Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1507

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1507



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE SIMONE

Disposizioni per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale
e la tutela dei diritti dei disabili intellettivi e relazionali

Presentata il 28 luglio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, definisce tali coloro che «presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale (...) che determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione». Si stabilisce, quindi, tra le varie tipologie di handicap, una netta distinzione che permette di evidenziare i problemi specifici e di proporre gli interventi legislativi necessari per risolverli.
      La classificazione operata dalla legge quadro offre l'opportunità di verificare in che misura la normativa vigente corrisponda ai bisogni dei cittadini handicappati.

Minorazione fisica e sensoriale.

      Una particolare attenzione è stata riservata dallo Stato alle persone affette da cecità, sordomutismo e da menomazioni fisiche, a tale punto che si può affermare che esse possono sentirsi veramente tutelate per quanto gravi siano le difficoltà connesse alla loro condizione.
      Ciechi, sordi e invalidi fisici possono infatti appellarsi rispettivamente alle leggi n. 381 del 1970, n. 382 del 1970, n. 118 del 1971 e n. 18 del 1980 e ad una serie di modificazioni ed integrazioni successive.
      Sono significative anche le date di emanazione di tali interventi legislativi.

 

Pag. 2


      Dell'attenzione dello Stato hanno beneficiato anche le rispettive associazioni di categoria; infatti l'Unione italiana dei ciechi (UIC), l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS), l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC) hanno il privilegio del finanziamento pubblico, sono state riconosciute come «associazioni storiche» e ora come associazioni di interesse nazionale.

Disabilità intellettiva e relazionale.

      Con l'entrata in vigore del suo nuovo statuto, l'ANFFAS ha assunto la nuova denominazione di Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti disabili intellettivi e relazionali, modificando la precedente denominazione di Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali, con l'intento di contribuire a superare le vecchie definizioni (fanciulli ed adulti subnormali, disabili psichici eccetera) con le quali tali disabili sono stati nel tempo definiti e che hanno contribuito a creare confusione nella identificazione della categoria. Prima che, nel 1958, si costituisse l'ANFFAS, i disabili intellettivi e relazionali, definendo tali i soggetti affetti da sindrome di Down, insufficienza mentale, autismo, eccetera, erano destinati alla segregazione in casa o negli appositi istituti o persino negli ospedali psichiatrici, con la conseguenza che sono stati semplicemente dimenticati e non considerati nemmeno nelle norme che si rivolgono alla generalità dei cittadini, in una sorta di rimozione generale del problema da parte dell'intera società.
      L'ANFFAS, attraverso la promozione e il coinvolgimento diretto dei genitori e dei familiari che, a prezzo di sacrifici personali, di rinunce e anche di tante umiliazioni, hanno condiviso e condividono le difficoltà esistenziali del congiunto disabile intellettivo e relazionale, ha contribuito in modo significativo, nei suoi quaranta anni di attività, a far sì che oggi i ragazzi «speciali», così amiamo definire tali ragazzi, abbiano ben altro destino rispetto a quello sopra ricordato, con un nuovo e più positivo atteggiamento da parte dell'intera collettività, che sempre più sembra affermarsi e rafforzarsi.
      Tutto ciò che può contribuire, quindi, a migliorare ulteriormente le condizioni di vita e le «opportunità» di queste persone merita di essere valutato con estrema attenzione. Basti pensare che la nascita di un bambino disabile sconvolge i suoi genitori e coinvolge loro e i familiari in un'esistenza nuova e diversa, fatta di isolamento, di emarginazione, di stati conflittuali permanenti con le istituzioni nel tentativo di conseguire ciò che per gli altri è normalità di vita.
      Gli adempimenti e i diritti comuni a tutti i cittadini diventano preoccupazioni più gravi per l'umiliante difficoltà di doversi adeguare a norme che «dimenticano o ignorano la condizione dei nostri figli», per i più «diversi» per noi «speciali». A ciò si aggiunge la particolare, assillante preoccupazione per il loro futuro, del «dopo di noi» a causa dell'incapacità di questi figli di acquisire autonomia personale e di amministrare eventuali beni.
      L'ANFFAS ha rappresentato, nel tempo, questa situazione alle istituzioni, unitamente ad una conseguente serie di richieste e di proposte.
      La risposta è rimasta, a tutt'oggi, deludente e i problemi dei cittadini disabili intellettivi e relazionali devono, ancora oggi, cercare soluzioni, spesso inadeguate, nelle leggi che riguardano gli invalidi civili fisici.
      Praticamente si è risposto, e nemmeno in tutti i casi, con la semplice concessione di provvidenze economiche le quali, dapprima normalmente attribuite, oggi sono sempre più subordinate a criteri restrittivi nonostante l'indiscutibile gravità che la condizione di disabile intellettivo e relazionale comporta. È da evidenziare che un cieco, un sordo, un invalido motorio, che è perfettamente in grado di sostenere direttamente la propria condizione di fronte ai medici delle commissioni competenti, ottiene facilmente il dovuto riconoscimento, mentre un disabile intellettivo e relazionale, che, ovviamente, non si rende nemmeno conto che si sta decidendo

