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PDL 1642

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1642



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARAVAGLIA

Istituzione della figura professionale del medico intensivista

Presentata il 14 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende introdurre nell'ordinamento italiano una figura medica già presente in altri ordinamenti europei, primo fra tutti quello spagnolo, specificamente deputata all'erogazione delle pratiche mediche di terapia intensiva legate agli stati di emergenza ed urgenza.
      Secondo le linee guida per la «Definizione del medico intensivista e della pratica di medicina critica» dettate dalla Società americana di terapia intensiva (SCCM), il medico intensivista è colui che fornisce assistenza orientata in seno ai reparti ad alta intensità di cure, integrando e adattando le cure del paziente affetto da malattie complesse o da lesioni che includono l'insufficienza multipla d'organo. L'intensivista può garantire questi servizi come medico responsabile del paziente o come medico che fornisce assistenza in collaborazione con il medico responsabile del paziente. In questo senso, il nucleo dell'attività del medico intensivista consiste nella partecipazione alle attività gestionali quotidiane dei reparti di terapia intensiva, attraverso l'erogazione efficiente, tempestiva e consistente dell'assistenza ai pazienti ospedalizzati. Con la presente proposta si intende istituzionalizzare nell'ordinamento italiano la figura in esame, prevedendone la più piena integrazione non solo negli specifici reparti ospedalieri ad alta intensità di cure, ma anche nelle altre articolazioni ospedaliere e territoriali del sistema sanitario di emergenza-urgenza.
      In particolare, si intende promuovere la presenza di queste figure mediche sia come responsabili delle centrali operative in cui si articola il sistema di allarme territoriale, sia nei mezzi di soccorso di
 

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terapia intensiva (come i centri mobili di rianimazione e le eliambulanze), sia ancora nel trattamento degli stati di emergenza nei pronto soccorsi o nei dipartimenti di emergenza-urgenza di primo e secondo livello.
      È, infatti, a tutti noto come la cronaca quotidiana riporti continui esempi di decessi legati ad una non efficace e tempestiva presa in carico del paziente in stato di emergenza; anche se in qualsiasi attività sanitaria (e a maggior ragione in quelle che concernono il trattamento degli stati di urgenza ed emergenza) la presenza di errori clinici è in larga misura fisiologica, attraverso l'introduzione di figure altamente specializzate e competenti si può tuttavia auspicare una riduzione di questo triste tasso di insuccessi medici.
      Con queste convinzioni e questi propositi, la presente proposta di legge prevede, all'articolo 1, l'istituzione della figura del medico intensivista, come medico chirurgo in possesso di specializzazione in terapia intensiva deputato all'erogazione delle attività mediche atte a garantire il più efficace, tempestivo e consistente trattamento degli stati di emergenza.
      L'articolo 2 prevede che le università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, procedano all'istituzione delle scuole di specializzazione in medicina intensiva, la cui durata non può essere inferiore ai quattro anni.
      L'articolo 3 stabilisce che l'attività dei medici intensivisti nell'ambito del servizio sanitario di emergenza ed urgenza dovrà essere disciplinata con apposita intesa in sede di Conferenza Stato-regioni che provveda a promuovere la presenza della istituenda figura medica nei diversi servizi in cui si articola l'offerta sanitaria nel settore in esame, nonché a dettare le linee guida per l'organizzazione dei servizi di terapia intensiva e la definizione del ruolo degli intensivisti nel funzionamento dell'attività ospedaliera routinaria.
      L'articolo 4, infine, detta le disposizioni transitorie per il riconoscimento della qualifica di medico intensivista a coloro che abbiano svolto attività documentata e abbiano seguìto corsi di aggiornamento o di formazione nel settore.
      Nella convinzione che l'introduzione della figura in esame possa effettivamente offrire un valido supporto al miglioramento della qualità, efficacia e tempestività del servizio sanitario, ci auguriamo che la proposta possa favorire il consolidamento di un ampio dibattito parlamentare sulle strategie operative atte ad evitare il proliferare di casi di malasanità legati al settore dell'emergenza ed urgenza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della figura professionale del medico intensivista).

      1. È istituita, nell'ambito della professione medica, la figura del medico specialista in terapia intensiva, di seguito denominato «medico intensivista».
      2. Possono esercitare l'attività di medico intensivista i medici in possesso della specializzazione di cui all'articolo 2.
      3. L'esercizio della professione di medico intensivista consiste nell'erogazione delle attività mediche di terapia intensiva atte a garantire il più efficace, tempestivo e consistente trattamento degli stati di emergenza. Nello svolgimento della propria attività, il medico intensivista può integrare e adattare le cure del paziente affetto da malattie complesse o da lesioni che includono l'insufficienza multipla d'organo, erogando tali servizi come medico responsabile del paziente o come medico che fornisce assistenza o collaborazione al medico responsabile del paziente.

Art. 2.
(Specializzazione in terapia intensiva).

      1. Le università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, istituiscono, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, scuole di specializzazione in terapia intensiva.
      2. Sono ammessi alle scuole di specializzazione di cui al comma 1 i soggetti in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia.
      3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, la

 

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formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione in terapia intensiva è soggetta alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni.
      4. La durata minima del corso di specializzazione di cui al comma 1 è di quattro anni.

Art. 3.
(Inserimento del medico intensivista nel sistema sanitario per l'emergenza-urgenza).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposita intesa adottata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a disciplinare la presenza dei medici intensivisti nell'ambito del sistema sanitario di emergenza-urgenza a livello territoriale e ospedaliero.
      2. Con specifico riferimento alle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria, approvate con l'atto di intesa tra Stato e regioni di cui al comunicato del Ministero della sanità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, l'intesa di cui al comma 1 del presente articolo deve, in particolare, prevedere:

          a) che il responsabile della centrale operativa del sistema di allarme sanitario sia preferibilmente un medico intensivista;

          b) che medici intensivisti siano presenti nei centri mobili di rianimazione o di terapia intensiva e nelle eliambulanze;

          c) una congrua presenza dei medici intensivisti nell'ambito delle seguenti strutture adibite agli interventi di emergenza-urgenza: centri di pronto soccorso ospedaliero; dipartimenti di emergenza-urgenza ed accettazione di primo livello; dipartimenti di emergenza-urgenza ed accettazione di secondo livello.

 

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      3. Con l'intesa di cui al comma 1 sono altresì definite le linee guida per l'organizzazione dei servizi di terapia intensiva nelle diverse istituzioni sanitarie e per la definizione del ruolo del medico intensivista nell'ambito dell'attività ospedaliera.

Art. 4.
(Disposizioni transitorie).

      1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono ammessi allo svolgimento dell'attività di medico intensivista i soggetti laureati in medicina e chirurgia che per almeno quattro anni abbiano svolto attività documentata e abbiano seguito corsi di aggiornamento o di formazione nel settore.
      2. A domanda degli interessati, i titoli conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'attivazione delle scuole di specializzazione in terapia intensiva di cui all'articolo 2 sono riconosciuti ai fini dell'equiparazione al diploma di specializzazione di cui al medesimo articolo 2.
      3. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione e dell'esperienza professionale e determina, qualora necessaria, la durata della formazione complementare e i settori su cui questa verte, informandone l'interessato. La decisione sull'equiparazione è pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda, completa di tutti i documenti giustificativi.
      4. Le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri da utilizzare ai fini dell'equiparazione sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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