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PDL 1564

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1564



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

HOLZMANN, MANCUSO

Istituzione della decorazione «Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana»

Presentata il 2 agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La raccolta di sangue costituisce un problema per il nostro Paese, che in questo campo non è ancora autosufficiente. Le donazioni devono quindi essere incentivate ed i metodi tradizionali di promozione, che pur hanno consentito di raggiungere importanti risultati, non hanno portato agli incrementi sperati. Occorre quindi pensare a nuove metodologie per sensibilizzare e stimolare determinate categorie, al fine di poter raccogliere ulteriori quantitativi di sangue.
      Con la riforma del servizio militare, ora su base volontaria, decine di migliaia di giovani si sono arruolati nelle Forze armate e costituiscono una straordinaria risorsa potenziale. Se consideriamo nel loro complesso gli appartenenti a Forze armate, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Corpo forestale, Polizie municipali e provinciali, Corpo militare della Croce Rossa italiana e del Sovrano militare ordine di Malta, abbiamo un dato estremamente interessante: centinaia di migliaia di persone, per la maggior parte in giovane età, da sensibilizzare adeguatamente al problema della raccolta di sangue.
      La presente proposta di legge ha l'ambizione di regolamentare la possibilità di conferimento della decorazione «Al merito dei donatori di sangue della Croce
 

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Rossa italiana» allo scopo di fornire un ulteriore, importante incentivo alle persone che fanno parte delle categorie sopraccitate.
      L'articolo 15 dello statuto della Croce Rossa italiana, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, prevede che l'Associazione può conferire onorificenze a chi si distingue nelle attività di volontariato o nel sostegno, collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei princìpi e degli obiettivi di Croce Rossa; e che le proposte e le modalità per il conferimento di tali onorificenze siano stabilite da apposito regolamento.
      Non si può non ricordare che i soci di Croce Rossa della componente volontaristica dei «Donatori di sangue» sono tuttora insigniti con i vari gradi delle ricompense di benemerenza, in occasione del raggiungimento di prestabiliti numeri di donazioni effettuate; ciò per prassi ormai consolidata.
      Ma l'intento di questa proposta di legge è ulteriore. Si è cioè considerata l'opportunità di integrare la disciplina relativa alle decorazioni rilasciate dall'Associazione, prevedendo di tributare ai soci di Croce Rossa, militari di qualsiasi grado, posizione o stato giuridico (o equiparati), un riconoscimento che possa visibilmente essere portato sull'uniforme militare in occasione del raggiungimento di prestabiliti numeri di donazioni effettuate a favore dell'Associazione. Ciò perché lo spirito di emulazione possa essere di sprone per l'incremento delle donazioni di sangue; non sottacendo, in ultima analisi, il ritenere che tale iniziativa possa contribuire a mantenere i vincoli di reciproca collaborazione con le istituzioni militari, a favore delle quali il movimento di Croce Rossa è storicamente sorto.
      Il fatto poi che tale decorazione, come peraltro ribadito espressamente all'articolo 5, per essere indossata non necessita di autorizzazione per la trascrizione a matricola da parte dell'autorità militare, fa sì che coloro che ne verranno insigniti amplificheranno nell'ambiente militare, con il semplice uso del nastrino sull'uniforme di servizio, la conoscenza dell'attività di raccolta del sangue attuata dalla Croce Rossa italiana.
      Perché questa onorificenza non possa sembrare inutile, o fuori dagli schemi, si accennerà soltanto che in molte società di Croce Rossa vige un sistema premiale apposito, inteso a tributare un particolare riconoscimento ai donatori di sangue per il numero di donazioni effettuate; ad esempio:

          la Croce Rossa ellenica, con la Blood Donors Volunteer Corps Silver Medal;

          la Croce Rossa polacca, con la Polish Red Cross Mentorious Honorary Blood Donor Decoration (a cui si aggiunge la decorazione ministeriale Honorary Blood Donor Decoration - Meritorious to National Health);

          la Croce Rossa ceca, con la Prof. MUDr. Jan Jansky medal;

          la Croce Rossa della Mongolia, con la Honorary blood donor.

