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PDL 1550

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1550



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PICANO, FABRIS

Disposizioni per l'adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra e dell'indennità di assistenza e di superinvalidità in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio e dei loro superstiti

Presentata il 1o agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Sentiamo il dovere di riproporre all'attenzione del Parlamento un problema che si trascina da circa sessant'anni: quello dei grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da cecità bilaterale assoluta, infermità ritenuta la più grave dall'Organizzazione mondiale della sanità.
      Sono circa settecento i casi di ciechi assoluti, circa centocinquanta quelli in cui alla cecità si aggiunge l'amputazione di un arto e, infine, circa trenta casi quelli di cecità bilaterale assoluta con l'amputazione degli arti superiori od inferiori, a cui vanno aggiunte altre infermità vicarianti o interdipendenti, come, ad esempio: sordità bilaterale; disturbi nervosi; disfunzioni cardiocircolatorie; osteoporosi; artrosi; gravi disturbi all'apparato gastroenterico.
      Questi grandi invalidi plurimutilati, oltre alla normale assistenza in qualsiasi momento del giorno e della notte, per le normali esigenze della vita, necessitano di una quotidiana assistenza sanitaria di tipo infermieristico e fisioterapico a cui vanno aggiunti continui controlli medico-specialistici, che assorbono la maggior parte dell'assegno di pensione. Il Parlamento, con la legge n. 533 del 1981, ha distinto il risarcimento dell'infermità dai costi dell'assistenza o dell'accompagnamento.
      Tenuto conto di tale distinzione e della necessità di venire incontro ai molteplici bisogni collegati alla situazione di invalidità, la presente proposta di legge prevede:

          1) il raddoppio dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

          2) l'aumento del 25 per cento dell'assegno di superinvalidità previsto dalla

 

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tabella E e dell'assegno di cumulo previsto dalla tabella F allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

      Ai grandi invalidi di guerra e per servizio con due superinvalidità (cecità bilaterale assoluta e permanente con amputazione delle due mani), quando si accompagna una terza infermità vicariante (come ad esempio la sordità bilaterale), viene a mancare un'altra funzione organica. Ciò è riconosciuto dal citato testo unico, nel paragrafo: «Criteri per applicazione delle tabelle A, B ed E», alla lettera f), ultimo capoverso, ma non viene previsto il risarcimento.
      Altro grave problema rimasto irrisolto è la reversibilità della pensione al coniuge superstite e agli orfani che hanno assistito il grande invalido. L'assegno percepito dalle vedove, previsto dalla tabella G annessa al medesimo testo unico, è ormai divenuto una cifra dal solo valore simbolico. A queste donne eroiche che condividono tutte le sofferenze del grande invalido di guerra e per servizio si deve permettere di vivere dignitosamente anche dopo la scomparsa del coniuge.
      Pertanto si propone la concessione, nella misura del 60 per cento, degli assegni previsti dalla tabella C, dalla tabella E e dalla tabella F annesse al citato testo unico, goduti dal grande invalido; per gli orfani che convivono e che coadiuvano all'assistenza, rinunciando alla loro libertà e al loro avvenire, è prevista analoga concessione, ma in una misura ridotta pari al 30 per cento dei medesimi assegni.
      Si propone, inoltre, che l'indennità integrativa speciale erogata a favore degli invalidi per servizio, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, e successive modificazioni, venga concessa anche agli invalidi di guerra a titolo di risarcimento, assorbendo l'assegno ad personam che era previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, successivamente abrogati.
      L'onere per l'attuazione della presente proposta di legge non comporterebbe alcuna spesa aggiuntiva a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto potrebbe essere coperto destinando una minima parte del residuo attivo, dovuto al naturale decremento della categoria, di cui al capitolo 1316 dell'unità previsionale di base 2.1.2.3 «Pensioni di guerra» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, essendo passati oltre sessant'anni dall'ultima guerra; pertanto, auspichiamo che il presente provvedimento sia approvato con sollecitudine, anche prevedendo una eventuale delega al Governo sulla base dei princìpi e criteri direttivi contenuti nel medesimo provvedimento.
      È un doveroso riconoscimento per questi benemeriti cittadini che hanno donato alla Patria parti integranti della loro vita, ai quali il Parlamento deve riconoscere lo stato di necessità per le loro esigenze di vita e quindi garantire una sicurezza economica che permetta loro di vivere degnamente.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Adeguamento dell'assegno di superinvalidità e dell'assegno per cumulo d'infermità).

