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PDL 1604

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1604



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LION, PELLEGRINO, FUNDARÒ, CESINI, CAMILLO PIAZZA

Istituzione dell'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare

Presentata il 17 agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Durante la XIV legislatura, su iniziativa dell'allora opposizione, oggi maggioranza, fu attivato un procedimento legislativo volto ad istituire l'Autorità per la sicurezza alimentare. Su tale materia furono presentati progetti di legge da quasi tutte le forze politiche e l'iter di esame che seguirono fu inizialmente controverso, soprattutto perché da un lato il Ministero della salute non intendeva delegare altre autorità ad occuparsi della sicurezza alimentare, e a tal proposito aveva già autonomamente istituito un comitato con compiti speciali; dall'altro lato vi erano sia il Ministro delle politiche agricole, sia le regioni, che non avendo potestà né esclusive né concorrenti nel campo della sicurezza e della sanità degli alimenti, ma avendone invece in materia di produzione e qualità dei prodotti agricoli e alimentari, crearono non pochi rallentamenti alla fase di esame degli atti parlamentari posti in discussione.
      Molti ostacoli, però, furono rimossi quando, anche grazie all'apporto della Conferenza Stato-regioni, nella persona del professor Giovanni Vincenzi, si predispose un testo particolarmente completo ed efficace, che la Commissione Affari sociali della Camera dei deputati decise di adottare come testo base.
      A causa di novità di carattere istituzionale e politico che di lì a poco si verificarono (tra cui la nomina ad assessore regionale del relatore del provvedimento), l'esame del progetto di legge fu interrotto. Per non disperdere l'enorme lavoro sviluppato in quella sede e per portare a compimento un'attività legislativa che avrebbe il pregio di colmare una evidente lacuna del nostro ordinamento in materia di sanità e
 

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di sicurezza alimentare, si ritiene utile presentare la presente proposta di legge, che in massima parte ricalca il testo che stava per essere licenziato dalla XII Commissione nella passata legislatura.
      Nel merito, prendendo a riferimento una decisione approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome il 27 maggio 2004, va evidenziato che il regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare, fissando i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare europea, sancisce anche che, al fine della tutela della salute umana, la legislazione si basa sull'analisi del rischio.
      L'analisi del rischio è un processo costituito da tre componenti: la valutazione, la gestione e la comunicazione del rischio.
      Per le attività relative alla valutazione del rischio il citato regolamento istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), demandando la gestione e la comunicazione del rischio alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea.
      L'EFSA, quale punto di riferimento scientifico indipendente, ha la funzione di contribuire a un elevato livello di tutela della salute e, a tal fine, fornisce alla Commissione europea la consulenza scientifica e l'assistenza tecnico-scientifica in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, di nutrizione umana, di salute e benessere degli animali e di salute dei vegetali.
      L'EFSA formula pareri scientifici che costituiscono la base scientifica per l'elaborazione e per l'adozione di misure comunitarie nelle materie di sua competenza.
      L'EFSA agisce in stretta collaborazione con gli organi competenti che negli Stati membri che svolgono funzioni analoghe alla sue.
      Gli Stati membri sono chiamati a collaborare con l'EFSA per l'espletamento delle sue funzioni. In Italia sussistono varie istituzioni ed organismi cui afferiscono competenze in materia di alimentazione e nutrizione, salute e benessere animale, protezione ambientale, tutte finalizzate, direttamente o indirettamente, a garantire la sicurezza alimentare e tutelare la salute umana; inoltre, contestualmente, sono presenti diversi istituti e laboratori di ricerca, altamente specializzati, in grado di fornire, nel settore, importanti contributi scientifici.
      Allo stato attuale il dibattito italiano si è sviluppato intorno a due percorsi diversi e, come detto, da un lato a livello statale è stato istituito, in accordo con la Conferenza Stato-regioni, il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, dall'altro in Parlamento è stata avviata e non conclusa la discussione di un testo unificato per la costituzione di una Autorità nazionale per la sicurezza alimentare.
      Riguardo alla iniziativa di livello statale, il Comitato, così come definito, risponde alla riconosciuta esigenza di rendere pieno il coordinamento tra le diverse competenze istituzionali e tra queste e i diversi organismi scientifici, e risponde altresì all'opportunità di dare una immediata risposta alle esigenze operative prospettate dal citato regolamento (CE) 178/2002. D'altro canto, però, non risponde ai requisiti richiesti, in quanto sicuramente non è «indipendente», visto che dovrebbe essere composto da rappresentanti di istituzioni e organismi deputati alla gestione del rischio, e non si configura come una «entità» tecnico-scientifica in grado di relazionarsi organicamente con l'EFSA.
      La presente proposta di legge, analoga all'iniziativa già discussa del Parlamento e che aveva recepito gli emendamenti delle regioni e delle province autonome relativi anche all'introduzione di disposizioni per regolare i rapporti con gli eventuali organismi che potrebbero essere istituiti sul territorio, consolida e rafforza le peculiarità dell'organismo nei rapporti con l'EFSA e con tutti i soggetti, istituzionali e no, nazionali e locali.
      Tutte le istituzioni competenti, al momento, sembrano ritenere che l'istituzione dell'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare con le caratteristiche sopra delineate debba avvenire necessariamente
 