      Si passa ora, a chiusura della relazione, ad una disamina puntuale degli articoli della proposta in oggetto.

      Articolo 1. È prevista l'istituzione della decorazione denominata: «Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana».
      Condizioni per la concessione sono: l'essere socio della Croce Rossa italiana; l'aver raggiunto prestabiliti numeri di donazioni di sangue e appartenere ad uno degli organismi soggetti al regolamento di disciplina militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.
      Attualmente i Corpi interessati sono:

          Esercito;

          Marina;

          Aeronautica;

          Arma dei carabinieri;

          Corpo della Guardia di finanza;

 

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          Personale del servizio dell'assistenza spirituale (facente capo all'Ordinario militare);

          Ufficiali in congedo del Corpo della giustizia militare;

          Personale del Sovrano militare ordine di Malta (Corpo militare SMOM);

          Personale della Croce Rossa italiana (Corpo militare CRI).

      A tali organismi sono stati resi equipollenti (per l'attribuzione della decorazione) anche:

          le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana;

          le forze di polizia nazionali ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato; Polizia penitenziaria);

          il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e quelli di regione (attualmente Valle d'Aosta) o provincia autonoma (Trento e Bolzano);

           polizia amministrativa locale dipendente dagli enti locali territoriali ed in qualsiasi modo denominata o avente qualsiasi competenza (ad esempio: polizia municipale, polizia provinciale, guardie venatorie provinciali, corpo forestale regionale, guardie ittiche provinciali o regionali, guardiacaccia regionali, e così via).

      L'appartenenza a tali corpi può essere fatta valere in qualsiasi grado, posizione, ruolo o stato giuridico, sia in servizio sia in congedo sia, per le forze ad ordinamento civile, in quiescenza.

      Articolo 2. La decorazione è di grado unico, e la foggia della medesima, la cui descrizione analitica è riportata nell'allegato, è volutamente molto semplice, perché l'atto d'amore per il prossimo effettuato dall'insignito non possa essere offuscato dalla ricchezza del segno di distinzione tributato.
      In considerazione del fatto, poi, che specialmente con la raccolta del sangue frazionata (plasma, piastrine), i donatori possono verosimilmente raggiungere ormai anche le cento donazioni, si è prevista l'attribuzione di un ulteriore riconoscimento visibile per il numero di donazioni effettuate.
      Quindi la decorazione, concessa dopo dieci donazioni, porterà sovrapposte, in posizione centrale sul nastro di sostegno e sul nastrino, stellette di numero e colore diverso con la seguente successione:

          una stelletta di bronzo al raggiungimento delle venti donazioni di sangue;

          due stellette di bronzo al raggiungimento delle trenta donazioni di sangue;

          tre stellette di bronzo al raggiungimento delle quaranta donazioni di sangue;

          una stelletta d'argento al raggiungimento delle cinquanta donazioni di sangue;

          due stellette d'argento al raggiungimento delle sessanta donazioni di sangue;

          tre stellette d'argento al raggiungimento delle settanta donazioni di sangue;

          una stelletta d'oro al raggiungimento delle ottanta donazioni di sangue;

          due stellette d'oro al raggiungimento delle novanta donazioni di sangue;

          tre stellette d'oro al raggiungimento delle cento donazioni di sangue.

      Scegliere come ulteriore distinzione la stelletta a cinque punte, essendo la decorazione destinata ai militari, è stata una decisione quasi scontata.
      È stato infine ribadito che i segni distintivi (stellette) della classe superiore sostituiscono quelli della classe inferiore.

