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PDL 1534

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1534



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIORGIO MERLO

Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico cessato dal servizio a decorrere dal 1o gennaio 1994

Presentata il 1o agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il sistema previdenziale ancora oggi continua ad essere regolamentato da norme e autonome circolari del Ministero dell'economia e delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato che penalizzano i lavoratori postelegrafonici collocati in pensione, tant'è che già per il passato, nelle precedenti legislature, si è cercato di risolvere l'annoso problema attraverso piccoli interventi legislativi.
      Il lavoratore postelegrafonico, suo malgrado, è stato assoggettato a varie modificazioni strutturali causate da radicali trasformazioni aziendali: da azienda autonoma delle poste e telecomunicazioni ad ente pubblico economico e in ultimo a società per azioni.
      A causa di un intreccio perverso di leggi, regolamenti e circolari ministeriali, il personale postelegrafonico è rimasto escluso da tutta una serie di benefìci, contrariamente a quanto regolarmente attuato per altre categorie.
      La tacita accondiscendenza e la piena disponibilità poste in essere dalle organizzazioni sindacali del settore postelegrafonico trovano fondamento e motivazioni nel clima generale e nel complessivo orientamento determinatisi negli anni novanta.
      Infatti, la scelta di non riconoscere miglioramenti contrattuali, innovazioni, modifiche tabellari e normative ha portato alla eliminazione integrale di tutta una contrattazione e al totale capovolgimento di una volontà sancita, e ciò in aggiunta a tutte le altre penalità poste in essere a danno del personale collocato in quiescenza.
      Finalmente, dopo anni di vana attesa ed interminabili richieste, in fase di rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994, per il biennio 1996/1997, in
 

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sostituzione del compenso incentivante di cui all'articolo 61 del contratto stesso, soppresso a decorrere dal 31 dicembre 1995, venne istituita una nuova voce retributiva denominata «quattordicesima mensilità».
      Essa fu inclusa nella retribuzione fissa e il suo importo è pari alla retribuzione mensile in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della erogazione.
      Detta voce stipendiale risulta essere stata confermata nei successivi contratti di lavoro sino ad oggi stipulati, per cui, in analogia alla tredicesima mensilità, sono stati sempre versati i dovuti contributi previdenziali per il fondo quiescenza e per la buonuscita all'ente di previdenza, per cui va a formare maturato economico annuo, come previsto dalla vigente legislazione previdenziale per gli emolumenti fissi, continuativi e aventi natura retributiva.
      A norma della vigente legislazione e per l'indennità di buonuscita (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032) per il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni (legge 29 aprile 1976, n. 177), la quattordicesima mensilità non può essere inclusa nella base di calcolo della indennità di buonuscita da corrispondersi fino alla data del 28 febbraio 1998, come, invece, avviene regolarmente per il calcolo del trattamento di fine rapporto, a decorrere dal 1o marzo 1998.
      Inoltre, fino a tutto il 13 maggio 2002, detta mensilità non risultava computata nemmeno nella determinazione della quota «A» a fini pensionistici.
      Quanto innanzi riportato capovolge integralmente ogni volontà contrattuale, attestatasi dopo estenuanti lotte, creando una disparità di trattamento sia pure per un limitato lasso di tempo in quanto, per i postelegrafonici, l'istituto della indennità di buonuscita deve intendersi tacitamente abrogato per i dipendenti assunti in data successiva al 28 febbraio 1998.
      È inoltre da porre in risalto che, in data 13 maggio 2002, Poste Italiane Spa le organizzazioni sindacali di categoria e l'Istituto postelegrafonici stipularono e sottoscrissero un accordo in cui si stabilì che l'Istituto provvedeva ad includere la quattordicesima mensilità nella retribuzione utile ai fini del calcolo della quota «A» di pensione e che detta mensilità entra a far parte, ad ogni effetto, delle voci previste dall'articolo 15 della citata legge n. 177 del 1976.
      In ordine a quanto innanzi esposto, si avverte l'esigenza di porre in evidenza il fatto che, in mancanza di una espressa previsione di legge, la gestione commissariale per l'indennità di buonuscita non può includere la quattordicesima mensilità nel calcolo della medesima indennità perché, anche in ragione dell'accordo sottoscritto il 13 maggio 2002, essa è stata considerata voce retributiva e quindi ridotta alla sola parte stipendiale; per le medesime motivazioni, non è neanche possibile riconoscerla a titolo di seconda mensilità supplementare.
      Finalità della presente proposta di legge è pertanto il riconoscimento a tutto il personale postelegrafonico cessato dal servizio con effetto dal 1o gennaio 1994 della quattordicesima mensilità, quale seconda mensilità supplementare nella pensione e quale voce da inserire nella base di calcolo della indennità di buonuscita, allo scopo di eliminare interpretazioni difformi dal senso delle disposizioni emanate al fine di evitare un contenzioso, sempre più vasto, che comporterebbe costi di notevole rilevanza e, nello stesso tempo, di porre fine a comportamenti discriminatori nei confronti dei pensionati di Poste Italiane Spa che, a distanza di anni, rimangono ancora in attesa di veder riconosciuti i loro diritti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per il personale già dipendente dell'Azienda autonoma poste e telecomunicazioni, e successivamente dell'Ente poste italiane nonché delle Poste italiane Spa, cessato dal servizio a decorrere dal 1o gennaio 1994, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefìci economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dalle leggi vigenti in materia e dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro triennali, hanno effetto sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sulla buonuscita, che sono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo di benefìci economico-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.

Art. 2.

      1. I benefìci economici stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.

Art. 3.

      1. Nei confronti del personale postelegrafonico, all'atto della quiescenza, nella base di calcolo della indennità di buonuscita deve intendersi inclusa anche la quattordicesima mensilità comprensiva di tutte le voci che la compongono.
      2. Ai fini del trattamento di quiescenza, l'importo relativo alla quattordicesima

 

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mensilità è corrisposto annualmente, nel mese di giugno, a titolo di seconda mensilità supplementare a decorrere dalla data di quiescenza.

Art. 4.

      1. I benefìci di cui agli articoli 1 e 3 sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione della buonuscita e sono corrisposti unitamente agli interessi legali e in un importo rivalutato in base all'aumento del costo della vita tra il 28 febbraio 1998 e la data della loro effettiva corresponsione.

Art. 5.

      1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefìci previsti nell'arco di vigenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, comunque denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.
      2. I ricorrenti hanno priorità ai fini dell'applicazione della presente legge.
      3. I provvedimenti giudiziali non eseguiti o non ancora passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge restano privi di effetto.

Art. 6.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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