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PDL 1465

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1465



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CATONE

Istituzione della provincia di Avezzano

Presentata il 25 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! -      Con questo progetto di legge si intende istituire la provincia di Avezzano, con capoluogo Avezzano, nella quale ricomprendere i seguenti comuni: Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga; tutti insistenti nel territorio della Marsica all'interno dell'attuale provincia de L'Aquila.
      Il testo del presente progetto di legge ricalca quello del disegno di legge atto Senato n. 707, assunto come testo base e riformulato nella passata legislatura dalla Commissione Affari costituzionali del Senato; la stessa Commissione ha approvato, nella seduta del 7 febbraio 2006, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato n. 787, la risoluzione doc. XXIV, n. 25, con la quale si è invitato il Governo ad adoperarsi affinché la proposta istitutiva della provincia di Avezzano potesse essere approvata nella XIV legislatura, con procedura d'urgenza, considerati i lavori parlamentari già svolti e le volontà espresse dai gruppi parlamentari e dalla Commissione, individuando nell'ambito delle future manovre finanziarie le risorse necessarie, avendo riscontrato per la nuova provincia la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla Costituzione e dalle leggi e norme in materia.
      La presente proposta di legge è formulata nel pieno rispetto della procedura prevista dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, come specificata dall'articolo 21 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal momento che essa è pienamente supportata da tutte le forze politiche, sociali, culturali, religiose e territoriali della Marsica, accompagnata dalle delibere di tutti i trentasette comuni interessati alla istituzione della nuova provincia e corredata del previsto parere positivo della regione Abruzzo, nell'ambito della quale è ricompreso l'intero territorio di riferimento.
      Sebbene 2500 anni siano oramai trascorsi dal momento della sua nascita, ed innumerevoli ed a volte tragici eventi ne
 

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abbiano segnato il cammino, il popolo marso ha mantenuto fino ad oggi intatta la propria identità storica, sociale e culturale.
      Questo antico popolo italico, uno dei pochi a soppravvivere e capaci di preservare una propria autonomia anche in epoca romana, al tramontare di questa, si ritroverà ancora unito dapprima nella gastaldia dei Marsi, quindi nella contea dei Marsi, una delle più grandi e potenti dell'intero Regno delle due Sicilie, e poi nel ducato dei Marsi fino all'abolizione della feudalità nel 1806. Ancora prima dell'unità d'Italia, con la Carta costituzionale del 1820 concessa per un brevissimo arco di tempo da Ferdinando I, la Marsica veniva già elevata ad una delle quindici province del Regno delle due Sicilie.
      Subito dopo l'unificazione, immediate saranno le spinte del territorio nel rivendicare il proprio diritto ad organizzarsi liberamente in forme politico-amministrative rispettose della propria realtà storica, sociale, culturale ed economica. Già agli inizi degli anni venti, prima ancora della nascita della Repubblica italiana, un illustre rappresentante del popolo marso, l'onorevole Camillo Corradini, Sottosegretario agli interni, è impegnato a sostenere in Parlamento la prima proposta di legge per l'istituzione della provincia di Avezzano; altri tentativi saranno compiuti negli anni successivi arrivando a coinvolgere in prima persona il capo del governo italiano Benito Mussolini. Nel 1946, al sorgere della Repubblica italiana, dietro la spinta che arriva direttamente dalle loro genti, i sindaci di tutta la Marsica, con a capo quello di Avezzano, professor Antonio Iatosti, trovano in un altro grande marsicano, Benedetto Croce, sostenuto dagli onorevoli Morelli e Lussu, colui che in Parlamento avanzerà una proposta di legge volta al ripristino della «Regione Marsa» e solo in subordine alla istituzione della provincia di Avezzano.
      Ulteriori progetti di legge saranno ripetutamente presentati durante le successive legislature (nel 1957 il senatore della Marsica Angelo Tirabassi presentò la proposta di legge n. 2248; nel 1974 altra proposta di legge fu presentata dall'avvocato Domenico Buccini, egualmente senatore della Marsica) fino ad arrivare al 12 giugno 1986, giorno in cui l'avvocato Sergio Cataldi, sindaco di Avezzano, consegna direttamente nelle mani dell'allora Presidente della Camera, Nilde Iotti, una proposta di legge di iniziativa popolare, primo e tuttora unico caso nella storia della Repubblica, per la istituzione della provincia di Avezzano, sottoscritta da ben 52.726 cittadini marsicani (su 82.713 votanti) accompagnata dalle delibere di tutti i trentasette comuni della Marsica.
      Ma anche di fronte a tale inequivocabile espressione di volontà democratica e di maturità civile del popolo marso, il Parlamento italiano preferì non dare una risposta diretta, demandando il tutto all'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, il cui articolo 63 (comma 2) prevedeva il conferimento al Governo di una delega ad adottare, nel termine di due anni, decreti legislativi per l'istituzione di nuove province; nonostante la piena rispondenza formale della documentazione relativa alla proposta di legge per la istituzione della provincia di Avezzano a quanto previsto dalla normativa, il Governo non eserciterà la delega nei termini previsti, limitandosi, per ben due volte, ad introdurre delle proroghe che porteranno al 31 dicembre 1995 la data ultima per la sua attuazione.
      Scaduti tali termini senza che fosse data alcuna risposta alle legittime istanze che provenivano dalla Marsica, ancora nuove proposte di legge per l'istituzione della provincia vengono presentate nel corso della XIII legislatura; proposte che seguiranno l'identico percorso di altre sino all'ultimo giorno di tale legislatura, quando la Commissione Affari costituzionali della Camera concluderà l'esame solo per tre proposte di legge (Fermo, Barletta e Monza), lasciando inspiegabilmente ancora una volta senza risposta quella relativa ad Avezzano.
      La superficie territoriale della nuova circoscrizione provinciale è pari a 190.577 ettari, di gran lunga superiore a quella di molte province italiane esistenti, pari al 37,9 dell'intera provincia de L'Aquila e al 18 per cento dell'intero territorio regionale,
 

