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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1508 |
anni cinquanta: presenza solo saltuaria di qualche insegnamento psicologico, complementare, in qualche facoltà universitaria;
anni sessanta: moltiplicazione degli insegnamenti, nonché degli istituti di psicologia; apertura delle prime scuole di specializzazione in psicologia;
anni settanta: istituzione di due corsi di laurea in psicologia, a Roma e a Padova, ciascuno con migliaia di iscritti;
anni ottanta-novanta: istituzione di due facoltà di psicologia e di altri undici corsi di laurea nelle varie regioni italiane; introduzione di insegnamenti obbligatori di psicologia anche nel curricolo di formazione dei medici; istituzione dell'albo e dell'ordine degli psicologi; istituzione della figura dello psicologo nei consultori familiari pubblici e in altri settori dell'area sanitaria.
Le discipline psicologiche oggi insegnate a livello universitario sono numerose. Alcune di esse, come la psicologia dello sviluppo, la psicologia dell'apprendimento, la psicologia dell'educazione, la psicologia sociale, possono essere presenti nel curricolo formativo degli insegnanti, e concorrere a formare quella componente della loro professionalità che è la competenza psicologica. Ciò oggi accade solo saltuariamente, e solo in alcune delle facoltà i cui laureati hanno poi accesso all'insegnamento (in particolare, quelle di lettere e filosofia).
Il contributo che la psicologia è in grado di offrire in sede educativa è invece importante in rapporto a esigenze che sono oggi presenti nella scuola e che riguardano sia il bisogno di consulenza e anche di sostegno che molti insegnanti avvertono per una corretta impostazione del loro insegnamento o per il trattamento di allievi che presentano particolari problemi, sia il bisogno di informazione, consulenza e sostegno che avvertono gli allievi.
Questa forma di presenza della psicologia nella scuola può essere rappresentata dalla figura dello psicologo scolastico, una figura che si è ormai affermata in altri grandi Paesi del mondo occidentale e che si affaccia invece soltanto ora in Italia.
Lo psicologo scolastico può soddisfare queste esigenze in vario modo:
a) per quanto riguarda la consulenza o il sostegno offerti agli insegnanti, l'intervento può consistere in conversazioni individuali o per piccoli gruppi su tematiche
b) per quanto riguarda l'informazione e la consulenza che possono risultare necessarie o utili per la generalità degli allievi, l'intervento può prendere la forma di periodici incontri a livello di classe, con conversazioni e discussioni riguardanti temi che possono essere diversi a seconda dei livelli d'età, quali la crescita fisica e le sue risonanze psicologiche, la presenza di aspetti del corpo che suscitano preoccupazione, la maturazione puberale e i suoi riflessi diretti e indiretti, l'informazione sessuale considerata in tutti i suoi molteplici aspetti, lo sviluppo di una immagine di sè realistica ma anche positiva e dinamica, i processi di convergenza e di divergenza nella formazione della propria identità, la scelta consapevole dell'indirizzo scolastico e della professione, le modalità più produttive di affrontare le attività di studio, i modi adatti per fronteggiare le emozioni e per reagire alle frustrazioni e agli insuccessi, i rapporti con i genitori e con altri familiari, i rapporti con gli insegnanti, i rapporti con i coetanei, i rapporti sentimentali e di coppia, i problemi esistenziali, i problemi relativi alla conquista e all'esercizio dell'autonomia, la natura delle situazioni conflittuali intrapsichiche e le modalità con cui possono venire affrontate e superate;
c) lo psicologo scolastico può poi seguire in forma individuale, con colloqui, consigli e un'attività di sostegno psicologico durevole, gli allievi e in particolare quelli che presentano particolari problemi di carattere intellettivo, motivazionale, affettivo, emotivo o sociale;
d) possono, infine, venire affidati a questa figura sia il compito di sviluppare nei genitori degli allievi una crescente consapevolezza delle loro funzioni educative e una soddisfacente conoscenza degli aspetti e delle fasi dello sviluppo psicologico dei loro figli, sia quello di fornire consulenza e indicazioni più specifiche e individualizzate a genitori di allievi che si trovano in difficoltà o creano difficoltà nella scuola.
