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PDL 1578

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1578



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BUCCHINO, ANGELI, BAFILE, CASSOLA, GIANNI FARINA, FEDI, FRANCESCHINI, MORRI, NARDUCCI, PICCHI, RAZZI, ROMAGNOLI, SERENI, TREMAGLIA

Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di rimborsi spese e di diaria dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero

Presentata il 3 agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all'estero, voluto dal Parlamento italiano con la legge 6 novembre 1989, n. 368, modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, a riconoscimento della maturità politica e di rappresentanza degli italiani all'estero.
      Il CGIE, in aderenza ai princìpi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo e le condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana.
      Il CGIE è costituito da 94 membri, dei quali 65 in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e 29 nominati con decreto
 

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del Presidente del Consiglio dei ministri.
      I 65 membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COMITES regolarmente costituiti e dai rappresentati delle associazioni delle comunità italiane all'estero.
      Il CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri, è convocato dal segretario generale e si riunisce in assemblea plenaria in via ordinaria due volte all'anno.
      Ai membri del CGIE non viene corrisposto nessun compenso per il lavoro e le funzioni svolti.
      Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste dalla legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che vengono rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato della ottava qualifica funzionale (attualmente, area C3), nonché un rimborso forfetario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione e un rimborso forfetario annuale per le spese telefoniche e postali.
      I parametri di riferimento e i meccanismi per il rimborso delle spese di viaggio e diaria per i consiglieri del CGIE risalgono alla legge di modifica n. 198 del 1998. Gli importi sono ancora indicati in lire e i parametri di riferimento (dipendenti dello Stato dell'ottava qualifica funzionale) appaiono largamente superati dall'evoluzione del costo della vita in questi anni. Da tempo i consiglieri del CGIE, in sede di assemblea e di comitato di presidenza, sollecitano un adeguamento della normativa che li riguarda e che non risulta più corrispondente alla realtà attuale. In particolare il passaggio dalla lira all'euro ha comportato una significativa modifica nella dinamica dei prezzi che non è stato possibile recepire con l'operazione di cambio da lire in euro dei vecchi importi.
      Onde accogliere le legittime rivendicazioni dei consiglieri del CGIE, fondate su obiettive e incontestabili modifiche delle condizioni di vita rispetto al rigido meccanismo fissato dalla legge n. 198 del 1998, si prospettano le seguenti modifiche per garantire le condizioni minime di operatività di questo importante organismo di rappresentanza.
      L'articolo 12 della legge n. 368 del 1989, come modificato dalla legge n. 198 del 1998, che disciplina i rimborsi spettanti ai consiglieri del CGIE per la loro attività, potrebbe essere variato introducendo dei criteri e dei parametri di riferimento più attuali.
      Per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio, invece di riferirsi a una particolare qualifica o area dei dipendenti dello Stato, in ossequio ad un criterio meramente gerarchico, riteniamo più equo introdurre un più moderno principio funzionale, analogamente a quanto praticato dai principali organismi internazionali. Tale criterio vale per tutti i partecipanti alle riunioni convocate dal CGIE: i consiglieri, gli esperti, nonché i «qualificati rappresentanti» delle amministrazioni dello Stato e il personale della segreteria.
      Per quanto riguarda invece le diarie, oltre ad introdurre la valuta corrente dell'euro e un aumento del 25 per cento di tutti gli importi, rispettando le proporzioni fissate dalla legge per le diverse situazioni dei consiglieri, si propone un meccanismo di rivalutazione con ancoraggio annuale agli indici dell'ISTAT sul costo della vita.
      Le modifiche proposte con i due articoli del progetto di legge non comportano aumenti al finanziamento complessivo annuale del capitolo relativo al CGIE, bensì una riduzione della spesa, in quanto il risparmio sui costi di viaggio che la nuova normativa comporta per le tratte di durata più breve è sensibilmente maggiore degli aumenti delle diarie.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 2-bis dell'articolo 11 della legge 6 novembre 1989, n. 368, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del CGIE sono rimborsate dal Consiglio secondo le modalità previste dall'articolo 12».

Art. 2.

      1. L'articolo 12 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. - 1. Ai membri del CGIE, nonché agli esperti, ai qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato non previste dall'articolo 6 e al personale della segreteria che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge, spetta il pagamento delle spese di viaggio, che è rimborsato, in conformità ai criteri generalmente applicati dalle organizzazioni internazionali, in funzione della distanza percorsa, utilizzando la tratta aerea più diretta, secondo le seguenti modalità:

          a) in classe economy per i viaggi di durata complessiva inferiore alle 4 ore di volo;

          b) in classe business per i viaggi di durata complessiva superiore alle 4 ore di volo.

      2. Ai membri del CGIE, agli esperti e ai qualificati rappresentanti delle amministrazioni dello Stato spetta altresì un rimborso forfetario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di effettiva permanenza nella sede della riunione di importo pari a 250 euro giornalieri. Tale importo è ridotto della metà per i residenti

 

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nella sede stessa e aumentato della metà per il segretario generale. Ai membri del CGIE spetta inoltre un rimborso forfetario, pari a 1.250 euro annui, elevato a 1.900 euro annui per i componenti del comitato di presidenza e a 2.500 euro annui per il segretario generale e i vicesegretari generali, per le spese telefoniche e postali. Tali somme sono aggiornate annualmente sulla base dell'indice ISTAT relativo al livello del costo della vita.
      3. I rimborsi forfetari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che siano membri di nomina governativa del CGIE. Ai membri del CGIE eletti all'estero, che siano parlamentari, spettano i rimborsi solo qualora le spese sostenute non siano già rimborsate dalla Camera di appartenenza.
      4. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i lavori, spostamenti compresi».


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