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suddiviso oggi in quattro circoscrizioni provinciali, di cui quella de L'Aquila ha dimensioni molto superiori rispetto alle altre, interessando il 47 per cento della superficie totale, segno di un evidente squilibrio nel fondamentale rapporto fra ente provinciale ed estensione territoriale massima per un corretto ed efficace esercizio delle funzioni di coordinamento, di programmazione economica e sociale e di pianificazione ed attuazione di adeguate politiche di sviluppo dell'intero territorio provinciale.
      Per quanto attiene all'omogeneità territoriale, esistono forse ben pochi altri territori nella nostra penisola che possono vantare una pari compattezza sia per gli aspetti di carattere socio-economico, storico e culturale che per l'elevato grado di integrazione e di relazioni esistenti sul piano delle infrastrutture civili e sociali, degli scambi e degli intrecci di iniziative produttive, commerciali e di servizio; tutti requisiti che evidenziano la piena capacità e preparazione del territorio a sostenere il processo di autonomia amministrativa e di governo della nuova realtà provinciale.
      Elemento non secondario che spinge il territorio a reclamare con forza una propria autonomia amministrativa è inoltre rappresentato dalla posizione eccentrica della Marsica rispetto all'Abruzzo ed alla provincia di attuale appartenenza, che vede numerosi centri della Marsica distare anche oltre 100 chilometri dal capoluogo; importanti aree che sono assolutamente marginalizzate rispetto all'assetto territoriale della provincia de L'Aquila e che invece vedrebbero in Avezzano, distante essa stessa oltre 50 chilometri dall'attuale capoluogo, il baricentro ideale della nuova circoscrizione provinciale.
      È di particolare interesse osservare, con riferimento al quadro sinottico riportato di seguito, che tutti i trentasette comuni ricompresi nella nuova circoscrizione provinciale sono già oggi aggregati:

          in una sola area socio-economica;

          nella stessa azienda sanitaria locale, che è ente di governo vero e proprio su una materia di tanto rilievo sociale, finanziario e organizzativo, come quella della salute;

          nella medesima Agenzia delle entrate.

