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PDL 1616

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1616



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE ZULUETA, BOATO, CANCRINI, D'ANTONA,
CAMILLO PIAZZA, SAMPERI

Nuove norme in materia di disciplina del sistema delle comunicazioni audiovisive e sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

Presentata il 6 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - In base alla Costituzione della Repubblica italiana, ogni individuo ha il diritto a essere informato sugli eventi politici, sociali e culturali in modo libero, plurale e obiettivo.
      Per garantire questo diritto occorre dunque tutelare la libertà di espressione e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nella consapevolezza che l'informazione e la comunicazione sono beni essenziali su cui si fonda lo spazio pubblico di ogni democrazia, e non possono pertanto essere lasciati né al mero gioco del mercato né al controllo diretto dei partiti politici.
      La presente proposta di legge detta nuove norme che riguardano l'intero sistema della comunicazione radiotelevisiva, sia pubblica che privata, basandosi sul principio che ogni trasmissione al pubblico di contenuti audiovisivi assolve una missione di interesse generale.
      Al fine di attuare questo principio, la presente proposta di legge prevede l'istituzione di un organismo, il Consiglio per le comunicazioni audiovisive, in cui sono rappresentate in modo paritetico le principali istanze politiche, sociali e culturali del Paese.
      Il Consiglio ha il compito di fornire gli indirizzi fondamentali all'intero sistema delle comunicazioni.
      In particolare, nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, che nel mondo delle comunicazioni è e rimane il punto di riferimento imprescindibile della collettività,
 

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il Consiglio nomina i vertici della concessionaria del servizio pubblico, selezionati mediante concorsi pubblici non in base ad appartenenze politiche, ma alla professionalità e all'indipendenza. I membri del consiglio di amministrazione eleggeranno al loro interno il presidente della RAI e ne nomineranno il direttore generale. Il consiglio di amministrazione diventerà in tal modo un organo tecnico e indipendente, con funzioni esclusivamente gestionali.
      Con le stesse procedure adottate per la nomina dei vertici della RAI, il Consiglio procederà a nominare i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, assicurando così anche in questo caso i criteri della selezione trasparente, dell'indipendenza e del massimo di qualificazione.
      Le funzioni di indirizzo del Consiglio nei confronti della concessionaria pubblica si concretizzano nel contratto di servizio, che dovrà specificare gli obblighi a cui deve sottostare la RAI in attuazione dei princìpi generali che governano il servizio pubblico. La funzione di indirizzo è però esercitata dal Consiglio con riferimento a tutto il sistema delle comunicazioni, quindi anche nei confronti dell'emittenza privata, mediante l'invio di raccomandazioni vincolanti che l'Autorità di garanzia e vigilanza dovrà poi rendere esecutive.
      Tra gli strumenti introdotti dalla proposta di legge per tutelare il valore fondamentale del pluralismo dell'informazione, a prescindere dalle garanzie della concorrenzialità dei mercati, vi è, con riferimento ai programmi radiotelevisivi, il limite della quota di ascolto, fissato al 30 per cento.
      Riguardo alla struttura e ai compiti della RAI, la proposta prevede una chiara distinzione fra la missione di servizio pubblico svolta dalla concessionaria e le sue attività commerciali. Le strutture dell'azienda destinate esclusivamente alla realizzazione della missione di servizio pubblico saranno finanziate principalmente dal canone e avranno un affollamento pubblicitario minore. Quelle invece a maggiore vocazione commerciale saranno finanziate esclusivamente dalla pubblicità e saranno soggette agli stessi indici di affollamento pubblicitario fissati per l'emittenza privata.
      La proposta di legge assegna alla RAI un ruolo guida nella transizione ai nuovi contenuti digitali, concentrandosi non tanto sullo sviluppo di costose infrastrutture, quanto piuttosto sull'elaborazione di nuovi contenuti di qualità. A questo scopo, la RAI dovrà puntare su tutti i mezzi tecnici di distribuzione che consentano lo sviluppo dei contenuti più innovativi, per garantire ai cittadini un uso consapevole e attivo dei mezzi di comunicazione di massa. I nuovi servizi e contenuti dovranno essere resi disponibili a vantaggio della collettività, secondo modalità di accesso il più possibile ampie e universali.
      Sul fronte della tecnologia, la nuova legge mira a creare infrastrutture aperte e a promuovere solo i sistemi di accesso ai contenuti digitali che non abbiano l'effetto di legare l'utente finale a una determinata tecnologia né a un determinato operatore.
      Per garantire il pluralismo complessivo del sistema delle comunicazioni, l'accesso al mercato da parte di qualunque fornitore di contenuti è regolato con procedura pubblica tramite l'assegnazione diretta di licenze individuali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi fondamentali).

