Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1599

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1599



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIOFFI, FABRIS, ADENTI, ARMOSINO, BALDUCCI, BELLILLO, BIMBI, FRONER, GERMONTANI, GIUDITTA, GOISIS, PORETTI, ROSSI GASPARRINI, SUPPA

Istituzione della Commissione parlamentare
per le pari opportunità tra uomo e donna

Presentata il 4 agosto 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La parità tra donne e uomini dovrebbe costituire un principio fondamentale del diritto comunitario e nazionale.
      La maggiore presenza delle donne nei governi nazionali e locali, nelle sedi elettive, nelle istituzioni e nei luoghi decisionali determina un rinnovo di valori, idee e stili di comportamento di cui si avvantaggia l'intera società.
      A seguito delle Conferenze mondiali sulle donne, l'Unione europea ha attuato una coerente politica di pari opportunità, con un corpus di conoscenze, norme e prassi che hanno conferito diritti formali alle donne e hanno aumentato in modo significativo il numero delle donne nel mondo politico.
      L'Italia, quanto alla partecipazione delle donne alla vita professionale politica ed economica, è, purtroppo, fortemente indietro, superata dalla stragrande maggioranza dei Paesi, secondo i dati del rapporto della Commissione europea sull'uguaglianza tra le donne e gli uomini 2006.
      Tale documento mostra una panoramica dei principali progressi registrati dall'Unione europea durante il 2005 nel campo dell'uguaglianza di genere, e fornisce le indicazioni strategiche che occorre seguire in futuro per l'attuazione delle politiche di parità.
      L'Unione europea ha riaffermato il suo impegno a favore dell'uguaglianza tra uomini e donne all'interno dell'agenda sociale,
 

Pag. 2

per il periodo 2005-2010, che completa e consolida la strategia di Lisbona per lo sviluppo e il lavoro.
      Nelle nuove linee guida, che tendono alla realizzazione di una crescita più forte e duratura e alla creazione di posti d'impiego più numerosi e di qualità migliore, l'uguaglianza di genere è considerata come fattore di fondamentale importanza per risolvere i problemi del mercato del lavoro.
      Nel rapporto si prevedono misure specifiche sull'impiego delle donne e l'integrazione della questione delle pari opportunità in tutte le azioni condotte.

      L'uguaglianza di genere non può e non deve avere confini. L'Unione europea, con le sue politiche strutturali, ha sempre dato rilevanza più consistente al principio delle pari opportunità a partire dal programma d'azione di Pechino e ha ribadito la sua partecipazione attiva a favore della sua piena realizzazione.
      L'articolo 3 della Costituzione italiana afferma l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzione di sesso e, al secondo comma, obbliga la Repubblica a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
      Per quanto riguarda gli enti locali, l'articolo 117 della Costituzione prevede tra l'altro che: «le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».
      Infine, di grande importanza è la modifica dell'articolo 51 della Costituzione, che recita: «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

      Questa modifica dell'articolo 51 della Costituzione è un risultato di grande importanza, perché permette una copertura costituzionale a tutte le necessarie future norme volte a garantire il riequilibrio fra i sessi nelle cariche elettive e nell'accesso agli uffici pubblici.
      In questa legislatura, sono presenti in Parlamento 108 donne alla Camera dei deputati e 44 al Senato della Repubblica: 152 donne su 95-98 parlamentari.
      Si tratta di un leggero aumento, ma il numero delle donne è ancora insoddisfacente per una vera politica di parità tra i sessi.

      Non può non far riflettere che tali dati sono frutto anche della situazione interna dei partiti ove la dirigenza è nella maggior parte dei casi maschile.
      Ben pochi partiti hanno, nell'ambito del loro statuto, norme «antidiscriminatorie» tali da aiutare il processo di riequilibrio tra i sessi nell'ambito delle istituzioni, per cui risulta indispensabile che l'applicazione dell'articolo 3, dell'articolo 51 e dell'articolo 117 della Costituzione avvenga nella maniera più ampia e rapida possibile, in modo da creare le premesse perché si inverta la tendenza italiana che, come risulta da tutti i rapporti internazionali ed europei, ci colloca agli ultimi posti delle classifiche mondiali.
      La proposta di istituire una Commissione bicamerale per le pari opportunità vuole essere una risposta politico-organizzativa di livello istituzionale, già sperimentata con successo a livello europeo, a cominciare dalla Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità del Parlamento europeo, per articolarsi nei vari organismi che i parlamenti nazionali degli Stati membri si sono dati. Infatti, in Austria entrambi i rami del Parlamento dispongono di una commissione del genere, così anche il Belgio, la Finlandia, la Francia, la Germania, l'Irlanda, il Lussemburgo, la Spagna e la Svezia.
      In Italia, tale Commissione bicamerale dovrebbe individuare gli ostacoli da rimuovere in sede parlamentare per la piena applicazione dell'articolo 51 della
 

