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PDL 1511

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1511



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE SIMONE

Disposizioni in materia di deducibilità delle spese per la frequenza dei corsi del secondo ciclo di istruzione e dei corsi universitari

Presentata il 28 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! - Il diritto all'istruzione, non soltanto di base, deve essere sostenuto e riconosciuto a chiunque, a prescindere dal reddito familiare, favorendo con ogni mezzo e facilitando l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria.
      L'articolo 34 della Costituzione, al primo comma, recita: «La scuola è aperta a tutti» e l'articolo 53 stabilisce che: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività».
      Con questa proposta di legge si vuole contribuire a realizzare quanto previsto dalla Costituzione.
      Sappiamo tutti, infatti, quanto pesantemente incida il costo dei libri sulla spesa complessiva dell'alta formazione; il che determina un onere per le famiglie spesso eccessivo e spinge molti studenti ad utilizzare copie fotostatiche di interi testi, commettendo un illecito.
      Tra gli oneri deducibili dal reddito ai fini IRPEF attualmente non sono inseriti quelli relativi alle spese per l'acquisto dei libri richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria; per alcune spese (tasse e contributi) è riconosciuta una detrazione di imposta.
      Queste condizioni non consentono ai componenti di nuclei familiari con reddito medio-basso di raggiungere i gradi più alti degli studi, dando piena attuazione alla volontà del Costituente che ha voluto prevedere l'istruzione come un bene del singolo e della comunità intera.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dalla dichiarazione relativa ai redditi delle persone fisiche per il periodo di imposta 2006, gli oneri relativi al pagamento di tasse e contributi per la frequenza dei corsi del secondo ciclo di istruzione e dei corsi universitari sono deducibili dal reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in misura non superiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 5, commi 14 e 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
      2. A decorrere dalla dichiarazione relativa ai redditi delle persone fisiche per il 2006, sono deducibili dal reddito le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti per la frequenza dei corsi del secondo ciclo di istruzione e dei corsi universitari.
      3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è abrogata.


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