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PDL 1417

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1417



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE SIMONE

Disposizioni in materia di utilizzazione del personale docente fuori ruolo per il funzionamento delle biblioteche scolastiche

Presentata il 19 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di favorire la realizzazione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche, con l'obiettivo di garantire che ne sia istituita una per ogni istituzione scolastica.
      Molte di quelle già esistenti e funzionanti sono seguite e curate da docenti collocati fuori ruolo per motivi di salute che, sulla base di dati governativi, risulterebbero essere circa 5.800, dichiarati inidonei permanenti. Una parte consistente di questi docenti, parliamo di circa 3.900 persone, è attualmente e proficuamente impiegata a tempo pieno, con orario obbligatorio di 36 ore settimanali, proprio nelle biblioteche scolastiche. Purtroppo però l'articolo 35 della finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289) prevede, al comma 5, che il personale collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto possa chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico, e che, qualora il predetto personale non transiti in altro ruolo, venga mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. È evidente che l'applicazione di questa norma provoca effetti negativi sulle biblioteche scolastiche, che per funzionare hanno bisogno di personale qualificato preposto alla loro gestione e funzionamento. Crediamo che sia necessario e razionale continuare ad utilizzare questo personale, già in servizio, che possiede le giuste competenza e professionalità.
      La presente proposta di legge interviene proprio a modificare la normativa per i docenti collocati fuori ruolo che sono utilizzati nelle biblioteche scolastiche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono istituite la figura e la mansione del docente documentalista bibliotecario.
      2. In sede di prima attuazione, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio nelle biblioteche scolastiche, a prescindere dai titoli di studio e dai diplomi di perfezionamento posseduti e dall'anzianità di servizio, possono acquisire la mansione di docente documentalista bibliotecario.
      3. Al fine di cui al comma 2, al personale di cui all'articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che è utilizzato per il funzionamento delle biblioteche scolastiche o in altre attività di supporto alla didattica, non si applicano le norme di cui al citato articolo 35 relative alla decorrenza dei cinque anni per la risoluzione del rapporto di lavoro o per il collocamento nei ruoli di altra amministrazione.
      4. Il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 svolge i propri compiti nell'area professionale del profilo docente.
      5. In fase di prima attuazione, le istituzioni scolastiche sono tenute a comunicare al Ministero della pubblica istruzione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco del personale collocato fuori ruolo utilizzato per il funzionamento delle biblioteche scolastiche.
      6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono definiti i titoli e le condizioni necessarie per l'istituzione e l'accesso al ruolo di docente documentalista bibliotecario.
      7. Con il decreto di cui al comma 6 è definita, altresì, l'attivazione di appositi corsi di formazione finanziati dal Ministero della pubblica istruzione.


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