Pag. 3

Costituzione, monitorare la legislazione vigente in materia di pari opportunità, valutare l'impatto di nuove leggi, fare un'analisi di genere del bilancio dello Stato e della legge finanziaria secondo il modello del gender auditing ormai diffuso in molti Paesi europei. Dovrebbe, ovviamente, interloquire con i gruppi parlamentari e con il Governo. Si prevede che tale Commissione eserciti un'azione complessiva di mainstreaming, in sintonia con le Conferenze mondiali sulle donne e la normativa comunitaria.
      Pertanto, la presente proposta di legge prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare per le pari opportunità tra uomo e donna, composta da venti senatori o senatrici e da venti deputati o deputate, al fine di assicurare la piena realizzazione dei precetti di cui agli articoli 3, 51 e 117 della Costituzione, promuovendo l'uguaglianza tra i sessi e rimuovendo gli ostacoli limitativi della parità. La Commissione ha compiti di indirizzo e di controllo sulla attuazione concreta degli accordi internazionali e della legislazione relativa a tale materia; è suo compito elaborare le modifiche necessarie alla conformazione della legislazione nazionale e a tal fine formula proposte, promuove e svolge indagini, studi e ricerche sullo stato di attuazione della parità tra i sessi anche in relazione alle norme costituzionali, alle leggi ordinarie e alle norme comunitarie e internazionali. Inoltre, sollecita e promuove tutte le iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica.
      All'articolo 3 si sancisce che la Commissione sviluppa rapporti, in particolare con la Commissione nazionale per le pari opportunità fra uomo e donna, con gli organismi nazionali e regionali di parità, nonché con le associazioni e i movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Commissione parlamentare per le pari
opportunità tra uomo e donna).

      1. È istituita la Commissione parlamentare per le pari opportunità tra uomo e donna, di seguito denominata «Commissione», al fine di assicurare la piena realizzazione dei princìpi di cui agli articoli 3, 51 e 117 della Costituzione e di promuovere l'uguaglianza tra i sessi rimuovendo ogni discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne nonché ogni ostacolo di fatto limitativo della parità. La Commissione ha, in particolare, compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione degli accordi europei e internazionali e della legislazione sulla parità e sulle pari opportunità tra uomini e donne.
      2. La Commissione è composta da venti senatori o senatrici e da venti deputati o deputate nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      3. La Commissione elegge al proprio interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      4. La Commissione acquisisce informazioni, dati e documenti sui risultati conseguiti dalle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi, anche europei e internazionali, che si occupano di questioni attinenti alla realizzazione della parità tra i sessi e delle pari opportunità tra uomo e donna.
      5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula

 

Pag. 5

osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per valutare i risultati raggiunti nell'applicazione dei Programmi di azione adottati nelle Conferenze mondiali sulle donne e della normativa comunitaria, per individuare e rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, per raccomandare azioni future, per superare le discriminazioni di genere.

Art. 2.
(Compiti).

      1. La Commissione cura lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine dell'uguaglianza tra i sessi e suggerisce le iniziative necessarie per assicurare pari opportunità tra uomo e donna.
      2. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità e in relazione all'attività degli organismi, anche europei e internazionali, che si occupano dei problemi della parità:

          a) formula proposte per il coordinamento delle politiche sociali, economiche e culturali, al fine di realizzare la parità di diritti e di opportunità tra uomo e donna;

          b) formula proposte per il coordinamento delle iniziative riguardanti la parità, adottate dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, nonché per il coordinamento delle iniziative delle regioni e dei comuni, nel rispetto della loro autonomia;

          c) promuove e svolge indagini, studi e ricerche sullo stato di attuazione della parità tra i sessi, anche in relazione alle norme costituzionali e di legge ordinaria, nonché alle norme comunitarie e internazionali;

          d) segnala ai Presidenti dei due rami del Parlamento eventuali questioni o iniziative da assumere in materia di uguaglianza tra i sessi;

 

Pag. 6

          e) promuove, cura e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;

          f) sviluppa un'azione volta al conseguimento di una politica integrata di promozione dell'equilibrata rappresentanza dei sessi nei processi decisionali, promuovendo la partecipazione delle donne, al fine di accrescerne la presenza in termini sia quantitativi sia qualitativi, alla formulazione delle scelte programmatiche per la completa attuazione di tali politiche anche a livello europeo, all'adozione di misure di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita, nonché di politiche di valorizzazione delle competenze femminili; inoltre, incoraggia e sostiene iniziative e progetti, nazionali e locali, ispirati alle medesime finalità, realizzati da soggetti pubblici, parti sociali, organizzazioni non governative;

          g) cura i rapporti con analoghi organismi di rilievo parlamentare europei e internazionali.

Art. 3.
(Rapporti di collaborazione).

      1. La Commissione opera in piena autonomia e nell'esercizio delle sue funzioni sviluppa rapporti di collaborazione in particolare con:

          a) la rete delle Commissioni parlamentari per le pari opportunità tra donne e uomini dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo;

          b) il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          c) la Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna;

          d) gli organismi nazionali di parità;

          e) la rete degli organismi di parità delle regioni e degli enti territoriali;

 

Pag. 7

          f) le associazioni e i movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.

Art. 4.
(Spese).

      1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su