 

Pag. 3

della sua condizione e quindi del suo futuro, è soggetto a una singolare e assurda fiscalità nella determinazione dei gradi di invalidità, quando ben difficilmente esiste un invalido in condizioni di gravità superiori alla sua. Assurdo appare ancora che il disabile intellettivo e relazionale debba sottoporsi alle «forche caudine» di visite mediche per accertare uno stato, inconfutabilmente palese e documentato; tali verifiche sono effettuate con visite separate prima da parte dalla commissione invalidi e quindi dalla commissione istituita dalla legge n. 104 del 1992, con valutazioni che spesso risultano del tutto contrastanti.
      I rapporti con le commissioni mediche e con la prefettura, l'assillo delle pratiche, delle visite, dei ricorsi, assumono per i genitori di un disabile intellettivo e relazionale aspetti incredibili, incomprensibili, talora allucinanti. Ora è possibile, oltre che doveroso, da parte dello Stato eliminare questo inutile motivo di ulteriore difficoltà al già gravoso compito delle famiglie.
      La legge quadro n. 104 del 1992, all'articolo 3, comma 3, riconosce esplicitamente che la condizione della persona con handicap psichico assume la connotazione di gravità, e chi più del disabile intellettivo e relazionale rientra in questa fattispecie?
      La presente proposta di legge vuole conseguire, tra l'altro, che l'accertamento dello stato di disabilità intellettiva e relazionale a norma dell'articolo 4 della citata legge n. 104 del 1992 abbia il carattere di una constatazione definitiva, data l'irreversibilità della situazione, e dia luogo al diritto di una indennità o vitalizio come avviene, ad esempio, per i casi di minorazione sensoriale. Si fa notare che ciò non costituirebbe consistente aggravio di spesa per lo Stato in quanto l'indennità proposta:

          a) sarebbe concessa in sostituzione delle attuali provvidenze economiche di cui alle leggi che riguardano gli invalidi civili (leggi n. 118 del 1971, n. 18 del 1980 eccetera);

          b) riconoscerebbe il merito, alle famiglie conviventi, della riduzione delle spese già a carico delle istituzioni per il ricovero in istituto.

      Le disparità di trattamento riservate ai cittadini disabili, che la legge quadro pone sullo stesso piano di diritto, appaiono difficilmente giustificabili, ma, come sopra dimostrato, possono essere finalmente e correttamente superate con l'approvazione della presente proposta di legge.
      La logica delle leggi che si interessano del problema dei cosiddetti «disabili mentali» e più in generale dell'handicap intellettivo, che l'ANFFAS ha ritenuto di ridenominare con il termine «disabile intellettivo e relazionale», costruita sulle caratteristiche dell'handicap fisico e dell'invalidità civile, è iniqua e perversa, probabilmente lesiva dei princìpi costituzionali. Lo scandalo dei falsi invalidi, a cui si aggiunge oggi un ulteriore scandalo dei falsi portatori di handicap, ricade sulle spalle delle famiglie dei disabili veri. Non ci sono due aziende sanitarie locali che applichino le norme in materia di certificazione con gli stessi criteri. La legge quadro n. 104 del 1992 è rimasta del tutto inapplicata e i disabili intellettivi e relazionali continuano ad essere l'unica categoria non considerata da una legge specifica. Non a caso si propone la modifica della vigente normativa al fine di stabilire che idonea certificazione medica è sufficiente a garantire, fin dai primi giorni di vita e senza ulteriori esami e visite di commissioni, gli interventi previsti dalla legge n. 104 del 1992 per l'handicap grave, nonché adeguate indennità economiche ed opportune forme di sostegno alla famiglia.
      In buona sostanza, l'emanazione di una legge in favore dei disabili intellettivi e relazionali, e in tale senso abbiamo ritenuto utile predisporre il testo che segue, che è aperto ad ogni integrazione e modifica migliorativa, è quanto di meglio possano auspicare tutte le famiglie dei disabili e coronerebbe l'azione svolta dall'ANFFAS nel corso di tanti decenni.