      Articolo 3. Per rendere più agevole il procedimento amministrativo, è stato stabilito che la decorazione viene concessa con il seguente iter:

          il socio di Croce Rossa formula istanza al delegato regionale territorialmente competente della componente volontaristica dei «donatori di sangue», da presentarsi dopo il raggiungimento di dieci

 

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donazioni di sangue effettuate a favore dell'associazione, in costanza di iscrizione, specificando a che organismo militare (previsto dalla legge) egli appartenga;

          il delegato regionale, una volta accertato il diritto alla concessione, invia agli organi centrali dell'associazione la designazione. A garanzia del socio, è stato previsto che tale riscontro dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla richiesta;

          segue poi, da parte degli organi centrali, l'istruzione della parte finale della pratica, che si concretizza con la redazione del diploma e la consegna dello stesso e della decorazione, come previsto nell'articolo successivo.

      In considerazione del fatto che il socio della componente volontaristica dei «donatori di sangue» o il socio aderente alla stessa effettua la prima donazione a favore della CRI in un momento precedente alla formale iscrizione o adesione, si è stabilito che tale prima donazione di sangue viene conteggiata a tutti gli effetti per il raggiungimento del numero delle donazioni previsto per l'attribuzione della decorazione.
      Per costituire un ulteriore impulso per eventuali soci, allontanatisi nel tempo dall'associazione, vengono del pari conteggiate anche le donazioni effettuate in periodi antecedenti di iscrizione, anche non continui. A salvaguardia dell'associazione, però, è stato stabilito che la CRI non è responsabile per l'eventuale perdita della documentazione relativa ai periodi d'iscrizione anteriori all'ultimo.
      Infine, come norma di chiusura, viene stabilito che sono considerate valide anche le donazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.
      Segue poi la descrizione dell'istruttoria da seguire per l'attribuzione dei benefìci relativi al raggiungimento del numero di donazioni da venti a cento.
      In questo caso il socio di Croce Rossa presenta al delegato regionale territorialmente competente della componente volontaristica dei «donatori di sangue» la richiesta, da presentare con le stesse modalità e contenuti di quella per l'attribuzione della decorazione (quindi, anche per l'attribuzione di questi benefici ci deve essere costanza di iscrizione alla CRI e appartenenza alle strutture militari o equiparate di cui detto precedentemente).
      Il delegato regionale effettua, entro sei mesi dalla richiesta, l'annotazione prevista sul diploma (rilasciato a suo tempo assieme alla decorazione), comprovante il diritto a fregiarsi delle stellette corrispondenti.
      A maggiore specificazione, in particolare ai fini del riconoscimento da parte dell'autorità militare, viene stabilito che l'attribuzione di tali benefìci deve essere considerata a tutti gli effetti come concessa dal presidente generale, a cui è delegato il vertice regionale della componente volontaristica dei «donatori di sangue».
      Contestualmente all'annotazione effettuata sul diploma, i medesimi dati devono essere notificati agli organi nazionali, per l'aggiornamento della posizione meritoria del soggetto insignito.

      Articolo 4. Viene stabilito che la concessione della decorazione è accompagnata da un diploma, firmato dal presidente generale e controfirmato dal delegato nazionale della componente volontaristica dei «donatori di sangue» e dal direttore dell'ente. Le diciture da riportare in tale documento sono previste nell'allegato.
      A garanzia del socio, anche in questo caso viene stabilito il termine per il procedimento amministrativo per il rilascio della decorazione e del diploma, che è di sei mesi dalla data di ricezione, da parte delle strutture centrali, della designazione del delegato regionale della componente volontaristica dei «donatori di sangue».

      Articolo 5. Viene ribadito, onde evitare eventuali difformi o restrittive interpretazioni, che la decorazione è da ricomprendersi fra quelle previste dall'articolo 58, primo comma, del regolamento per la disciplina delle uniformi approvato dal Capo di stato maggiore della difesa (Pubblicazione

 

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SMD-G-010, edizione 2002), che qui si riporta: «Le decorazioni rilasciate dalla Croce Rossa italiana e dal Sovrano militare ordine di Malta non necessitano di autorizzazione».
      Giova riportare anche il terzo comma della medesima disposizione: «Le predette decorazioni, una volta trascritte a matricola, sono di uso autorizzato, ma non obbligatorio».