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tramite disposizioni di rango legislativo. Allo stesso tempo, le stesse istituzioni, consapevoli che bisogna dare immediata attuazione alle disposizioni del regolamento (CE) 178/2002 hanno altresì condiviso che lo strumento utile per raggiungere questo obiettivo consiste nell'istituzione di un Comitato nazionale avente carattere di transitorietà, che svolga una azione preparatoria alla istituzione dell'Autorità nazionale.
      Tale articolazione di istituzioni, organismi, istituti scientifici e laboratori di ricerca, a fronte dei princìpi e delle norme individuate dal regolamento (CE) 178/2002, rende necessaria, a livello nazionale, l'istituzione di un «punto di riferimento» scientifico operativo, indipendente e autonomo nel funzionamento, snello nella sua articolazione strutturale, in grado di relazionarsi organicamente con le diverse componenti del sistema (e tale, quindi, da consentire la valutazione del rischio, la consulenza e l'assistenza tecnico-scientifica alle istituzioni e agli organismi responsabili della gestione del rischio) e di garantire organicamente i rapporti con l'EFSA. Con la presente proposta di legge si intende istituire tale punto di riferimento, denominato Autorità nazionale per la sicurezza alimentare.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorità per la sicurezza alimentare).

      1. Al fine di assicurare un maggiore grado di tutela della salute dei cittadini attraverso l'introduzione di livelli più elevati di sicurezza e di salubrità degli alimenti e dei prodotti agroalimentari in ogni fase della relativa catena produttiva, a partire dalla produzione agricola e fino al consumo diretto, è istituita, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «Autorità».
      2. Sono compiti dell'Autorità:

          a) coordinare gli interventi di analisi e di valutazione del rischio riguardo a:

              1) alimentazione e nutrizione;

              2) alimentazione, salute e benessere degli animali destinati all'alimentazione umana;

              3) rischio ambientale chimico, biologico e fisico relativamente alla valutazione degli effetti diretti e indiretti sulla catena alimentare animale e umana;

          b) garantire i rapporti con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare di cui al regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;

          c) valutare il rischio alimentare, disponendo anche dei pareri degli organismi scientifici che hanno competenze e responsabilità nel settore, in particolare dell'Istituto superiore di sanità;

          d) valutare il rischio nutrizionale in relazione alle patologie pertinenti, offrendo consulenza scientifica e definendo

 

