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PDL 1489

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1489



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BARATELLA, COLASIO, CREMA, DONADI, FABRIS, GIANNI FARINA, FINCATO, FIORIO, FOGLIARDI, CINZIA MARIA FONTANA, FRIGATO, LONGHI, MARTELLA, MARTINELLO, MORRI, NACCARATO, OTTONE, SERENI, TRUPIA, ZANELLA

Istituzione dell'Ordine al merito dei donatori di sangue

Presentata il 26 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha l'obiettivo di conferire uno speciale riconoscimento dello Stato ai cittadini donatori di sangue che hanno contribuito, con un gesto nobile e di inestimabile valore, a salvaguardare la salute di concittadini bisognosi di cure.
      Nel nostro Paese vi è una forte presenza di cittadini impegnati nel campo del volontariato sociale e, tra essi, un posto di assoluto rilievo è occupato dai donatori di sangue che, più di altri e senza clamore, svolgono quotidianamente un'azione che assicura vita e salute a chi si trova in temporanea o permanente difficoltà.
      L'assegnazione di un riconoscimento straordinario a questa particolare categoria di cittadini è motivato dalla volontarietà e dalla costanza del loro gesto e dall'altruismo che li spinge a donare una parte di sé senza chiedere nulla in cambio.
      La donazione del sangue, inoltre, ha un profondo valore educativo, è un gesto che insegna ad aiutare gli altri senza conoscere personalmente chi è in situazione di bisogno. Una comunità vive e si fonda su azioni quotidiane che ne garantiscono la sopravvivenza e lo sviluppo, ma anche su valori e comportamenti che ne cementano la solidarietà.
      Nello specifico, il progetto di legge istituisce l'Ordine al merito dei donatori di sangue con lo scopo di conferire annualmente, da parte del Presidente della Repubblica, una onorificenza a coloro che vantano un'esistenza interamente dedicata alla donazione volontaria del sangue, e detta le norme per la sua strutturazione e il suo funzionamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. È istituito l'Ordine al merito dei donatori di sangue, di seguito denominato «Ordine», con lo scopo di dare una particolare onorificenza a coloro che abbiano comprovate benemerenze nella donazione volontaria e continuativa del proprio sangue, quale alto contributo alla salvaguardia della salute dei cittadini.

Art. 2.
(Composizione dell'Ordine).

      1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
      2. L'Ordine è retto da un Consiglio composto da un cancelliere, che lo presiede, e da sei membri.
      3. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 3.
(Onorificenze).

      1. Le insegne dell'Ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. Il requisito per ottenere l'onorificenza e il numero massimo delle onorificenze che possono essere concesse annualmente sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,

 

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sentiti il Consiglio dei ministri e il Consiglio dell'Ordine.
      3. Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.

Art. 4.
(Utilizzo ed effetti dell'onorificenza).

      1. I soggetti insigniti dell'onorificenza, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di conferimento dell'onorificenza stessa, hanno il diritto di fregiarsene in occasione di festività nazionali e di altri importanti eventi.
      2. Le onorificenze di cui alla presente legge non danno diritto ad alcun beneficio economico e non producono effetti economici su pensioni, assegni o indennità, di qualsiasi natura, percepiti dagli aventi diritto.
      3. Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.

Art. 5.
(Statuto dell'Ordine dei donatori di sangue).

      1. Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.

Art. 6.
(Norme di attuazione).

      1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, le relative norme di attuazione.

 

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Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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