      1. Ai sensi degli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione, ogni individuo ha il diritto fondamentale e inviolabile all'informazione sugli eventi della vita sociale, politica e culturale in modo pluralistico e rispettoso dei diritti fondamentali della persona. Tale diritto comprende, in particolare, la libertà di formazione delle proprie convinzioni morali, sociali, politiche, religiose e culturali in genere, nonché la libertà di manifestazione delle proprie opinioni mediante tutti i mezzi di comunicazione.
      2. La comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi, mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica, che include anche le attività di emittente televisiva e di fornitore di contenuti come definite dalla normativa vigente, effettuata da parte di qualunque soggetto pubblico o privato, costituisce servizio che assolve missione di interesse generale secondo i seguenti princìpi fondamentali:

          a) la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere;

          b) la garanzia della libertà e del pluralismo nella comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi;

          c) l'obiettività, la completezza e l'imparzialità delle trasmissioni a contenuto informativo, anche parziale;

          d) l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;

          e) la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale.

 

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      3. I princìpi di cui al comma 2 si realizzano nel rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione, dalle norme comunitarie e da quelle internazionali vigenti nell'ordinamento italiano, in particolare della dignità della persona, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore.
      4. Il diritto all'informazione e alla comunicazione al pubblico è riconosciuto a tutti i soggetti legittimamente esercenti attività di comunicazione audiovisiva. Tale diritto comprende, tra l'altro, l'autorizzazione all'accesso alle manifestazioni e agli eventi d'interesse della collettività e alla diffusione in diretta, alla registrazione, alla rielaborazione e alla cessione dei prodotti e servizi audiovisivi realizzati attraverso i diversi mezzi di comunicazione esistenti. Restano ferme le ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare quelle concernenti il diritto d'autore, la tutela della personalità e i titoli abilitativi all'attività di comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi.

Art. 2.
(Consiglio per le comunicazioni
audiovisive).

      1. È istituito il Consiglio per le comunicazioni audiovisive, di seguito denominato «Consiglio», quale organismo rappresentativo delle istanze politiche, sociali e culturali del Paese. Il Consiglio determina, secondo i princìpi fondamentali di cui all'articolo 1, gli indirizzi generali del sistema delle comunicazioni audiovisive e contribuisce alla loro attuazione.
      2. Il Consiglio è composto da ventuno membri, di cui sette sono indicati dai Presidenti delle due Camere, di intesa tra loro, tra i rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari, nel rispetto del principio di parità di trattamento tra uomo e donna, tre sono indicati, rispettivamente, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia.

 

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      3. I restanti undici membri sono individuati sulla base di elenchi relativi a ciascuna categoria, secondo la seguente ripartizione:

          a) due in rappresentanza dei sindacati, di cui almeno uno in rappresentanza dei lavoratori dell'informazione;

          b) due in rappresentanza degli imprenditori, di cui uno appartenente alla categoria dei piccoli imprenditori;

          c) due in rappresentanza degli artisti interpreti e esecutori;

          d) uno in rappresentanza del terzo settore;

          e) uno in rappresentanza degli autori di opere letterarie;

          f) uno in rappresentanza delle associazioni rappresentative di consumatori e di tutela dei minori;

          g) uno in rappresentanza delle associazioni rappresentative di utenti radiotelevisivi;

          h) uno in rappresentanza del mondo della ricerca scientifica e universitaria.