      La Marsica è inoltre una delle due eccezioni in Italia, su base diversa dalla provincia, ai fini della determinazione dell'area di competenza del Genio civile, operanti come sezione autonoma.
      In un ambito molto diverso, ma comunque importantissimo sotto il profilo storico e culturale, vale a dire quello dell'organizzazione della Chiesa cattolica locale, la Marsica è parte sostanziale della medesima diocesi. A questo proposito non è del tutto senza significato - per sottolineare una precisa identità storico-geografica della etnia «marsa» - richiamare che il vescovo diocesano non desume il titolo della sede della diocesi (Marruvium, Pescina, Avezzano, nella successione), ma, fatto unico nella Chiesa di sempre, s'intitola dal popolo sottoposto alla sua giurisdizione: Vescovo dei Marsi.
      All'interno dell'area si possono trovare tutti i comuni della comunità montana «D» (Valle del Giovenco-Pescina), «E» (Marsica 1-Avezzano), «G» (Valle Roveto-Civitella Roveto); solo Ovindoli, Opi e Pescasseroli appartengono ad altre comunità montane.
      Tutti i comuni, inoltre, ad eccezione dei comuni di Opi e Pescasseroli, sono inclusi nello stesso ente d'ambito.
      Inoltre, nelle ripartizioni organizzative di alcuni servizi fondamentali (energia elettrica e telecomunicazioni), i comuni della Marsica sono inseriti nel medesimo distretto.
      È un fatto, pertanto, che il riconoscimento della Marsica come area omogenea, dotata di un certo grado di autonomia amministrativa, preesiste già da alcuni decenni e non è mai stato concepito come una forzatura; al contrario, storia e vita civile si combinano all'interno di un territorio dotato di una propria soggettività, che ha già trovato una serie di significativi, ancorché parziali, riconoscimenti sul piano istituzionale.

 

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      Nonostante la Marsica, come molte altre aree interne del nostro Paese, è interessata da un significativo flusso migratorio costituito principalmente da giovani con elevato tasso di scolarizzazione che per esigenze lavorative si spostano fuori regione, pure il trend demografico è costantemente in crescita sin dagli anni '80, come confermano i dati relativi al 31 dicembre 2002, in aumento del 6 per cento rispetto a quelli del censimento 1981.
      È da sottolineare infine che lo sviluppo economico ed industriale evidenzia una robustezza ed una solidità non disprezzabili, collocato all'interno di un sistema produttivo che necessita di un adeguato livello di governo del territorio, competente per la cura dei meccanismi dello sviluppo, in grado di utilizzare le risorse che l'area della nuova provincia esprime in ogni settore dell'attività economica, dall'agricoltura (principalmente concentrata nella Piana del Fucino) all'industria (il centro spaziale del Fucino della Telespazio, il più importante in Europa per le comunicazioni satellitari; lo stabilimento produttivo Micron che con i suoi circa 2000 dipendenti rappresenta l'impianto più grande in Europa per la produzione di chip elettronici di memoria, lo Zuccherificio Sadam, la Cartiera Burgos, ed altri insediamenti suddivisi fra i due nuclei industriali di Avezzano e Carsoli), dall'artigianato al turismo (con realtà come Tagliacozzo, splendido esempio di città d'arte medievale, Ovindoli, rinomato centro sciistico ed invernale, e Pescasseroli, sede centrale del Parco Nazionale d'Abruzzo), dai beni monumentali e artistici a quelli ambientali e naturali (fra cui spiccano i numerosi siti archeologici di rilevanza nazionale come quelli di Alba Fucens, Angitia, Amplero e Marruvium); un quadro d'insieme da cui risulta evidente la necessità di un coordinamento tra i vari settori ai fini di uno sviluppo programmato.
      La Marsica dunque necessita di un adeguato livello di governo locale, competente ed efficiente per un territorio che voglia proporsi soggetto attivo nei processi di programmazione regionale, per accrescere, tenuto conto della disponibilità di risorse e del potenziale economico e sociale, l'efficienza di un'area che punta a migliorare ed aumentare i propri livelli di competitività, garantendo altresì una programmazione dello sviluppo capace di razionalizzare e favorire armonicamente lo sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio e di quello regionale.
      Per quanto riguarda i costi insiti nella istituzione della nuova circoscrizione provinciale, nel caso della Marsica il richiamo all'articolo 21 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prevede che l'istituzione di nuove province non comporti necessariamente l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, non rappresenta una mera enunciazione di principio, essendo già dislocati sul territorio la quasi totalità degli uffici istituzionali, una cui lista non esaustiva comprende:

          tribunale di Avezzano (terzo in Abruzzo per affari civili e secondo per affari penali);

          procura della Repubblica di Avezzano;

          casa circondariale di San Nicola;

          cinque uffici del giudice di pace con sedi nei principali centri della Marsica;

          ufficio unico delle dogane;

          ufficio del territorio (catasto);

          sezione dell'Archivio di Stato;

          commissariato di pubblica sicurezza con comando distaccato di polizia stradale e sezione di polizia ferroviaria;

          due comandi compagnie dei Carabinieri;

          ispettorato del Corpo forestale dello Stato;

          comando dei Vigili del fuoco;

          compagnia della Guardia di finanza;

          sede ASL diversa da quella del capoluogo di provincia;

          sede distaccata della camera di commercio;

 

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          sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

          sede autonoma dell'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

          sezione circoscrizionale per l'impiego;

          ufficio del genio civile;

          tre comunità montane;

          due consorzi industriali;

          sede centrale dell'Agenzia regionale di sviluppo agricolo;

          interporto e centro smistamento merci;

          istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio, più numerosi altri centri e strutture pubbliche di interesse regionale e nazionale;

          facoltà di giurisprudenza (sede distaccata dell'università di Teramo);

          centro servizi culturali;

          ufficio periferico della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici;

          ente d'ambito marsicano;

          consorzio acquedottistico marsicano;

          biblioteca regionale;

          sede azienda APT (Abruzzo promozione turismo).