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linee guida nutrizionali coerenti con le normative comunitarie;

          e) promuovere la produzione di alimenti a contenuto nutrizionale favorevole alla salute e in grado di contrastare i rischi derivanti da alimenti non nutrizionalmente corretti;

          f) fornire pareri scientifici e informazioni all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Governo, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle altre istituzioni di cui all'articolo 9, in tutte le questioni che attengono alla sicurezza alimentare, anche in attuazione di quanto previsto nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 settembre 2003, causa pregiudiziale C-236/01;

          g) collaborare con le regioni sia nello sviluppo sia nel coordinamento dei sistemi di controllo sugli alimenti fornendo alle medesime il necessario supporto tecnico e scientifico, coordinandone l'attività secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e fornendo gli indirizzi generali nel rispetto della normativa europea;

          h) commissionare gli studi scientifici necessari all'espletamento dei propri compiti;

          i) promuovere lo sviluppo di piani di monitoraggio e di sorveglianza della sicurezza alimentare;

          l) promuovere e coordinare l'armonizzazione delle metodologie di analisi e dei criteri di valutazione del rischio nei settori di propria competenza;

          m) partecipare al sistema nazionale di allarme che consenta l'identificazione e la notifica rapida di emergenze in materia di sicurezza alimentate;

          n) fornire ai cittadini e ai soggetti interessati informazioni nei settori di propria competenza per consentire agli stessi di compiere scelte consapevoli in materia di alimentazione;

 

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          o) formulare pareri scientifici in materia di alimenti, di mangimi e di vegetali ottenuti e ottenibili da organismi geneticamente modificati, valutandone gli eventuali rischi per la salute umana, in attuazione di quanto previsto nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 settembre 2003, causa pregiudiziale C-236/01;

          p) promuovere convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali, nonché rendere noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, o i metodi di analisi elaborati e, in generale, la documentazione scientifica elaborata o raccolta.

      3. L'Autorità svolge, inoltre, le seguenti funzioni:

          a) identificazione di tutti i fattori di rischio tradizionali ed emergenti o riemergenti, valutandone la severità, la probabilità, le aree di maggiore esposizione, le condizioni predisponenti, i fattori adiuvanti e di resistenza, la morbilità, la mortalità, l'impatto economico della patologia, il rapporto costi/benefici tra interventi preventivi e danni risparmiati, le valutazioni costo/efficacia e costo/opportunità;

          b) raccolta, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed elaborazione dei dati provenienti da laboratori pubblici e privati che effettuano analisi su matrici ambientali, vegetali, animali e alimentari che abbiano una incidenza diretta o indiretta nel campo della sicurezza alimentare;

          c) attività di censimento e di monitoraggio delle ricerche e delle pubblicazioni in ambito alimentare e nutrizionale;

          d) raccolta, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed elaborazione dei dati riferibili a fenomeni di infezione e tossinfezione alimentare per cui sia obbligatoria la denuncia ai sensi delle disposizioni vigenti in materia

 

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e di tutti gli stati patologici legati al consumo di alimenti;

          e) analisi dei consumi alimentari e delle informazioni sullo stato nutrizionale della popolazione;

          f) verifica degli orientamenti dei consumatori e promozione di scambi continui di informazioni con esperti e specialisti del settore;

          g) diffusione delle informazioni specialistiche relative al settore alimentare, finalizzate alla nutrizione adeguata alle necessità dell'organismo umano;

          h) verifica periodica della qualità e dell'efficacia delle campagne di divulgazione nonché degli interventi realizzati ai fini educativi e didattici nel settore alimentare e nutrizionale.

      4. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 3 l'Autorità si avvale delle informazioni inviate:

          a) dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 12;

          b) dall'Istituto superiore di sanità;

          c) dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione;

          d) dagli istituti universitari che si occupano di sicurezza alimentare, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura;

          e) dai Centri di referenza nazionale degli istituti zooprofilattici sperimentali;

          f) dagli organi di controllo nazionale con particolare riferimento ai nuclei antisofisticazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi e ai nuclei operativi ecologici.

      5. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Autorità opera con criteri di trasparenza e di

 

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pubblicità, salvo i casi specificamente finalizzati alla salvaguardia della salute e alla riservatezza dei dati personali.

Art. 2.
(Relazioni).

      1. L'Autorità presenta annualmente una relazione al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati degli studi scientifici effettuati e sulla raccolta dei dati nelle materie di propria competenza, contenente in particolare una verifica e una valutazione della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare.