      1. Gli assegni di superinvalidità previsti dalla tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978», sono unificati in un unico assegno il cui importo è pari al valore dell'assegno più alto previsto dalla medesima tabella aumentato del 25 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2007.
      2. Gli importi dell'assegno per cumulo d'infermità previsto dalla tabella F annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo rideterminati dall'allegato II annesso alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 25 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2007 e di un ulteriore 25 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Art. 2.
(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per i grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata dalla perdita delle due mani o dei due piedi o affetti dall'amputazione dei quattro arti).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è inserito il seguente:

      «1-bis. Ai grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata da altra invalidità contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis della tabella E

 

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annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, quando sussiste una terza infermità ascrivibile alle prime cinque categorie della tabella A annessa al medesimo testo unico, e successive modificazioni, l'indennità di accompagnamento aggiuntiva è concessa in misura doppia a quella prevista».

Art. 3.
(Trattamento economico per le vedove, i vedovi e gli orfani dei grandi invalidi di guerra, dei caduti in guerra e per servizio).

      1. Alle vedove e ai vedovi dei grandi invalidi di guerra o per servizio ascritti alla tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, con decorrenza dal 1o gennaio 2007, è liquidato d'ufficio, in aggiunta al trattamento loro spettante, un assegno supplementare nella misura del 60 per cento degli assegni previsti dalla tabella C, dalla tabella E e dalla tabella F annesse al medesimo testo unico di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purché la vedova o il vedovo abbiano convissuto con il dante causa e gli abbiano prestato assistenza.
      2. Agli orfani che hanno convissuto o prestato assistenza al grande invalido di guerra o per servizio di cui al comma 1, all'atto del decesso del genitore è concesso, a domanda, a decorrere dal 1o gennaio 2007, un assegno pari al 30 per cento degli importi degli assegni previsti dalla tabella C, dalla tabella E e dalla tabella F annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, di cui in vita usufruiva il grande invalido.

Art. 4.
(Modifiche alla tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978).

      1. Alla tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della

 

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Repubblica n. 915 del 1978, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera E) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «5-bis) Sordità bilaterale superiore all'80 per cento quando si accompagni a due superinvalidità già ascritte alla lettera A), numero 1), e alla lettera A-bis), numero 1), la perdita anatomica di ambedue gli occhi e delle due mani»;

          b) alla lettera H) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «5-bis) Disturbi nervosi di tipo depressivo, osteoporosi e artrosi alla colonna vertebrale, ipertiroidismo, disturbi all'apparato digerente con infiammazione del colon, amputazione di una mano o di un piede o mancata funzione di un arto, qualora ciascuna di tali infermità accompagni una superinvalidità già iscritta ai numeri 1), 2) e 3) della lettera A)».

Art. 5.
(Adeguamenti degli importi per i grandi invalidi di prima categoria).

      1. Gli importi pensionistici spettanti ai grandi invalidi di prima categoria previsti dalla tabella C annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, rideterminati dall'allegato III annesso alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 20 per cento con decorrenza dal 1o gennaio 2007. Qualora il grande invalido sia affetto da una seconda infermità, ascrivibile entro la quinta categoria della citata tabella C, l'aumento è del 40 per cento sempre a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie e di attuazione).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 11.500.000 euro, si provvede per l'anno 2007 e seguenti, mediante l'utilizzazione degli importi

 

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previsti dal capitolo 1316 dell'unità previsionale di base 2.1.2.3 «Pensioni di guerra» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. I benefìci economici previsti dalla presente legge sono corrisposti d'ufficio dalle competenti direzioni provinciali che hanno in carica la partita di pensione del grande invalido, a decorrere dal 1o gennaio 2007.
      4. Ai benefìci economici previsti dalla presente legge si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.


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