      4. All'interno di ciascuno degli elenchi di cui al comma 3, i soggetti che vi sono compresi eleggono i membri del Consiglio relativi alla loro categoria attraverso accordi o decisioni assembleari. In caso di mancata elezione entro il termine di un mese dalla data di indizione della procedura di elezione, si procede per sorteggio. In deroga a quanto previsto dal comma 5, la durata in carica del rappresentante designato per sorteggio è di due anni. Alla scadenza del mandato si procede a nuovo sorteggio, fermo restando il rinnovo delle procedure di elezione alla scadenza naturale del Consiglio, come determinata ai sensi del comma 5.
      5. Il Consiglio dura in carica sei anni, fermo restando quanto disposto dai periodi secondo e terzo del comma 4.
      6. Il Consiglio, salvo quanto disposto ai commi 8, 9 e 10, assume le proprie

 

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deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
      7. Il Consiglio ha le seguenti funzioni:

          a) con riferimento alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 3:

              1) nomina i componenti del consiglio di amministrazione, con la procedura e le maggioranze di cui al comma 8;

              2) esprime parere obbligatorio e vincolante sul contratto di servizio nazionale e sui contratti di servizio regionali e provinciali;

              3) verifica la rispondenza dell'operato del consiglio di amministrazione al contratto di servizio e agli indirizzi editoriali;

              4) riceve la relazione annuale del consiglio di amministrazione sul perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico della concessionaria, di cui all'articolo 3, comma 4, terzo periodo, dandone ampia pubblicità;

              5) revoca il consiglio di amministrazione, con la procedura, le maggioranze e per i motivi di cui al comma 9;

              6) applica la disciplina vigente in materia di programmi di informazione e comunicazione politica, adottando i relativi regolamenti attuativi;

              7) riceve le istanze degli utenti relative alle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

          b) con riferimento al sistema delle comunicazioni audiovisive al pubblico nel suo complesso, il Consiglio:

              1) vigila sull'assolvimento della missione di interesse generale di cui all'articolo 1, comma 2, anche con l'emanazione di raccomandazioni vincolanti destinate ai soggetti che svolgono l'attività di fornitori di contenuti audiovisivi. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

 

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sanziona gli inadempimenti alle raccomandazioni di cui al presente numero;

              2) elabora le linee guide per la definizione della guida elettronica dei programmi generale;

              3) esercita le altre competenze previste dalla presente legge.

      8. Il Consiglio nomina i componenti del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo mediante procedura di selezione attuata secondo criteri di pubblicità, obiettività e non discriminazione, predisponendo un disciplinare che tenga conto dell'indipendenza, delle competenze e dell'esperienza nel settore delle comunicazioni. I candidati presentano al Consiglio apposita domanda corredata di curriculum vitae. Il consiglio nomina al suo interno un comitato composto da cinque membri, il quale seleziona le domande, effettua pubbliche audizioni dei candidati risultati idonei e redige una graduatoria finale motivata. All'esito di tale procedura il Consiglio, a maggioranza di due terzi, delibera la nomina dei membri del consiglio di amministrazione. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
      9. Il Consiglio, in caso di gravi e palesi violazioni degli obblighi previsti nel contratto di servizio nazionale stipulato tra la società concessionaria e il Ministero delle comunicazioni, nonché, su proposta delle regioni e degli enti locali interessati, nei contratti di servizio regionali e provinciali, può deliberare, a maggioranza di due terzi, la revoca del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Con la stessa procedura, su proposta della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio può revocare per gravi motivi l'incarico ai singoli membri del consiglio di amministrazione.
      10. Il Consiglio nomina i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, incluso il presidente, i quali restano in carica per sei anni, con le

 

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medesime procedure e maggioranze di cui al comma 8.
      11. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dalla data di prima costituzione del Consiglio.

