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PDL 1512

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1512



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE SIMONE

Modifica all'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di riproduzione di libri di testo scolastici e universitari e di agevolazioni per gli studenti

Presentata il 28 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi e Colleghe! - La presente proposta di legge si inserisce in un insieme di iniziative legislative, di portata apparentemente minore, che si propone di rendere operativo nel concreto il principio del diritto allo studio sancito dalla nostra Costituzione all'articolo 34.
      Nel considerare la praticabilità concreta di questo diritto non si può prescindere dai costi che ogni famiglia è costretta a sostenere per far studiare i propri figli. Spese tra le quali si inserisce il costo dei libri di testo.
      L'incidenza del costo dei libri di testo è una voce considerevole soprattutto, ma non solo, a livello universitario. A volte gli studenti cercano, mediante l'uso delle fotocopie, anche parziali, dei testi, di sottrarsi proprio al loro eccessivo costo.
      La nuova disciplina sulla tutela del diritto d'autore introdotta con la legge n. 248 del 2000, che ha modificato la legge n. 633 del 1941, ha previsto, tra l'altro, un compenso per gli autori e gli editori di opere che vengono riprodotte mediante fotocopie, xerocopie o simili. La misura del compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. L'ammontare del compenso finisce per gravare eccessivamente sia sugli studenti sia sull'attività dei centri di riproduzione e fotocopie.
      I parametri indicati dalla legge, infatti, rischiano di determinare un compenso di entità troppo elevata.
      La presente proposta di legge introduce un limite massimo al compenso che le copisterie dovranno corrispondere all'autore e all'editore per il tramite della SIAE e la possibilità di ridurre ulteriormente tale compenso quando le fotocopie sono richieste per motivi di studio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri» sono sostituite dalle seguenti: «tale compenso non può essere superiore, per ciascuna pagina riprodotta, al 50 per cento del prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Per i testi scolastici e universitari ufficialmente adottati o consigliati, il compenso da corrispondere è ridotto del 50 per cento rispetto a quanto previsto dagli accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate. A tale fine, lo studente deve attestare, anche mediante autocertificazione, di essere iscritto all'ente di istruzione e di frequentare il corso di studi nel cui ambito il testo è stato adottato o consigliato».


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