|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 1550 |
1) il raddoppio dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;
2) l'aumento del 25 per cento dell'assegno di superinvalidità previsto dalla
Ai grandi invalidi di guerra e per servizio con due superinvalidità (cecità bilaterale assoluta e permanente con amputazione delle due mani), quando si accompagna una terza infermità vicariante (come ad esempio la sordità bilaterale), viene a mancare un'altra funzione organica. Ciò è riconosciuto dal citato testo unico, nel paragrafo: «Criteri per applicazione delle tabelle A, B ed E», alla lettera f), ultimo capoverso, ma non viene previsto il risarcimento.
Altro grave problema rimasto irrisolto è la reversibilità della pensione al coniuge superstite e agli orfani che hanno assistito il grande invalido. L'assegno percepito dalle vedove, previsto dalla tabella G annessa al medesimo testo unico, è ormai divenuto una cifra dal solo valore simbolico. A queste donne eroiche che condividono tutte le sofferenze del grande invalido di guerra e per servizio si deve permettere di vivere dignitosamente anche dopo la scomparsa del coniuge.
Pertanto si propone la concessione, nella misura del 60 per cento, degli assegni previsti dalla tabella C, dalla tabella E e dalla tabella F annesse al citato testo unico, goduti dal grande invalido; per gli orfani che convivono e che coadiuvano all'assistenza, rinunciando alla loro libertà e al loro avvenire, è prevista analoga concessione, ma in una misura ridotta pari al 30 per cento dei medesimi assegni.
Si propone, inoltre, che l'indennità integrativa speciale erogata a favore degli invalidi per servizio, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, e successive modificazioni, venga concessa anche agli invalidi di guerra a titolo di risarcimento, assorbendo l'assegno ad personam che era previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, successivamente abrogati.
L'onere per l'attuazione della presente proposta di legge non comporterebbe alcuna spesa aggiuntiva a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto potrebbe essere coperto destinando una minima parte del residuo attivo, dovuto al naturale decremento della categoria, di cui al capitolo 1316 dell'unità previsionale di base 2.1.2.3 «Pensioni di guerra» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, essendo passati oltre sessant'anni dall'ultima guerra; pertanto, auspichiamo che il presente provvedimento sia approvato con sollecitudine, anche prevedendo una eventuale delega al Governo sulla base dei princìpi e criteri direttivi contenuti nel medesimo provvedimento.
È un doveroso riconoscimento per questi benemeriti cittadini che hanno donato alla Patria parti integranti della loro vita, ai quali il Parlamento deve riconoscere lo stato di necessità per le loro esigenze di vita e quindi garantire una sicurezza economica che permetta loro di vivere degnamente.
1. Gli assegni di superinvalidità previsti dalla tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978», sono unificati in un unico assegno il cui importo è pari al valore dell'assegno più alto previsto dalla medesima tabella aumentato del 25 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2007.
2. Gli importi dell'assegno per cumulo d'infermità previsto dalla tabella F annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo rideterminati dall'allegato II annesso alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 25 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2007 e di un ulteriore 25 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2008.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata da altra invalidità contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis della tabella E
1. Alle vedove e ai vedovi dei grandi invalidi di guerra o per servizio ascritti alla tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, con decorrenza dal 1o gennaio 2007, è liquidato d'ufficio, in aggiunta al trattamento loro spettante, un assegno supplementare nella misura del 60 per cento degli assegni previsti dalla tabella C, dalla tabella E e dalla tabella F annesse al medesimo testo unico di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purché la vedova o il vedovo abbiano convissuto con il dante causa e gli abbiano prestato assistenza.
2. Agli orfani che hanno convissuto o prestato assistenza al grande invalido di guerra o per servizio di cui al comma 1, all'atto del decesso del genitore è concesso, a domanda, a decorrere dal 1o gennaio 2007, un assegno pari al 30 per cento degli importi degli assegni previsti dalla tabella C, dalla tabella E e dalla tabella F annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, di cui in vita usufruiva il grande invalido.
1. Alla tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della
a) alla lettera E) è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«5-bis) Sordità bilaterale superiore all'80 per cento quando si accompagni a due superinvalidità già ascritte alla lettera A), numero 1), e alla lettera A-bis), numero 1), la perdita anatomica di ambedue gli occhi e delle due mani»;
b) alla lettera H) è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«5-bis) Disturbi nervosi di tipo depressivo, osteoporosi e artrosi alla colonna vertebrale, ipertiroidismo, disturbi all'apparato digerente con infiammazione del colon, amputazione di una mano o di un piede o mancata funzione di un arto, qualora ciascuna di tali infermità accompagni una superinvalidità già iscritta ai numeri 1), 2) e 3) della lettera A)».
1. Gli importi pensionistici spettanti ai grandi invalidi di prima categoria previsti dalla tabella C annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, rideterminati dall'allegato III annesso alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 20 per cento con decorrenza dal 1o gennaio 2007. Qualora il grande invalido sia affetto da una seconda infermità, ascrivibile entro la quinta categoria della citata tabella C, l'aumento è del 40 per cento sempre a decorrere dal 1o gennaio 2007.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 11.500.000 euro, si provvede per l'anno 2007 e seguenti, mediante l'utilizzazione degli importi
|