      Articolo 6. Viene ribadito il carattere ulteriore della decorazione rispetto a qualsiasi altro riconoscimento tributabile in seno all'associazione per i medesimi meriti e attribuzioni.
      È previsto anche che il diritto a fregiarsi della decorazione già concessa non viene perso, anche nel caso in cui i requisiti soggettivi posseduti in fase di concessione vengano meno, onde far rimanere in capo all'insignito la decorazione, in modo tale che del riconoscimento tributato, e quindi del valore sociale delle donazioni di sangue effettuate, rimanga traccia indelebile nel curriculum del soggetto, anche se lo status militare o (malauguratamente) quello di socio di Croce Rossa vengano a cessare.
      Segue poi una norma di prima applicazione, che amplia i termini per i procedimenti amministrativi per la concessione della decorazione e degli altri benefici per donazioni uguali o superiori a venti. Ciò in considerazione del possibile elevato numero di decorazioni da concedere alla data di entrata in vigore della legge, per i soci di Croce Rossa che, abbiano già effettuato dieci o più donazioni di sangue.

      Articolo 7. Nell'ultimo articolo viene prevista la concessione della decorazione per alti meriti nel campo della donazione del sangue.
      In questo caso l'iter per la concessione è identico (richiesta del soggetto), e uguali sono i requisiti richiesti (socio di Croce Rossa, status militare o equiparato). Si prescinde però dalle donazioni effettuate (che, quindi, possono anche non esserci).
      Per evitare che le decorazioni attribuite con tale disposizione non posseggano quel carattere di oltremodo speciale concessione, è stabilito che tali designazioni non possono superare le quattro unità per anno solare e per ogni delegato regionale territorialmente competente della componente volontaristica dei «donatori di sangue», e che le designazioni non effettuate nell'anno solare di competenza non sono riportate ad anni solari successivi, o anticipate su anni precedenti.
      Per esigenze del livello centrale della medesima componente, analoga previsione è riservata al delegato nazionale, per il massimo di otto unità ad anno solare.
      Per fare in modo che tali tipi di concessioni non incidano sulle attribuzioni delle «stellette» per le donazioni da venti a dieci, è stato previsto che l'attribuzione di tali benefìci avviene comunque al raggiungimento del numero effettivo di donazioni previsto.
      Per esemplificare, nel caso di un insignito per alti meriti senza alcuna donazione, allo stesso potrà essere attribuita la prima stelletta di bronzo solo al compimento della sua ventesima donazione, come un qualsiasi altro donatore di sangue socio di Croce Rossa.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la decorazione «Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana», per tributare un particolare riconoscimento ai soci della Croce Rossa italiana, in occasione del raggiungimento di prestabiliti numeri di donazioni effettuate.
      2. Condizione per l'attribuzione della decorazione è l'appartenenza del socio ad una Forza armata, ad un Corpo armato dello Stato o ad un organismo militarmente organizzato, soggetti al regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.
      3. L'appartenenza di cui al comma 2 può essere fatta valere in qualsiasi grado, posizione, ruolo o stato giuridico, sia in servizio che in congedo.
      4. Sono equipollenti agli organismi di cui al comma 2 per l'attribuzione della decorazione, anche per l'eventuale personale in quiescenza: le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana; le Forze di polizia nazionali ad ordinamento civile; il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli di regione o provincia autonoma; la polizia amministrativa locale dipendente dagli enti locali territoriali ed in qualsiasi modo denominata o con qualsiasi competenza.

Art. 2.

      1. La decorazione di cui all'articolo 1 è di grado unico, e la descrizione analitica è riportata nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
      2. Al fine di tributare un riconoscimento visibile per il numero di donazioni effettuate, la decorazione porta sovrapposte, in posizione centrale sul nastro di sostegno e sul nastrino da uniforme, stellette

 

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a cinque punte di numero e colore diverso. Il nastro, il nastrino da uniforme, nonché i vari tipi e numeri di stellette sono descritti nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
      3. I riconoscimenti della classe superiore sostituiscono quelli della classe inferiore.