Va tenuta presente, a questo riguardo, la situazione paradossale tuttora esistente nel nostro Paese, caratterizzata dal fatto che ai genitori, chiamati a svolgere funzioni delicatissime, complesse e di grande importanza per un equilibrato sviluppo della personalità dei loro figli, in anni decisivi per la formazione della personalità di questi ultimi, non è stata data né viene data oggi, in modo sistematico, alcuna preparazione.
Oggi, le funzioni dello psicologo scolastico sono svolte, in una forma molto sporadica, per iniziativa di singole scuole o enti locali, da laureati in psicologia che già operano entro un consultorio familiare o conducono (individualmente o in forma associata) una attività professionale indipendente e vengono autorizzati dalle istituzioni scolastiche sulla base di convenzioni a tempo. Vengono anche svolte (in modo altrettanto sporadico) da «psicopedagogisti», ovvero da figure istituite autorizzando insegnanti di ruolo laureati in pedagogia che sono anche forniti di una preparazione psicologica. Alcuni psicologi cominciano a operare nei Centri di informazione e consulenza.
Si tratta di tentativi lodevoli, ma del tutto insufficienti per fronteggiare l'attuale situazione.
Una soluzione soddisfacente può essere trovata soltanto attraverso l'istituzione
Capo I - Istituzione dello psicologo scolastico;
Capo II - Triennio di sperimentazione.
Capo I.
Lo psicologo scolastico è inserito negli organici delle scuole di ogni ordine e grado.
Nella fase di sperimentazione, nella scuola primaria e nella scuola secondaria superiore è prevista la presenza di uno psicologo per ogni ottanta alunni circa: tale quantificazione deriva dalla necessità di garantire almeno un'ora settimanale d'intervento dello psicologo per ogni alunno.
Nell'organico della scuola per l'infanzia viene inserito uno psicologo per ogni scuola (articoli 1 e 11).
Lo psicologo instaura con lo studente un rapporto professionale individuale.
Si tratta di una delle scelte fondamentali della presente proposta di legge e non è in alcun modo contrapposta alla scuola come luogo di socializzazione e di scambio, anche psicologico. Essa, viceversa, si configura proprio come aiuto e sostegno a chi, nella difficoltà, saprà di non essere solo. E come lotta alla solitudine e al silenzio.
Lo psicologo scolastico fa parte degli organi collegiali della scuola e ha diritto di voto nello scrutinio, proprio per stabilire la «pari dignità» di funzione con tutti gli altri insegnanti.
Sia i docenti che il direttore didattico o il preside possono avvalersi della consulenza e del parere dello psicologo.
Egli svolge, oltre alle suddette funzioni, compiti di consulenza e di informazione per studenti, insegnanti o famiglie che lo richiedano.
L'intervento dello psicologo nella scuola viene svolto sia in forma individuale che collettiva.
Nello scrutinio lo psicologo presenta un profilo per ogni alunno e tale intervento concorrerà a formulare il giudizio finale sull'allievo (articoli 2, 3, 6 e 7).
Lo psicologo può convocare i genitori, effettuare visite e organizzare colloqui, anche senza il tramite della direzione scolastica (articolo 4).
Possono accedere alla professione di psicologo scolastico i laureati in psicologia dello sviluppo e dell'educazione e in psicologia clinica (articolo 8).
La figura professionale dello psicologo scolastico è equiparata a quella dello psicologo presente nelle istituzioni ospedaliere.
Capo II
I contenuti della presente proposta di legge devono essere verificati concretamente. Per questo nel capo II si individua un periodo di tre anni come tempo necessario per sperimentarli.
La sperimentazione avverrà in tre regioni italiane, privilegiando quelle che ne abbiano fatto richiesta e che siano una del Nord, una del Centro e l'altra del Mezzogiorno d'Italia.
Per verificare la suddetta sperimentazione, è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione un Comitato scientifico di verifica.
Al termine della sperimentazione, il ruolo dello psicologo è istituito in tutte le scuole italiane (articoli 12, 13, 14, 15 e 16).
In conclusione, desidero ringraziare il professor Sabino Acquaviva, la dottoressa Paola Fiocco e il professor Guido Petter che hanno offerto il loro contributo, nell'impegnativo cammino della stesura della proposta di legge che è oggi al vostro esame e che mi auguro la Camera voglia discutere e approvare al più presto.
1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura dello psicologo scolastico al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore.
