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PDL 1046

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1046



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Disposizioni per favorire la bonifica dall'amiantodegli immobili pubblici e privati

Presentata il 9 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'asbesto o amianto, in virtù delle sue eccellenti proprietà fisico-chimiche e meccaniche, della notevole resistenza agli acidi e agli alcali, della buona resistenza al fuoco (utilizzato a spruzzo come isolante termico, barriera antifiamma e come rivestimento per tetti e pareti), dell'estrema versatilità, dei costi contenuti, nonché delle buone proprietà come isolante elettrico, è stato ampiamente utilizzato in molti prodotti anche di uso comune.
      Infatti, proprio per le sue prestazioni elevate e per la sua economicità ha avuto, in particolare negli anni 1960-1970, una notevole diffusione sia in edilizia che nell'industria. In virtù di tali qualità, l'amianto ha trovato vastissimo impiego nella produzione di numerosi manufatti ad uso industriale e civile (il 75 per cento di tutto l'amianto usato in Italia è stato impiegato nel settore edilizio).
      Nel settore edile l'amianto è stato largamente usato per la produzione di lastre ondulate in pasta di cemento, conosciute come «cemento-amianto» e quindi con il nome commerciale di ETERNIT (dal nome della fabbrica che li produceva a Casale Monferrato).
      L'amianto veniva altresì utilizzato nella produzione di tubazioni per acquedotti e per fogne, nella fabbricazione dei tessuti (attrezzature da pompiere e tute da lavoro), come isolante termico nelle carrozze ferroviarie, nelle autovetture (pastiglie dei freni, frizione) eccetera. Tra i numerosissimi prodotti contenenti amianto abbiamo quindi mattonelle, pavimenti,
 

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carta e cartoni, filati e tessuti, tubi e condotte, corde, lastre, guarnizioni, pannelli, nastri e guaine per coibentazione.
      Per fare comprendere l'ampiezza del problema riportiamo di seguito una tabella che è una lista di luoghi e di materiali con presenza di asbesto:


Presenza dell'asbesto:

Isolante
acustico
Isolante
antincendio
Isolante
termico
Isolante
anticondensa
Scuole Officine e garage Soffitto di capannoni industriali Soffitti di tintorie e di piscine
Ospedali Centrali elettriche    
Palestre Centrali termiche    
Cinematografi Navi Navi  
Chiese Carrozze ferroviarie Carrozze ferroviarie  
Ristoranti      
Uffici      
Mense      


Nell'industria:

      come materia prima per produrre innumerevoli manufatti ed oggetti;

      come isolante termico nei cicli industriali con alte temperature (centrali termiche e termoelettriche, industria chimica, siderurgia, vetraria, ceramica e laterizi, alimentare, distillerie, zuccherifici, fonderie);

      come isolante termico nei cicli industriali con basse temperature (impianti frigoriferi, impianti di condizionamento);

      come isolante termico e barriera antifiamma nelle condotte per impianti elettrici;

      come materiale fonoassorbente.

Nell'edilizia:

      come materiale spruzzato per il rivestimento (di strutture metalliche, travature) per aumentare la resistenza al fuoco;

      nelle coperture sotto forma di lastre piane o ondulate, tubazioni e serbatoi, canne fumarie, eccetera;

      nei prodotti in cui l'amianto è stato inglobato nel cemento per formare il cemento-amianto (ETERNIT);

      come elementi prefabbricati sia sottoforma di cemento-amianto che di amianto friabile;

      nella preparazione e nella posa in opera di intonaci con impasti spruzzati e/o applicati a cazzuola;

      nei pannelli per controsoffittature;

      nei pavimenti costituiti da vinilamianto in cui tale materiale è mescolato a polimeri;

      come sottofondo di pavimenti in linoleum.

In ambito domestico:

      in alcuni elettrodomestici (asciuga-capelli, forni e stufe, ferri da stiro);

 

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      nelle prese e nei guanti da forno nonché nei teli da stiro;

      nei cartoni posti in genere a protezione degli impianti di riscaldamento come stufe, caldaie, termosifoni, tubi di evacuazione fumi.

Nei mezzi di trasporto:

      nei freni;

      nelle frizioni;

      negli schemi parafiamma;

      nelle guarnizioni;

      nelle vernici e nei mastici «antirombo»;

      nella coibentazione di treni, navi e autobus.