Art. 3.
(Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo).

      1. Il servizio pubblico radiotelevisivo si caratterizza per una programmazione improntata agli interessi e ai valori della collettività, basata sui princìpi fondamentali di cui all'articolo 1. In particolare, esso provvede:

          a) alla diffusione di produzioni informative, culturali, di carattere formativo ed educativo, sportive, cinematografiche e di intrattenimento, specializzate per i minori, per gli italiani residenti all'estero, per le minoranze linguistiche e per la valorizzazione delle produzioni audiovisive nazionali ed europee;

          b) all'estensione alla collettività dei vantaggi dell'evoluzione tecnologica, anche al fine di eliminare o prevenire disparità fra cittadini appartenenti a diverse fasce sociali o zone geografiche, realizzando contenuti audiovisivi digitali innovativi e che tengano conto delle diverse modalità di fruizione e di comunicazione rese possibili dalle nuove tecnologie, anche allo scopo di sviluppare nei cittadini, attraverso una ampia diffusione dell'interattività, l'abitudine a una scelta individuale dei contenuti e a una più attiva partecipazione al mondo della comunicazione dell'informazione;

          c) alla promozione dello sviluppo della fruizione e della comunicazione dei contenuti digitali di cui alla lettera b) su tutte le reti di comunicazione elettronica, al fine di assicurarne la più ampia accessibilità;

 

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          d) allo sviluppo delle nuove tecnologie di trasmissione e diffusione esclusivamente nei limiti di quanto previsto nel contratto di servizio nazionale.

      2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla società Rai-Radiotelevisione italiana Spa, la quale, nella forma di holding, partecipa, tra l'altro:

          a) a una o più società che gestiscono reti radiotelevisive in tecnica analogica, sino alla data di completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, e che successivamente forniscono almeno due programmi diffusi o trasmessi in tecnica digitale in ambito nazionale liberamente accessibili agli utenti mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica e senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli relativi al canone di abbonamento. Tali canali o programmi possono raccogliere proventi pubblicitari nei limiti del 40 per cento del totale ricavato dal canone, fermo restando un limite di affollamento orario pari al 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione e al 5 per cento di ogni ora. Le società di cui al presente comma per le attività in esso indicate sono destinatarie dell'intero importo del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo;

          b) a una o più società che gestiscono, nei limiti previsti dalla normativa sul divieto di posizioni lesive del pluralismo di cui all'articolo 4, nonché della normativa vigente per la radiodiffusione televisiva privata relativa agli indici di affollamento pubblicitario, attività radiotelevisive multimediali e di telecomunicazioni anche in ambito internazionale. Le società di cui alla presente lettera gestiscono inoltre la commercializzazione delle produzioni audiovisive della società concessionaria del servizio pubblico, ivi inclusi i nuovi prodotti o servizi anche multimediali e interattivi, nonché gli archivi della società di cui alla lettera a).

      3. La società concessionaria, previo parere obbligatorio del Consiglio, definisce

 

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un piano per favorire le sinergie tra le diverse attività del servizio pubblico, per la ripartizione delle risorse umane e per l'utilizzo degli immobili e delle infrastrutture trasmissive. Il piano deve prevedere fra l'altro la destinazione di adeguate risorse economiche alla ricerca, alla sperimentazione tecnologica e di prodotto e alla produzione audiovisiva, nonché l'impegno della società concessionaria in attività di formazione e di istruzione ai diversi livelli scolastici, universitari e post-universitari.
      4. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto da cinque membri, nominati mediante deliberazione del Consiglio per le comunicazioni audiovisive ai sensi dell'articolo 2, comma 8. Il consiglio di amministrazione, a maggioranza dei suoi membri, elegge al suo interno il presidente e nomina il direttore generale, mediante procedura di selezione attuata secondo criteri di pubblicità, obiettività e non discriminazione, predisponendo un disciplinare che tenga conto dell'indipendenza, delle competenze e dell'esperienza, a livello manageriale, nel settore delle comunicazioni. Annualmente, il consiglio di amministrazione presenta al Consiglio per le comunicazioni audiovisive una relazione sul perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico della concessionaria.