Art. 3.
(Comitato consultivo).

      1. Presso l'Autorità è istituito un comitato consultivo composto da nove membri, di cui tre indicati dalle associazioni dei consumatori di livello nazionale, tre dalle organizzazioni professionali agricole di livello nazionale, tre dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative.
      2. Il comitato consultivo è nominato dal Ministro della salute, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Al comitato consultivo sono comunicati tutti gli atti oggetto di iniziative dell'Autorità. Il comitato consultivo può richiedere pareri al comitato scientifico di cui all'articolo 9.
      4. Il comitato consultivo opera sulla base di un regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione entro un mese dalla nomina del comitato stesso.

 

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Art. 4.
(Organi dell'Autorità).

      1. Sono organi dell'Autorità:

          a) il consiglio di amministrazione;

          b) il presidente;

          c) il direttore generale;

          d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.
(Consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione è composto da otto membri più il presidente, di cui uno nominato dal Ministro della salute, quattro dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno ciascuno dai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in modo da garantire i più alti livelli di competenza e di professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti dell'Autorità e possono essere riconfermati una sola volta.
      2. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, e comunque decade comunque decorsi due anni dalla data di insediamento di un nuovo Governo. I membri del consiglio di amministrazione sono rieleggibili una volta sola.
      3. Il consiglio di amministrazione adotta, su proposta del presidente, un regolamento interno che definisce il funzionamento e l'organizzazione dell'Autorità.
      4. Il consiglio di amministrazione nomina i componenti del comitato scientifico di cui all'articolo 9.
      5. Sulla base degli indirizzi definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti

 

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tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni anno, su proposta del presidente, sentito il direttore generale, il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo. Il consiglio di amministrazione provvede affinché tale programma sia coerente con le priorità fissate in materia di sicurezza alimentare dagli organi dell'Unione europea.
      6. Il programma di lavoro di cui al comma 5 viene trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      7. Il presidente del comitato scientifico partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
      8. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei propri membri.
      9. Il direttore generale partecipa al consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 6.
(Presidente).

      1. Il presidente, individuato fra i massimi esperti nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti dell'Autorità, è nominato dal Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. Il presidente è il rappresentante legale dell'Autorità e partecipa al foro consultivo istituito dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
      3. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione e predispone l'ordine del giorno sentito il direttore generale.

 

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Art. 7.
(Direttore generale).

      1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
      2. Il direttore generale ha il compito di:

          a) partecipare al foro consultivo istituito dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare;

          b) provvedere al disbrigo degli affari correnti dell'Autorità;

          c) proporre i programmi di lavoro dell'Autorità;

          d) attuare i programmi di lavoro e le decisioni del consiglio di amministrazione;

          e) garantire che sia fornito un adeguato sostegno scientifico, tecnico e amministrativo al comitato scientifico e ai gruppi di esperti scientifici;

          f) gestire le questioni relative al personale;

          g) sviluppare e mantenere i contatti con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare nonché con le strutture di riferimento nazionali ed europee nel campo della sicurezza alimentare.

Art. 8.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

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Art. 9.
(Comitato scientifico).

      1. Presso l'Autorità è istituito un comitato scientifico con il compito di formulare pareri scientifici sulle materie ad esso sottoposte.
      2. Il comitato scientifico è composto dal presidente dell'Istituto superiore di sanità o un suo delegato, che lo presiede, e da quattordici membri, individuati prioritariamente nell'ambito dei laboratori di riferimento dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, degli istituti zooprofilattici sperimentali, degli istituti universitari che si occupano di sicurezza alimentare, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli istituti a valenza regionale che si occupano di sicurezza alimentare.
      3. Nel caso di pareri formulati a maggioranza, il comitato scientifico è tenuto a comunicare al consiglio di amministrazione le motivazioni della minoranza.
      4. Il comitato scientifico resta in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione.

Art. 10.
(Pareri scientifici).