Art. 3.

      1. La decorazione di cui all'articolo 1 è concessa dal presidente generale della Croce Rossa italiana a seguito di designazioni che il delegato regionale territorialmente competente della componente volontaristica dei «donatori di sangue» effettua entro sei mesi dalla richiesta del socio, che può essere presentata dopo il raggiungimento di dieci donazioni di sangue effettuate a favore dell'associazione, in costanza di iscrizione, specificando a che organismo egli appartenga, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1.
      2. La donazione di sangue effettuata nelle more dell'iscrizione alla Croce Rossa è conteggiata a tutti gli effetti. Sono conteggiate anche le donazioni derivanti da periodi discontinui di iscrizione. La Croce Rossa italiana non è responsabile per l'eventuale perdita della documentazione relativa ai periodi anteriori all'ultimo. Sono conteggiate anche le donazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Al raggiungimento del numero di donazioni previsto per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2, comma 2, il delegato regionale territorialmente competente della componente volontaristica dei «donatori di sangue» effettua, entro sei mesi dalla richiesta del socio da presentare con le stesse modalità e contenuti di quella di cui al comma 1, l'annotazione prevista sul diploma di cui all'articolo 4, comprovante il diritto a fregiarsi delle stellette corrispondenti. Tale beneficio è considerato a tutti gli effetti come concesso dal presidente generale, a cui è delegato il vertice regionale della componente

 

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volontaristica dei «donatori di sangue».
      4. I dati dell'attestazione di cui al comma 3 devono essere contestualmente notificati agli organi nazionali, per l'aggiornamento della posizione meritoria del soggetto insignito.

Art. 4.

      1. La decorazione è accompagnata da un diploma firmato dal presidente generale e controfirmato dal delegato nazionale della componente volontaristica dei «donatori di sangue» e dal direttore dell'ente, che deve riportare le diciture previste nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
      2. Il termine del procedimento amministrativo per il rilascio della decorazione e del diploma è di sei mesi dalla data di ricezione, da parte delle strutture centrali, della designazione di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 5.

      1. La decorazione di cui all'articolo 1 è da ricomprendere fra quelle previste dall'articolo 58, primo comma, del regolamento per la disciplina delle uniformi approvato dal Capo di Stato maggiore della difesa, pubblicazione SMD-G-010, edizione 2002.

Art. 6.

      1. La decorazione prevista dalla presente legge deve intendersi come ulteriore rispetto a qualsiasi altro riconoscimento tributabile in seno alla Croce Rossa italiana per i medesimi meriti e attribuzioni, e quindi non inficia o limita nessun altro dei suddetti benefìci. Il diritto a fregiarsi della decorazione già concessa non viene perso, anche nel caso in cui i requisiti soggettivi di cui all'articolo 1 vengano meno.
      2. Per i soci di Croce Rossa che, alla data di entrata in vigore della presente

 

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legge, abbiano già effettuato dieci o più donazioni di sangue, i termini per i procedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, nonché di cui all'articolo 4, comma 2, sono raddoppiati.

Art. 7.

      1. Per alti meriti nel campo della donazione del sangue, la designazione di cui all'articolo 3, comma 1, può essere fatta anche in difetto del numero minimo di donazioni previsto. Tali designazioni non possono superare, per anno solare e per ogni delegato regionale territorialmente competente della componente volontaristica dei «donatori di sangue», le quattro unità. Le designazioni non effettuate nell'anno solare di competenza non vengono riportate ad anni solari successivi o anticipate su anni precedenti.
      2. Il comma 1 si applica altresì al delegato nazionale della medesima componente, per il massimo di otto unità per ciascun anno solare.
      3. Per le decorazioni rilasciate ai sensi del presente articolo, il riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito al raggiungimento del previsto numero di donazioni di sangue, senza alcuna riduzione.

