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PDL 1654

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1654



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SANTELLI, FEDELE

Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti

Presentata il 18 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - A circa tredici anni dall'approvazione della legge sull'elezione diretta dei sindaci è d'obbligo verificare il bilancio della nuova disciplina. L'elezione diretta spinge sempre più il sindaco a costruire un rapporto diretto con tutta la cittadinanza, spesso prescindendo dalle necessità della sua parte politica, per ottenere una legittimazione effettiva da parte di tutti i cittadini. Il divieto di terza candidatura, se comprensibile per non creare roccaforti di potere consolidato, però, e soprattutto nei centri minori, ha finito per costituire un limite. Infatti, l'impossibilità di una terza candidatura interrompe quella che può delinearsi come una buona amministrazione, nel caso in cui gli elettori volessero realmente proseguire l'esperienza amministrativa precedente, rischiando di «bruciare» esperienze e spesso giungendo al controsenso di indicazioni di sindaci «nuovi» solo di nome, ma che in realtà appaiono come spalle di «sindaci ombra». Occorre, infatti, considerare che il tipo d'impegno, le competenze e le capacità richieste per i sindaci non sono spesso rintracciabili facilmente all'interno di una comunità ristretta.
      Pertanto, si ritiene opportuno prevedere, per i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti (quei comuni per cui già la legge prevede diversa modalità di elezione, senza previsione del ballottaggio), la cancellazione del divieto del terzo mandato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti».

Art. 2.

      1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, siano stati eletti dopo avere già svolto due mandati consecutivi.


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