      1. Il comitato scientifico formula pareri scientifici su richiesta:

          a) del consiglio di amministrazione dell'Autorità;

          b) di propria iniziativa, nelle materie di sua competenza;

          c) del Ministro della salute;

          d) del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

          e) delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

          f) del comitato consultivo;

 

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          g) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

      2. Le richieste di cui al comma 1 sono corredate da una documentazione informativa che illustra la questione scientifica da esaminare e l'interesse che essa riveste per la sicurezza alimentare.

Art. 11.
(Norme di funzionamento).

      1. L'Autorità è tenuta a non divulgare le informazioni riservate da essa ricevute in ordine alle quali è stato richiesto e giustificato un trattamento riservato, ad eccezione delle informazioni che, ove le circostanze lo richiedano, devono essere rese pubbliche al fine di proteggere la salute pubblica.
      2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore generale, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, gli esperti esterni che partecipano ai loro gruppi di lavoro, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, sono tenuti alla riservatezza.
      3. Le conclusioni dei pareri scientifici formulati dall'Autorità riguardo a prevedibili effetti sanitari noti non sono in alcun caso tenute segrete.
      4. Salvo quanto previsto dal comma 1, l'Autorità garantisce un ampio accesso ai documenti in suo possesso. A tale fine il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta le disposizioni volte a garantire l'accesso ai documenti di cui al presente articolo da parte degli interessati.
      5. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore generale e i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici si impegnano nell'esercizio delle loro funzioni ad agire in modo indipendente nel pubblico interesse. A tale fine essi rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati in contrasto

 

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con la loro indipendenza o gli interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese all'inizio del mandato.
      6. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore generale, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, dichiarano ad ogni riunione qualsiasi interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.
      7. Nel caso in cui i membri del consiglio di amministrazione, il direttore generale e i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici non siano in grado di garantire la propria indipendenza e l'assenza di interessi diretti o indiretti in contrasto con il pubblico interesse, decadono automaticamente dall'incarico. Se l'assenza dei requisiti richiesti si manifesta successivamente al loro insediamento, il consiglio di amministrazione decide le modalità tramite le quali sanare eventuali pareri scientifici inficiati da tale conflitto di interessi e dà mandato al direttore generale di esaminare le eventuali vie legali da adire per la tutela degli interessi dell'Agenzia.

Art. 12.
(Rapporti tra l'Autorità e le regioni
e le province autonome).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di ottimizzare i necessari rapporti con l'Autorità, ne rappresentano il punto di riferimento e coordinano le istituzioni pubbliche che svolgono territorialmente le funzioni di gestione e comunicazione del rischio in materia di sicurezza alimentare.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per rendere più efficiente la fase di analisi del rischio, con particolare riguardo ai prodotti di interesse regionale, possono costituire appositi

 

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organismi che svolgono le proprie funzioni in collaborazione con l'Autorità.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità attraverso cui realizzare un effettivo indirizzo e coordinamento dei laboratori pubblici e privati che effettuano analisi su matrici ambientali, alimentari, vegetali e animali che abbiano una incidenza diretta o indiretta nel campo della sicurezza alimentare, degli istituti zooprofilattici sperimentali e degli istituti universitari che si occupano di sicurezza alimentare.

Art. 13.
(Norme di attuazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce le modalità di coordinamento fra le strutture esistenti che si occupano di sicurezza alimentare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Autorità, con particolare riguardo alla trasmissione reciproca delle informazioni.
      2. Con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce l'elenco delle strutture scientifiche di riferimento per l'Autorità. L'elenco è periodicamente aggiornato con le medesime modalità di cui al comma 1.
      3. Con il decreto di cui al comma 2 è definita la pianta organica dell'Autorità, che è coperta almeno per il 70 per cento con personale proveniente dall'amministrazione dello Stato, da istituti di ricerca e dalle amministrazioni regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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Art. 14.
(Disposizioni per le province autonome
di Trento e di Bolzano).

      1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 15.
(Norme finanziarie).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad attribuire all'Autorità, per l'anno 2006, la somma di 20 milioni di euro per il proprio funzionamento.
      2. Per gli anni successivi al 2006 la somma di cui al comma 1 è definita dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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