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PDL 1574

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1574



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BALDELLI, LA LOGGIA

Disposizioni per la destinazione delle somme derivanti dalle sanzioni per violazioni dei limiti di velocità accertate con «autovelox» al Fondo di garanzia per le vittime della strada

Presentata il 2 agosto 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira ad incrementare le risorse del Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e attualmente disciplinato dall'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, attraverso i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni dei limiti di velocità, accertate con strumenti di rilevazione automatica (autovelox).
      Lo scopo del Fondo è di intervenire ogni volta che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo o natante non identificato, non coperto da assicurazione o assicurato presso un'impresa in stato di liquidazione coatta amministrativa, ovvero rubato. Giurisprudenza e dottrina prevalenti sono dell'avviso che l'obbligazione gravante sul Fondo di garanzia non abbia natura di indennizzo, bensì di risarcimento. Ne consegue che il Fondo copre non solo i danni patrimoniali patiti dal danneggiato a seguito del sinistro, ma anche quelli non patrimoniali.
      La proposta di legge, è, inoltre, diretta ad evitare che gli enti locali deputati a riscuotere i proventi delle sanzioni comminate per infrazioni al codice della strada, nei tratti stradali di propria competenza, e in particolare i piccoli comuni, siano incentivati, per pure ragioni di bilancio, ad applicare in maniera accanita e punitiva, con conseguente penalizzazione per gli automobilisti, quanto previsto dal vigente codice della strada in materia di accertamento con strumenti di rilevazione automatica delle violazioni dei limiti di velocità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni dei limiti di velocità di cui agli articoli 141 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e accertate con strumenti di rilevazione automatica della velocità dagli organi di polizia stradale, compresi i corpi e i servizi di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, confluiscono nel Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.


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