Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1581

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1581



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ADOLFO, MAZZONI

Istituzione in Casale Monferrato di una sezione distaccata della corte d'appello di Torino e di una corte di assise d'appello

Presentata il 3 agosto 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce il contenuto di un'analoga iniziativa della XIV legislatura (atto Camera n. 2365). Essa nasce dall'esigenza di sopperire allo stato di difficoltà della giustizia italiana addebitabile in parte all'organizzazione degli uffici e alla loro dislocazione sul territorio, spesso non rispondente alle esigenze di una moderna funzionalità e di un'efficace risposta alle esigenze degli utenti.
      In tale quadro si inserisce la situazione piemontese, di evidente problematicità, per una regione dove, a fronte di ben 1.206 comuni esiste una sola corte d'appello, quella di Torino, che è competente, tra l'altro, anche per la Valle d'Aosta. Lentezza del servizio e accumulo di un significativo arretrato di lavoro sono le inevitabili conseguenze, sempre meno accettabili da parte degli utenti e delle categorie interessate. Peraltro, ormai anche a livello istituzionale, matura la consapevolezza che le maggiori disfunzioni si registrano nelle grandi città - nella fattispecie è enorme il carico che grava sul capoluogo torinese - e si pone la necessità di una riorganizzazione delle strutture per l'amministrazione della giustizia che la renda più celere ed efficiente. Data l'ampiezza del territorio piemontese, con una popolazione che si aggira attorno ai 4 milioni di abitanti, la metà dei quali residenti nella provincia di Torino, si pone l'esigenza inderogabile di istituire una sezione distaccata della corte d'appello di Torino, nonché di una nuova corte di assise d'appello.
      La presente proposta di legge candida come sede di questa istituzione Casale
 

Pag. 2

Monferrato, attualmente sede di tribunale, in virtù di una serie di considerazioni, che di seguito si espongono.
      Esiste in primo luogo un non casuale precedente storico: fino ai primi decenni del secolo scorso Casale Monferrato fu sede della seconda corte d'appello del Piemonte con una giurisdizione molto vasta su varie province della regione, nonché sul territorio della Lomellina in Lombardia.
      Inoltre per la sua collocazione geografica, centrale nel Piemonte orientale, e per la presenza di valide infrastrutture di collegamento grazie alle quali Casale Monferrato appare baricentrica rispetto alle sedi dei tribunali indicate nella proposta di legge, tutte riconducibili in un raggio di circa 50 chilometri dalla città monferrina.
      Questa scelta potrebbe vedere, inoltre, la possibilità di un riutilizzo importante e funzionale di un patrimonio pubblico rilevante (le strutture della ex-caserma «Nino Bixio») come sede della nuova istituzione così come individuato dal comitato promotore casalese per l'istituzione della corte d'appello.
      Lo stabile, non più utilizzato dall'esercito solo dal 1998, presenta caratteristiche congrue sia in termini di spazi degli edifici, sia per la disponibilità di parcheggi, sia per l'accessibilità rispetto ai collegamenti autostradali.
      Inoltre, va sottolineato come Casale Monferrato con il limitrofo Vercellese, Biellese e Valenzano sia collocata in un'area di grande dinamismo ad alto sviluppo industriale con conseguenti procedimenti di contenziosi civili che attualmente, come tutti gli altri in Piemonte, ingorgano la corte d'appello di Torino.
      L'istituzione ad Alessandria della scuola forense solleciterebbe, inoltre, la creazione di una sinergia virtuosa con la istituzione di una sezione distaccata della corte d'appello di Torino e di una corte di assise d'appello in Casale Monferrato che insiste nello stesso territorio provinciale.
      Le esposte motivazioni supportano, a parere dei proponenti, in modo efficace la scelta di Casale Monferrato come sede dell'istituenda sezione distaccata della corte d'appello di Torino e di una corte di assise d'appello per una riorganizzazione degli uffici giudiziari congrua alla realtà piemontese, ancorché Casale Monferrato non sia capoluogo di provincia: la rilevanza della sua storia, la dinamicità del suo tessuto produttivo, la validità delle sue infrastrutture, la rete di relazioni con l'intero territorio indicato esaltano la centralità della sua collocazione in grado di essere naturale punto di riferimento per tutto il Piemonte orientale.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita in Casale Monferrato una sezione distaccata della corte d'appello di Torino, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Casale Monferrato, di Acqui Terme, di Alessandria, di Asti, di Biella, di Novara, di Tortona e di Vercelli.

Art. 2.

      1. È istituita in Casale Monferrato una corte di assise d'appello, nella cui circoscrizione è compreso il circolo della corte di assise di Casale Monferrato.

Art. 3.

      1. Il Ministro della giustizia determina, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2 rivedendo le piante organiche di altri uffici.

Art. 4.

      1. Il Ministro della giustizia determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 5.

      1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti

 

Pag. 4

dinanzi alla corte d'appello di Torino e appartenenti per ragioni di territorio alla competenza della sezione distaccata della corte d'appello di Torino con sede in Casale Monferrato, ovvero della corte di assise d'appello di Casale Monferrato, sono devoluti alla cognizione di tali uffici.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili di vecchio rito già rimesse al collegio, ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, e a quelle di nuovo rito dopo la precisazione delle conclusioni, ai procedimenti penali nei quali è già stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti nonché agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su