      Da tale relazione emergono chiaramente le ragioni e le esigenze che sono alla base della iniziativa di istituzione della provincia di Avezzano che possono riassumersi nei seguenti punti:

          unitarietà ed omogeneità storica, sociale, culturale ed economica del territorio interessato;

          assoluta specificità della realtà economico-industriale dell'area interessata che costituisce un sistema integrato entro cui si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente e di rilevante importanza economica in ambito regionale con una sua solida struttura produttiva;

          significatività dei dati statistici, demografici, di estensione territoriale e di produttività economica tali da consentire una programmazione dello sviluppo in grado di favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

          localizzazione, nel territorio, di importanti uffici e strutture statali, giudiziarie, scolastiche e sanitarie, nonché di importanti associazioni industriali e commerciali;

          presenza di notevoli ed attrezzati servizi pubblici accompagnata dalla presenza sul territorio di rilevanti iniziative promozionali, culturali e sportive di risonanza nazionale;

          presenza di beni culturali, monumentali, artistici, archeologici ed ambientali di notevole rilevanza, rappresentanti una fondamentale risorsa per lo sviluppo turistico ed economico dell'area.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la provincia di Avezzano, nell'ambito della regione Abruzzo, con capoluogo Avezzano.
      2. La circoscrizione territoriale della provincia di Avezzano comprende i seguenti comuni: Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga.

Art. 2.

      3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui al comma 2 provvede, in occasione del primo insediamento e relativamente alle sedi dei principali uffici e servizi, a indicare l'ubicazione di quelli di competenza dell'amministrazione provinciale e a esprimere il proprio parere circa quelli di competenza delle autorità statali e regionali.

Art. 2.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario per l'esercizio delle seguenti funzioni:

          a) la determinazione e la ripartizione degli atti e degli affari amministrativi

 

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pendenti, nonché del personale, del patrimonio, delle risorse e delle passività, fra la provincia de L'Aquila e la provincia di Avezzano, attenendosi ai criteri della proporzionalità con la popolazione e della territorialità funzionale dei beni e dei servizi;

          b) il primo impianto e l'organizzazione degli uffici e dei servizi della nuova provincia ai sensi delle indicazioni di cui all'articolo 1, comma 3;

          c) l'adozione dei provvedimenti amministrativi indispensabili al funzionamento degli uffici e dei servizi della nuova provincia.

      2. Il commissario straordinario di cui al comma 1 esercita le proprie funzioni fino alla data di entrata in carica degli organi elettivi ai sensi dell'articolo 3.
      3. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 la provincia de L'Aquila procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
      4. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati non prima del termine di tre anni e non oltre termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, designa, secondo le modalità dalla stessa stabilite, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al presente articolo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art. 3.

      1. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Avezzano hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo

 

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degli organi elettivi della provincia de L'Aquila, successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 4.
      2. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale de L'Aquila, gli adempimenti di cui all'articolo 2 sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi della provincia di Avezzano e il rinnovo degli organi della provincia de L'Aquila nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.
      3. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 1, gli organi della provincia de L'Aquila continuano a esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione, come delimitato dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

      1. Nel termine di cui all'articolo 2, comma 4, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali per le elezioni dei consigli delle province de L'Aquila e di Avezzano, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale de L'Aquila la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 3, comma 2.
      2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 4, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Avezzano degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali e del parere di cui all'articolo 1, comma 3.
      3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2

 

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sono altresì individuate le procedure per la gestione, da parte del commissario di cui all'articolo 4, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
      5. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia de L'Aquila e la provincia di Avezzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539.
      6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia de L'Aquila e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Avezzano.
      7. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui sono al comma 6 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Avezzano a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 5.

      1. Per l'attuazione dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. Per l'attuazione dell'articolo 3 è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
      3. Per l'attuazione dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di 15.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

 

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corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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