Art. 4.
(Norme a tutela
del pluralismo informativo).

      1. Sono vietati la costituzione e il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo informativo come definite dal presente articolo.
      2. Realizza una posizione lesiva del pluralismo informativo il fatto che i contenuti audiovisivi, in formato analogico o digitale, comunicati al pubblico mediante reti di comunicazione elettronica attribuibili a una impresa, anche attraverso soggetti controllati o collegati, raggiungano

 

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nella media annuale, attraverso qualsiasi rete di comunicazione elettronica, una quota di audience nazionale pari al 35 per cento.
      3. Realizza altresì una posizione lesiva del pluralismo informativo il fatto che una impresa, anche attraverso soggetti controllati o collegati, raggiunga nella diffusione di contenuti audiovisivi di cui al comma 2, attraverso qualsiasi rete di comunicazione elettronica, una quota di audience nazionale pari al 30 per cento, qualora tale impresa raggiunga una percentuale di pubblico nazionale pari al 35 per cento in almeno uno ovvero nel complesso dei mercati dei media affini, come definiti dal comma 5.
      4. Sono escluse dal computo della media annuale della quota di audience di cui ai commi 2 e 3 le quote di ascolto relative alle parti di programmazione la cui responsabilità editoriale sia affidata interamente a persone fisiche o giuridiche indipendenti dal fornitore di contenuti audiovisivi di cui si calcolano le quote di ascolto medesime.
      5. Ai fini del comma 3, si considerano media affini: le attività di diffusione radiofonica; l'editoria di quotidiani e periodici; l'editoria elettronica, anche per il tramite di INTERNET; la diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
      6. Il Consiglio verifica ogni tre anni l'attualità dell'elencazione di cui al comma 5 e, qualora lo reputi necessario, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta una relazione al Parlamento contenente proposte di modifica della medesima elencazione alla luce degli sviluppi tecnologici e delle abitudini degli utenti finali, tenendo conto dei seguenti parametri:

          a) capacità di ciascun mezzo di comunicazione di influenzare la formazione delle opinioni, anche alla luce del contenuto informativo eventualmente espresso e delle sue forme e modalità di comunicazione;

 

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          b) capacità di influenzare la cultura, le abitudini e gli stili di vita;

          c) costi e modalità tecniche di accesso e fruizione di ciascun mezzo di comunicazione.

      7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Consiglio, affida a uno o più soggetti privati la rilevazione della percentuale di pubblico raggiunto attraverso i contenuti audiovisivi diffusi o trasmessi mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica, nonché dei contenuti diffusi, trasmessi o distribuiti attraverso i media affini. Il soggetto o i soggetti privati di cui al primo periodo devono:

          a) presentare una composizione societaria in cui nessun soggetto che svolga attività di comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi ovvero sia concessionario di pubblicità radiotelevisiva possa esercitare il controllo, singolarmente o congiuntamente, anche attraverso soggetti controllati o collegati alla medesima;

          b) adottare metodologie statistiche di rilevamento elaborate con il parere favorevole di almeno tre esperti di chiara fama in materia di scienze statistiche e che contemplino il rilevamento degli ascolti tenendo in considerazione tutti i mezzi di distribuzione e diffusione dei programmi televisivi, su frequenze terrestri, via cavo o via satellite, nonché i media affini, eventualmente attraverso apposite convenzioni con gli enti di rilevazione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

          c) fornire tempestivamente al Consiglio e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati da essi richiesti;

          d) presentare una relazione annuale da trasmettere al Parlamento, al Consiglio e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 ottobre di ogni anno.