 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, nell'ambito dei princìpi e delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ha la finalità di assicurare ai soggetti affetti da disabilità intellettiva e relazionale, dalla citata legge definita «minorazione psichica», e alle loro famiglie il sostegno e l'assistenza necessari per favorirne i processi educativi e lo sviluppo delle residue capacità di relazione, di integrazione e di partecipazione alla vita sociale.
      2. La presente legge riconosce il diritto soggettivo alle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, normalmente integrate fra loro, adeguate alla natura della disabilità di cui al comma 1, e pone in essere gli strumenti necessari per attuarlo.

Art. 2.
(Riconoscimento della disabilità
intellettiva e relazionale).

      1. Lo Stato e le regioni riconoscono e tutelano la condizione di disabilità intellettiva e relazionale che non consente vita autonoma, adottando e attuando le iniziative e gli interventi richiesti da tale handicap, le cui conseguenze assumono sempre connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, garantendo alla disabilità intellettiva e relazionale il diritto alla tutela e la piena parità con la minorazione sensoriale della cecità assoluta già riconosciuta dalla legislazione vigente.
      2. Ad integrazione degli obiettivi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, gli ulteriori interventi che devono essere garantiti a

 

Pag. 5

soggetti disabili intellettivi e relazionali e alle loro famiglie, singole o associate, sono:

          a) riconoscimento della disabilità intellettiva e relazionale come condizione oggettiva di handicap con evidente connotazione di gravità a carattere di irreversibilità;

          b) riconoscimento alle persone che ne sono affette dei diritti e delle provvidenze riconosciuti ai ciechi assoluti dalla legislazione vigente;

          c) interventi in favore delle famiglie.

Art. 3.
(Destinatari).

      1. Ai fini della presente legge si considerano disabili intellettivi e relazionali coloro che presentano sindromi o cerebropatie che provocano ritardo mentale oppure disturbi generalizzati dello sviluppo o le altre sindromi e cerebropatie con conseguenti difficoltà di relazione, di apprendimento e di integrazione sociale, che determinano un handicap a grave rischio di emarginazione.

Art. 4.
(Accertamento dell'handicap).

      1. Ai fini della constatazione della disabilità intellettiva e relazionale, che può avvenire al momento della nascita o successivamente, in seguito a malattie o ad eventi traumatici, chi esercita la potestà genitoriale o un responsabile del servizio sociale inoltra domanda, secondo lo schema di cui all'allegato A annesso alla presente legge, alla commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, allo scopo integrata da un operatore sociale, da un esperto nella patologia oggetto dell'accertamento e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti disabili intellettivi

 

Pag. 6

e relazionali (ANFFAS), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e dall'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
      2. La commissione medica di cui al comma 1 constata lo stato di disabilità intellettiva e relazionale sulla sola base della documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica specialistica e senza ulteriore visita medica.
      3. La constatazione effettuata ai sensi del comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e deve essere effettuata con urgenza e con priorità, anche per consentire tempestivi interventi terapeutici, riabilitativi, di sostegno alle famiglie e l'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'articolo 5.

Art. 5.
(Provvidenze).