      Sono tuttora presenti sul territorio nazionale oltre 1 miliardo di metri quadrati di lastre, a cui vanno sommati innumerevoli altri manufatti quali canne fumarie, grondaie, pluviali, eccetera.
      A tutto questo si devono aggiungere milioni di metri quadri di superfici rivestite con amianto spruzzato: si ricorda inoltre che non è possibile stabilire quanto amianto è stato utilizzato per la coibentazione di tubazioni e di serbatoi presenti negli impianti industriali e nel riscaldamento degli edifici civili.
      Il suo utilizzo si è protratto sino ai giorni nostri, quando nel 1992 con la legge 27 marzo 1992, n. 257, ne è stato disposto il divieto. La sua tossicità è comunque nota fin dall'inizio secolo, anche se questo non ha impedito il suo utilizzo. Solo dal 1965, la comunità scientifica internazionale confermò definitivamente l'esistenza di effetti cancerogeni dell'amianto.

Tutela della salute del cittadino e legislazione vigente.

      L'amianto è una sostanza altamente cancerogena per inalazione. L'esposizione, anche a poche fibre di amianto, persistendo all'interno dei polmoni può provocare, anche a distanza di decenni, cancro e malattie respiratorie. In particolare, l'amianto provoca:

      asbestosi: malattia professionale, tipica dei lavoratori esposti per molti anni a estrazione o a lavorazione di amianto;

      mesotelioma: tumore, altamente maligno e che consente una breve sopravvivenza, si presenta come una complicanza dell'asbestosi.

      L'eliminazione dell'asbesto avviene utilizzando una delle seguenti modalità:

      decoibentazione: rimozione dei materiali contenenti amianto. È il metodo di bonifica più utilizzato in quanto elimina il problema alla radice. Produce però rifiuti comportando costi di smaltimento abbastanza elevati. L'elevato inquinamento che causa nell'ambiente di lavoro, durante la bonifica, richiede personale altamente specializzato e tecnologie adeguate;

      incapsulamento: copertura del materiale che contiene amianto con prodotti penetranti e inglobanti così da determinare una pellicola protettiva tra l'ambiente e la fibra di amianto. Non produce rifiuti e il rischio per i lavoratori addetti è generalmente minore rispetto alla rimozione. Il principale inconveniente è che il materiale contenente amianto rimane nell'edificio, e ne consegue la necessità di un programma di controllo e di manutenzione costanti;

      confinamento: creazione di una barriera che separa il materiale contenente amianto dalla parte abitata dell'edificio. Il costo è più contenuto rispetto ai precedenti. Il rilascio delle fibre avviene all'interno del confinamento. Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti. Occorre un programma di controllo e di manutenzione costanti, al fine di mantenere la barriera installata sempre in buone condizioni.

      L'esposizione occupazionale a fibre di amianto ha avuto grande importanza in passato quando le cautele previste dalla

 

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normativa di origine comunitaria, recepite con il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212» non erano ancora operanti e tale esposizione era semplicemente considerata nell'ambito delle polveri nocive.
      Lo Stato da allora è intervenuto con una serie di provvedimenti per determinare la cessazione dell'utilizzo dell'amianto, anche a carattere sanzionatorio, e la sua bonifica, laddove esso potrebbe recare danno alla salute delle persone.
      Ricordiamo, in tale senso, i seguenti provvedimenti: legge 27 marzo 1992, n. 257 [articolo 3 (Valori limite), articolo 9 (Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica), articolo 12 (Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente)], circolare del Ministero dell'industria 17 febbraio 1993, n. 124976, concernente il modello unificato dello schema di relazione di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994, recante «Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto», decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto» [in particolare articolo 10 (Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e rilascio di titoli di abilitazione)], decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (articolo 30, comma 4, i cui contenuti sono ora confluiti nell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei beni contenenti amianto), legge 24 aprile 1998, n. 128 [articolo 16 (Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257)], decreto del Ministro della sanità 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999, recante «Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto».
      Le disposizioni concernenti i rifiuti contenenti amianto sono da ultimo state riordinate nell'ambito del già citato decreto legislativo n. 152 del 2006, attuativo della cosiddetta «delega ambientale» (legge n. 308 del 2004).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo o lavorativo presenti sul territorio nazionale, la cui costruzione è anteriore alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che sostengono spese per la bonifica di materiali contenenti amianto, è attribuito un credito di imposta pari al 66 per cento delle spese sostenute.
      2. Il credito di imposta per spese sostenute in forma collettiva spetta a ciascun partecipante in maniera proporzionale alle spese da questi sostenute.
      3. Ai fini dell'ammissione al credito di imposta, le spese sostenute devono essere documentate. Il credito di imposta può essere fatto valere in sede di pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto.
      4. I comuni possono decidere di fare valere il credito di imposta, in maniera non superiore a quanto stabilito al comma 1, per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili.
      5. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Art. 2.

      1. Le modalità per la richiesta da parte dei proprietari di cui all'articolo 1, comma 1, del credito di imposta e le modalità di comunicazione di accettazione o di rigetto della stessa richiesta ai medesimi soggetti sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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