 

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      8. Realizzano altresì una posizione lesiva del pluralismo informativo:

          a) le imprese titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o comunque esercenti attività radiotelevisiva a qualsiasi titolo in ambito nazionale, le quali, anche attraverso soggetti controllati o collegati alle medesime, raccolgano proventi per una quota superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale, riferito alle trasmissioni via etere terrestre anche in forma codificata. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, televendite e sponsorizzazioni, convenzioni con soggetti pubblici e offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione;

          b) le imprese che comunque detengano, anche attraverso soggetti controllati o collegati, partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dei media affini, e raccolgano, sommando i ricavi dei due settori, proventi superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, televendite e sponsorizzazioni, convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie e diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico. È fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici, fermo il rispetto dei limiti per singolo settore.

      9. Qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, anche a seguito di segnalazione del Consiglio, che un'impresa si trovi in posizione lesiva del pluralismo informativo, ai sensi dei commi 2, 3 e 8, interviene affinché tale posizione sia sollecitamente rimossa, proponendo all'impresa la rinuncia a quote di partecipazione in società ad essa attribuibili,

 

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ovvero, limitatamente ai casi di cui al comma 8, la riduzione della quota di proventi raccolti, nella misura necessaria a non superare le soglie di cui ai suddetti commi.
      10. Realizzano una posizione lesiva del pluralismo informativo le imprese che superano i limiti al numero complessivo di programmi per ogni soggetto di cui al comma 7 dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
      11. I limiti di cui al comma 10 si applicano anche sino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, fermo restando che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella fase di transizione di cui al presente comma, può stabilire un periodo nel quale i suddetti limiti non sono applicati, anche avendo riguardo alla fase sperimentale che caratterizza le diffusioni di tali programmi.
      12. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, a uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione o autorizzazione, non possono essere rilasciate concessioni o autorizzazioni o comunque riconosciuti altri titoli legittimanti che consentano di irradiare più del 20 per cento delle reti televisive o radiofoniche in tecnica analogica in ambito nazionale. Il comma 8 dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.
      13. Le reti in tecnica analogica eccedenti i limiti di cui al comma 12 nonché i programmi in tecnica digitale che superino i limiti di cui ai commi 10 e 11 possono trasmettere esclusivamente via satellite o via cavo.
      14. I limiti di cui ai commi 2, 3, 10, 11 e 12 non si applicano alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
      15. Resta fermo l'intervento sulle posizioni dominanti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia di
 

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tutela della concorrenza, nonché l'applicazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni degli obblighi specifici relativi agli operatori di rete e ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica derivanti dal recepimento nell'ordinamento italiano di direttive comunitarie in materia di comunicazioni elettroniche.

Art. 5.
(Promozione dello sviluppo dei sistemi di diffusione e distribuzione di contenuti audiovisivi digitali).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo di sistemi di comunicazione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione dei contenuti audiovisivi digitali, in modo tale da consentire l'effettivo accesso a tali contenuti.
      2. Tali incentivi sono subordinati alla circostanza che gli apparati ricevitori-decodificatori consentano:

          a) l'accesso a qualsiasi rete di comunicazione elettronica, via etere terrestre, via cavo o via satellite;

          b) la fruibilità, mediante una interfaccia comune, delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei contenuti audiovisivi digitali in chiaro;

          c) l'interattività;

          d) la contemporanea presenza di più guide elettroniche dei programmi.

Art. 6.
(Licenze individuali per i fornitori
di contenuti audiovisivi digitali).