      1. In seguito alla constatazione di cui all'articolo 4 della presente legge sono concesse al disabile intellettivo e relazionale le provvidenze economiche, rivalutate di anno in anno in rapporto al costo della vita, in misura non inferiore a quelle riconosciute ai sensi delle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 27 maggio 1970, n. 382, 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni.
      2. Le provvidenze economiche di cui al comma 1 sostituiscono, per i soggetti di cui alla presente legge, quelle già in godimento alla data di entrata in vigore della medesima. È riconosciuto il diritto individuale di optare per condizioni di miglior favore già in godimento.
      3. In favore dei soggetti di cui alla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di pensioni di reversibilità.

 

Pag. 7

Art. 6.

(Compartecipazione alle spese).

      1. La compartecipazione alle spese per i servizi erogati può essere richiesta solamente in base al reddito della persona affetta da disabilità intellettiva e relazionale, escludendo dal relativo computo le provvidenze economiche cui ha diritto per la sua condizione. In ogni caso tale prelievo deve essere commisurato con le ore della giornata coperte dal servizio rispetto a quelle coperte dalla famiglia.

Art. 7.

(Sostegno alle famiglie).

      1. Ai genitori del disabile intellettivo e relazionale, dichiarato tale ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuta un'anzianità contributiva aggiuntiva di un quinquennio.
      2. Le regioni attuano in favore dei familiari del disabile intellettivo e relazionale interventi di sostegno adeguati a favorire la permanenza del disabile nel suo domicilio quali servizi, semiresidenze, ricoveri di sollievo o di emergenza, assistenza sociale e sanitaria domiciliare, erogazione di contributi economici.

Art. 8.

(Riconoscimento dell'ANFFAS).

      1. L'ANFFAS, in quanto associazione di famiglie, rappresentante nazionale di disabili intellettivi e relazionali, è ammessa a fare parte, con pari dignità, del novero delle associazioni riconosciute di interesse nazionale costituito dall'Unione italiana dei ciechi (UIC), dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC).
      2. L'ANFFAS è ammessa a usufruire del finanziamento pubblico già riservato, ai sensi della legislazione vigente, alle associazioni di cui al comma 1.

 

Pag. 8

Art. 9.

(Norme di rinvio).

      1. Per quanto riguarda tutti gli interventi a favore dei disabili intellettivi e relazionali e delle rispettive famiglie, non contemplati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e le altre norme vigenti in materia.

Art. 10.

(Regolamento di attuazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il relativo regolamento di attuazione.

torna su
 

Pag. 9

ALLEGATO A
(articolo 4)

Modello di domanda per la constatazione dello stato di disabile intellettivo e relazionale.

data ..........................................................................

All'azienda sanitaria locale ......................................

Commissione medica per l'accertamento di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

......l......    sottoscritt. ......    nat.. a......

il........        residente in .............

Prov.   ..........    c.a.p.    ..........    via/Piazza .........................    n.     tel. ...............    nella sua qualità di.............

del Sig.     (...................)   nat.. a   ..........    il   ..........    residente in   ..........    Via/piazza   ..........

n. ............... C.A.P. .................... codice fiscale   ..........

CHIEDE

Che il predetto venga riconosciuto persona handicappata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992:

disabile intellettivo e relazionale ai sensi della legge allo scopo di ottenere
i benefìci che la legge prevede in relazione allo stato di disabilità intellettiva e relazionale constatata da codesta commissione sulla scorta della documentazione prodotta.
        Sin d'ora chiede con la presente istanza alla competente prefettura che gli/le siano riconosciuti i benefìci economici eventualmente spettanti.
        Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, giusta il disposto dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,

DICHIARA

che   ..........    in favore del quale viene richiesto il presente riconoscimento   ..........

a) è nat..... a   ..........    Prov. di   ..........    il   ..........
b) è cittadin... italian...
c) è residente in   ..........
d) che le infermità per le quali richiede il riconoscimento non dipendono da causa di guerra, di lavoro o di servizio

Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione agli organi competenti

Allega alla presente domanda:

La certificazione medica attestante la natura delle infermità rilasciata in data   ..........
Altra documentazione integrativa

Firmato

   ....................


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato
torna su