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PDL 1634

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1634



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BARBIERI

Disposizioni concernenti il personale risultato idoneo
nel corso concorso riservato per dirigente scolastico

Presentata il 13 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - A seguito di quanto disposto dai decreti-legge n. 7 e n. 115 del 2005, convertiti, con modificazioni, dalle leggi n. 43 e n. 168 dello stesso anno, circa 340 «riservisti» su 401 si sono vista riconosciuta pleno iure l'idoneità ad accedere ai ruoli dei dirigenti scolastici perché risultati in possesso del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza, requisito che in molti casi è stato acquisito in itinere, cioè dopo la partecipazione al concorso.
      Tale situazione ha creato, a parità di condizione, una evidente discriminazione e una consequenziale disparità di trattamento tra i soggetti interessati: infatti solo alcuni uffici scolastici regionali hanno assegnato con precedenza ai restanti riservisti «non sanati» qualche incarico di presidenza.
      Siffatta incongruenza è stata manifestamente riconosciuta, nella scorsa legislatura, da ambedue le Camere, attraverso l'approvazione di due ordini del giorno accolti dal precedente Governo, ai quali però non ha fatto seguito alcun concreto provvedimento.
      Inoltre, con direttiva del 25 marzo 2006, è stata regolarizzata la situazione di dieci presidi incaricati degli istituti d'arte che non avevano potuto accedere alla dirigenza per mancanza del requisito fondamentale previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e cioè il diploma di laurea.
      A partire dall'anno scolastico 2006-2007 le scuole prive di dirigente di ruolo saranno attribuite a reggenza a un dirigente già titolare di altra istituzione scolastica, dal momento che il citato decreto-legge n. 7 (articolo 1-sexies) ha disposto l'impossibilità di conferire nuovi incarichi di presidenza.
      Questa prospettiva rende assai problematico il futuro di moltissime scuole, poiché è stato stimato che saranno almeno
 

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un migliaio le scuole prive di dirigente scolastico di ruolo. Alla luce della forte preoccupazione di sindacati, dirigenti, docenti, utenti della scuola per il quadro che via via si sta delineando, la stessa amministrazione scolastica sta cercando con ogni mezzo, nel rispetto della normativa vigente, di assegnare un dirigente incaricato a quante più scuole possibili. È del 14 luglio 2006 una nota del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale della scuola, nella quale si sottolinea il «prevalente interesse pubblico alla copertura dei posti vacanti [...] con personale che possa dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento delle delicate funzioni dirigenziali».
      Di fronte a questa situazione quasi di emergenza, parrebbe che tutto possa convergere verso l'adozione di quei provvedimenti amministrativi e legislativi che consentano all'amministrazione di dare un'ulteriore positiva risposta al problema, ponendola nelle condizioni di utilizzare legittimamente il personale riservatario di cui sopra, per la copertura di posti dirigenziali vacanti. Infatti detto personale ha superato positivamente tutte le fasi di un concorso dirigenziale, è stato adeguatamente formato dall'amministrazione e possiede tutti i requisiti per svolgere al meglio la funzione di dirigente scolastico. Ogni altra soluzione sarebbe senza dubbio qualitativamente inferiore in quanto ad efficacia ed efficienza.
      Si consideri inoltre che, nel quadro normativo attuale, l'attribuzione di incarichi dirigenziali a detto personale non andrebbe a generare alcun tipo di contenzioso, mancando attualmente i controinteressati.
      Con la presente proposta di legge si vuole pertanto correggere una situazione che si sta trascinando ormai da più di tre anni e sanare così una palese ingiustizia, tutelando l'interesse delle istituzioni scolastiche, attraverso la nomina di dirigenti scolastici stabili, idonei e formati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli aspiranti alla nomina a dirigente scolastico, ammessi con riserva al corso concorso di cui al decreto direttoriale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, che hanno superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale, non immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, sono inseriti, a domanda, nelle relative graduatorie, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse, come rideterminate ai sensi dell'articolo 1-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
      2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al personale di cui al comma 1 è conferito, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2006-2007, un incarico annuale di presidenza, con priorità rispetto all'attribuzione delle reggenze, anche a livello interprovinciale e interregionale, procedendo, se necessario, alla compensazione dei posti.
      3. Ferma restando la disciplina autorizzatoria vigente in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, gli aspiranti di cui ai commi 1 e 2, che hanno ricoperto un incarico di presidenza per almeno un anno scolastico, sono immessi gradualmente in ruolo a partire dall'anno scolastico

 

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2006-2007, sino ad esaurimento delle graduatorie di cui al comma 1. Nella determinazione del contingente dei posti disponibili per l'indizione del corso concorso riservato, previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, si tiene conto del numero di posti da assegnare agli aspiranti da immettere in ruolo ai sensi del primo periodo del presente comma.


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