      1. La diffusione di contenuti audiovisivi in formato digitale, ivi inclusi quelli ad

 

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accesso condizionato, su qualunque rete di comunicazione elettronica è soggetta a licenza individuale rilasciata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità medesima e secondo procedure comparative ispirate ai princìpi di pubblicità e non discriminazione.
      2. Il soggetto operatore di rete che fornisce la capacità tecnologica necessaria alla trasmissione o diffusione dei contenuti digitali è obbligato a contrarre con il fornitore di contenuto titolare di licenza individuale che gliene faccia legittima richiesta ai sensi del comma 1.

Art. 7.
(Verifica e riassetto del sistema nazionale delle frequenze).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che, previa verifica affidata a un comitato di esperti indipendenti, ritiene non essere indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.
      2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, definisce i criteri di assegnazione delle radiofrequenze di cui al comma 1, di quelle eventualmente liberate ai sensi del comma 13 dell'articolo 4, nonché di quelle delle emittenti nazionali o locali la validità delle concessioni o autorizzazioni delle quali non sia stata prolungata ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce i criteri per l'assegnazione tenendo conto del seguente ordine di priorità:

          a) soggetti non esercenti all'atto di presentazione della domanda che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, fino al raggiungimento

 

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dell'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia;

          b) soggetti non già esercenti attività radiotelevisiva a qualunque titolo al momento della suddetta assegnazione che ne facciano richiesta per la realizzazione di reti per la trasmissione in tecnica digitale su frequenze terrestri, sino al raggiungimento da parte di almeno un nuovo operatore di un grado di copertura della popolazione superiore al 50 per cento; nonché, in via subordinata, soggetti esercenti emittenti esistenti che diffondono in tecnica digitale in ambito nazionale e locale che abbiano un grado di copertura della popolazione inferiore al 50 per cento;

          c) destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale in tecnica analogica che abbiano un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento.

      3. Sulla base dei criteri di cui al comma 2, il Ministero delle comunicazioni provvede alla riassegnazione delle frequenze secondo quanto indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché alla revisione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze al fine dell'utilizzo delle frequenze eventualmente resesi disponibili per servizi diversi dalla radiodiffusione.

Art. 8.
(Trasferimento di impianti
e rami di azienda).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, nonché tra questi ultimi e ogni altro soggetto, anche se non già titolare di concessione, autorizzazione

 

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o comunque altro titolo legittimante l'emittenza televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, a condizione che tali ultimi soggetti presentino domanda di autorizzazione alla sperimentazione o di licenza o autorizzazione all'attività di operatore di rete in tecnica digitale nei due mesi successivi al primo atto di acquisizione.
      2. Sino alla data di completa attuazione del piano nazionale delle frequenze in tecnica digitale, il trasferimento di impianti o rami di azienda è altresì consentito per la realizzazione di reti televisive in tecnica analogica ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 27 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
      3. Ai fini dei trasferimenti di impianti o rami d'azienda di cui ai commi 1 e 2, il soggetto che intende cedere impianti o rami d'azienda presenta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un piano dettagliato con la descrizione degli impianti oggetto di alienazione e delle frequenze di emissione utilizzate dai medesimi, allegando una certificazione relativa alla qualità dell'illuminazione del bacino coperto da ciascun impianto. L'Autorità, previa consultazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche avvalendosi di un advisor di riconosciuta indipendenza, fissa i criteri, le modalità e il prezzo base della gara per la cessione dei suddetti impianti o rami. La gara è espletata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La stessa Autorità trasferisce il ricavato della gara ai soggetti alienanti, al netto delle spese per il suo espletamento.
      4. Ai fini della gara di cui al comma 3, costituisce titolo preferenziale la dichiarazione, da parte del soggetto offerente, di rientrare fra quelli di cui al comma 2 dell'articolo 27 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e, in subordine, di rientrare fra i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 27.
      5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 23 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto
 

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legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il periodo di validità delle concessioni dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 27 del medesimo testo unico è prolungato, previa domanda al Ministero delle comunicazioni da parte dei soggetti interessati da effettuare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sino alla data di completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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