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Allegato 1.
(articolo 2, comma 1)

        La decorazione «Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana» è fornita delle caratteristiche di seguito descritte.
        Medaglia di metallo bronzeo con attacco a nastro, del peso di grammi 25 circa, di forma circolare, del diametro di millimetri 40.
        Fronte: sul bordo circolare della semiarea superiore è riportata la seguente scritta, in lettere lapidarie maiuscole romane, di una lunghezza pari a metà della circonferenza della medaglia: «CROCE ROSSA ITALIANA». All'interno della semiarea superiore della medaglia, così delimitata, centrato rispetto all'asse verticale della medaglia, è raffigurato l'emblema di Croce Rossa. Nella semiarea inferiore è riportata la seguente scritta, in lettere lapidarie maiuscole romane, suddivisa in tre righe, centrate singolarmente rispetto all'asse verticale della medaglia: «AL MERITO»/«DEI DONATORI»/«DI SANGUE».
        Retro: nulla.

        Detta decorazione è appesa ad un nastro di seta largo millimetri 37, di colore rosso, recante ai lati due strisce di colore bianco, una esterna di millimetri 6, una interna di millimetri 1 posta alla distanza di millimetri 2 dall'altra. Il nastro è eventualmente caricato in posizione centrale dalle stellette come risultanti dal presente allegato.

        Il nastrino da uniforme è orizzontale, in seta, degli stessi colori del nastro a cui è appesa la decorazione, di millimetri 37 di larghezza e millimetri 10 di altezza. Il nastrino è eventualmente caricato in posizione centrale dalle stellette come risultanti dal presente allegato.

        I benefìci di cui all'articolo 2, comma 2, consistono in:

            una stelletta di bronzo al raggiungimento delle venti donazioni di sangue;

            due stellette di bronzo al raggiungimento delle trenta donazioni di sangue;

            tre stellette di bronzo al raggiungimento delle quaranta donazioni di sangue;

            una stelletta d'argento al raggiungimento delle cinquanta donazioni di sangue;

            due stellette d'argento al raggiungimento delle sessanta donazioni di sangue;

            tre stellette d'argento al raggiungimento delle settanta donazioni di sangue;

 

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            una stelletta d'oro al raggiungimento delle ottanta donazioni di sangue;

            due stellette d'oro al raggiungimento delle novanta donazioni di sangue;

            tre stellette d'oro al raggiungimento delle cento donazioni di sangue.

      Le diciture previste per il diploma di cui all'articolo 4 sono le seguenti.

(Emblema di Croce Rossa italiana)

CROCE ROSSA ITALIANA


È conferita al socio

..............................................................................

la decorazione «Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana».

il Presidente generale
..............................................................................

il Delegato nazionale della componente volontaristica dei «donatori di sangue»
..............................................................................

il Direttore
..............................................................................

Roma,    ..............................................................................        (timbro).


        È concesso il diritto a fregiarsi dei seguenti benefici, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge:

una stelletta di bronzo
(venti donazioni di sangue)
................,  ................
(luogo, data timbro
....................................
firma delegato regionale)
due stellette di bronzo
(trenta donazioni di sangue)
................,  ................
(luogo, data timbro
....................................
firma delegato regionale)
tre stellette di bronzo
(quaranta donazioni di sangue)
................,  ................
(luogo, data timbro
....................................
firma delegato regionale)
una stelletta d'argento
(cinquanta donazioni di sangue)
................,  ................
(luogo, data timbro
....................................
firma delegato regionale)
 

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due stellette d'argento
(sessanta donazioni di sangue)
................,  ................
(luogo, data timbro
....................................
firma delegato regionale)
tre stellette d'argento
(settanta donazioni di sangue)
................,  ................
(luogo, data timbro
....................................
firma delegato regionale)
una stelletta d'oro
(ottanta donazioni di sangue)
................,  ................
(luogo, data timbro
....................................
firma delegato regionale)
due stellette d'oro
(novanta donazioni di sangue)
................,  ................
(luogo, data timbro
....................................
firma delegato regionale)
tre stellette d'oro
(cento donazioni di sangue)
................,  ................
(luogo, data timbro
....................................
firma delegato regionale)


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