati da vincoli di parentela

Presentata il 25 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel medioevo accadeva spesso che papi e vescovi cattolici allevassero i propri figli illegittimi facendoli passare per «nipoti» e concedendo loro favori e prebende.
      Non sono pochi, infatti, i casi di papi, anche molto noti, che hanno elevato nipoti e altri parenti al cardinalato. Spesso tali nomine erano usate come mezzo per portare avanti una vera e propria «dinastia» papale. Ad esempio, Papa Callisto III, della famiglia Borgia, nominò cardinali due dei suoi nipoti; uno di loro, Rodrigo, in seguito usò la sua posizione di cardinale come punto di lancio verso il papato, divenendo Papa Alessandro VI. Coincidentalmente, Alessandro - uno dei papi più corrotti - elevò Alessandro Farnese, fratello della sua amante, al cardinalato; Farnese sarebbe in seguito diventato Papa Paolo III. Anche Paolo III si impegnò nel nepotismo, nominando, ad esempio, cardinali due suoi nipoti di 14 e di 16 anni.
      La pratica, infine, cessò quando Papa Innocenzo XII emise una bolla nel 1692. La bolla pontificia proibiva ai papi di concedere proprietà, incarichi o entrate a qualsiasi parente, con l'eccezione che un parente qualificato (al massimo) poteva essere nominato cardinale.
      Il nepotismo è un'accusa comune in politica, quando il parente di un personaggio potente ascende a un livello simile apparentemente senza averne la qualifica. Ad esempio, negli Stati Uniti, famiglie politicamente potenti, come la famiglia
 

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Kennedy e la famiglia Bush, sono talvolta accusate di nepotismo dai loro critici. Nel Regno Unito, la popolare espressione «and Bob's your uncle» («e Bob è tuo zio») ebbe origine quando il Primo ministro Robert Cecil Lord Salisbury nominò suo nipote Arthur Balfour a un prestigioso incarico. La frase era in origine un motteggio sarcastico del nepotismo, ma oggigiorno significa semplicemente «nessun problema». In Cina, il nepotismo è visto in luce positiva come un motivo legittimo per essere assunti. Infatti, alcuni cittadini cinesi fecero causa al Governo cinese per via delle migrazioni forzate originate dal cosiddetto «grande balzo in avanti», sostenendo, tra le altre cose, che tale separazione dalla famiglia aveva influenzato negativamente le possibilità di essere assunti.
      Anche nel nostro Paese, senza rinnovare i fasti del medioevo, la pratica di sostenere parenti stretti per l'assegnazione di incarichi istituzionali o di prestigio nei settori della cultura, dell'economia e dell'università, tanto per citarne alcuni, è stata ed è ancora molto in uso. Ma se tale mal costume non può riguardarci nel caso, ad esempio, del manager di un'azienda privata che assume o promuove un parente piuttosto che un estraneo alla sua famiglia anche se più qualificato, questo ha delle innegabili conseguenze negative in politica, dove la qualità della classe dirigente va ad incidere direttamente sulle sorti del Paese stesso.
      Evitare il rischio che eventuali «nepotes» siano elevati a cariche istituzionali, in virtù dello status di parlamentare di un loro congiunto, e senza che i medesimi possiedano le necessarie competenza e professionalità, è lo scopo della presente proposta di legge, che modifica le modalità di presentazione delle candidature alle elezioni politiche stabilite dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introducendo la previsione della nullità delle candidature nel caso in cui, contestualmente e indipendentemente dai rami del Parlamento, vengano presentate da candidati appartenenti alla medesima lista o alla medesima coalizione legati da vincoli di parentela o di affinità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Sono nulle le candidature alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica di candidati che risultano legati da vincoli di parentela, in linea retta o collaterale, o di affinità, se presentate all'interno della medesima lista o della medesima coalizione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche qualora i candidati si presentino l'uno alla Camera dei deputati e l'altro al Senato della Repubblica».




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