1. Lo psicologo instaura con lo studente un rapporto professionale individuale.
2. Lo psicologo partecipa, al pari degli altri insegnanti, agli organi collegiali della scuola e in particolare al collegio dei docenti, ai consigli di classe e d'istituto, all'assemblea degli insegnanti.
3. Il dirigente scolastico può avvalersi della consulenza e del parere dello psicologo.
1. Lo psicologo scolastico svolge le seguenti funzioni:
a) informazione rivolta agli studenti su temi riguardanti lo sviluppo psicologico dell'età evolutiva;
b) rapporto individuale con ogni allievo per il sostegno alla formazione della sua personalità;
c) individuazione di soggetti con problemi di ordine psicologico e loro sostegno e assistenza;
d) collaborazione con gli insegnanti di sostegno;
e) consulenza e informazione rivolta agli insegnanti sugli aspetti psicologici relativi alla fascia d'età dei loro alunni;
f) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per lo sviluppo dei figli e il rapporto genitori-figli.
1. Lo psicologo accede a tutte le informazioni in possesso della scuola relative allo studente.
2. Lo psicologo può convocare i genitori, effettuare visite e organizzare colloqui con la famiglia e con ogni altra persona ritenga significativa per lo sviluppo dell'interessato, anche senza il tramite del dirigente scolastico.
1. La famiglia può chiedere l'intervento dello psicologo in ogni momento della vita scolastica dell'interessato.
1. Alla fine di ogni trimestre o quadrimestre, lo psicologo elabora un profilo per ogni studente. Tale profilo è inviato a tutti gli insegnanti della classe e può contenere anche suggerimenti psicopedagogici.
1. Lo psicologo di classe ha diritto di voto nella valutazione degli alunni.
1. Possono accedere alla professione di psicologo scolastico i laureati nei seguenti indirizzi:
a) psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
b) psicologia clinica.
2. Le facoltà possono integrare il piano di studi degli indirizzi di cui al comma 1 con discipline necessarie all'attuazione della presente legge.
1. Il Ministero della pubblica istruzione emana appositi bandi di concorso per il reclutamento degli psicologi scolastici.
2. L'attività dello psicologo scolastico si svolge in trentacinque ore settimanali.
1. La retribuzione dello psicologo scolastico, fatte salve le migliori condizioni definite in sede contrattuale, è pari a quella dello psicologo presente nelle istituzioni ospedaliere.
1. Il Ministero della pubblica istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, organizza una sperimentazione scolastica, interessante almeno 10.000 studenti, della durata di tre anni, destinata alla istituzione dello psicologo scolastico.
2. Nell'ambito della sperimentazione di cui al comma 1, nella scuola primaria e nella scuola secondaria superiore è prevista la presenza di uno psicologo ogni ottanta alunni.
3. Nella scuola dell'infanzia è prevista la presenza di uno psicologo per ogni scuola.
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero della
a) cinque psicologi del corso di laurea in psicologia dello sviluppo e dell'educazione, eletti dagli insegnanti della materia di tutte le università italiane;
b) tre docenti di pedagogia eletti con le medesime modalità di cui alla lettera a);
c) un sociologo dell'educazione, eletto con le medesime modalità di cui alla lettera a);
d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
e) un rappresentante di ogni regione sede di sperimentazione;
f) un rappresentante dell'ordine degli psicologi, scelto dall'ordine stesso.
2. Il Comitato scientifico di verifica è presieduto dal rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.
1. Il Comitato scientifico di verifica:
a) definisce i criteri di analisi comparativa sul campo, confrontando le classi in cui è stato inserito lo psicologo con altre classi;
b) verifica i risultati della sperimentazione e trae le conclusioni tecnico-scientifiche;
c) formula eventuali proposte di modifica o integrazione della presente legge.
1. La sperimentazione avviene in tre regioni italiane, privilegiando quelle che ne abbiano fatto richiesta e che siano, comunque, una del nord, una del centro e una del sud d'Italia.
1. Entro il 15 settembre di ciascun anno di sperimentazione, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione della presente legge.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dal termine della sperimentazione, un decreto legislativo istitutivo del ruolo dello psicologo scolastico, secondo i princìpi e i criteri direttivi desumibili dalla presente legge, fatta salva la possibilità di determinare diversamente da quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, il rapporto numerico tra psicologo scolastico e alunni, sulla base delle effettive necessità emerse nel corso della sperimentazione.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economica e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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