Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1468

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1468



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CATONE

Istituzione della provincia di Bassano del Grappa

Presentata il 25 luglio 2006

      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Considerato che la richiesta di organizzarsi liberamente in forme politico-amministrative rispettose della propria realtà storica, sociale, culturale ed economica è un diritto sancito:

          dalla Costituzione, che all'articolo 5 recita testualmente: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento»;

          dal Trattato di Amsterdam, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, che all'articolo 6 (Adeguamento delle strutture dei mezzi amministrativi alle missioni delle collettività locali), comma 1, recita: «Senza pregiudizio di norme più generali emanate dalla legge, le collettività locali devono poter definire esse stesse le strutture amministrative interne di cui intendono dotarsi, per adeguare alle loro esigenze specifiche in modo tale da consentire una amministrazione efficace»;

          l'obiettivo che ci si pone con la presente proposta di legge - cui si procede congiuntamente con altre proposte simili, afferenti a quelle iniziative (relative ad Aversa, Avezzano, Melfi, Sibaritide-Pollino, Sulmona, Venezia Orientale) che già nella passata legislatura, oltre ad aver adempiuto agli obblighi procedurali prescritti dall'articolo 133 della Costituzione e dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, erano risultate in possesso dei previsti requisiti normativi, così come sancito dalla Commissione Affari costituzionali del Senato nella seduta del 19 maggio 2004 - è quello di sostenere le legittime rivendicazioni

 

Pag. 2

delle realtà territoriali interessate, che in alcuni casi reclamano da decenni la propria autonomia amministrativa e di governo.

      Giova altresì ricordare che per tali iniziative legislative, che coinvolgono oltre un milione e mezzo di cittadini italiani, la stessa Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato, nella seduta del 7 febbraio 2006, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato n. 787, una risoluzione parlamentare con la quale, si è invitato il Governo a intervenire «affinché, all'inizio della prossima legislatura si possa tempestivamente riprendere l'esame delle varie proposte di costituzione di nuove province, salvaguardando così il lavoro svolto e le consultazioni già avvenute presso la stessa Commissione e ad individuare, nell'ambito delle future manovre finanziarie, le risorse necessarie per la costituzione delle nuove province adoperandosi affinché, comunque, le proposte di nuove province, munite di tutti i requisiti previsti dalla Costituzione e dalle altre norme in materia, possano essere approvate nella prossima legislatura, con procedura d'urgenza, considerati i lavori parlamentari già svolti in questa legislatura e le volontà espresse da vari gruppi parlamentari e da questa Commissione Affari costituzionali».
      Le ragioni che hanno portato all'assunzione di tale impegno risiedono nella ferma convinzione che l'ente provincia, nel contesto normativo rappresentato dal titolo V della parte seconda della Costituzione e dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, viene ad essere proiettato quale elemento determinante per gestire la programmazione, il coordinamento e lo sviluppo di un territorio omogeneo da un punto di vista sociale, culturale ed economico.
      La provincia diviene titolare, oltre che di quelle attribuitegli direttamente dallo Stato o dalla regione, anche di funzioni proprie, proponendosi come istituzione in grado di gestire efficacemente un territorio complesso e soggetto attivo nei processi di programmazione regionale e di definizione degli indirizzi generali dell'assetto del territorio; settori dove il comune resta ente troppo piccolo e la regione troppo distante.
      Inoltre, come per altre realtà interessate dalle succitate proposte di legge, l'istituzione della nuova circoscrizione provinciale oggetto del presente provvedimento va a cogliere in pieno un altro degli obiettivi del legislatore, che ha visto, fin dal 1990, in tale ente lo strumento attraverso cui «consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale» (articolo 16, comma 2, lettera b), della legge n. 142 del 1990, ora confluito nell'articolo 21 del testo unico).
      La forma di decentramento che si concretizza anche attraverso l'ente provincia è d'altronde in piena sintonia con i modelli istituzionali delle moderne democrazie europee, che mirano ad esaltare il ruolo dei livelli di governo più vicini ai cittadini, facendo in modo che il luogo di decisione e di scelta sia quello del popolo stesso che deve essere governato e i provvedimenti adottati siano collegati alle oggettive e reali esigenze presenti sul territorio.
      Per quanto attiene infine agli aspetti finanziari legati alla nascita delle nuove province, è evidente che una più efficace gestione e razionalizzazione di tutti i servizi di «area vasta», garantite dalla istituzione di un ente provincia che risponda ai criteri sopra espressi, porterebbe ad una riduzione complessiva dei costi sostenuti dallo Stato per la loro erogazione, facendo divenire i costi di istituzione delle nuove realtà semplicemente dei costi «apparenti», destinati ad essere velocemente riassorbiti.

 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della provincia di Bassano del Grappa).

      1. È istituita la provincia di Bassano del Grappa, nell'ambito della regione Veneto, con capoluogo Bassano del Grappa.

Art. 2.
(Circoscrizione territoriale della provincia di Bassano del Grappa).

       1. La circoscrizione territoriale della provincia di Bassano del Grappa è costituita dai seguenti comuni: Asiago, Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze San Lorenzo, Pove del Grappa, Pozzoleone, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna, Crespano del Grappa, San Zenone degli Ezzelini, Maser, Fonte, Asolo, Borso del Grappa, Paderno del Grappa, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Monfumo, Pederobba, Possano, Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva.

Art. 3.
(Prima elezione degli organi provinciali).

      1. Le prime elezioni degli organi della provincia di Bassano del Grappa hanno luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Pag. 4


Art. 4.
(Nomina di un commissario governativo).

      1. Fino all'elezione degli organi di cui all'articolo 3, gli adempimenti necessari per la costituzione e il funzionamento della nuova provincia sono adottati da un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
      2. Il commissario di cui al comma 1 resta in carica fino all'insediamento degli organi elettivi della nuova provincia.

Art. 5.
(Adempimenti amministrativi).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con proprio decreto, sentita la regione Veneto, adottano i provvedimenti necessari alla istituzione nella provincia di Bassano del Grappa degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato, utilizzando il personale che, alla data del 1o gennaio 2006, ricopre un posto in organico nelle corrispondenti sedi relative alle province di Vicenza, Treviso e Padova.
      2. I Ministri competenti provvedono alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale delle rispettive amministrazioni.

Art. 6.
(Attribuzione per competenza di atti

ed affari amministrativi).

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di inizio del funzionamento della provincia di Bassano del Grappa, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo e presso gli altri uffici ed organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Vicenza, Treviso e Padova e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 2 sono attribuiti alla competenza dei corrispondenti uffici ed organi della provincia di Bassano del Grappa.

 

Pag. 5


Art. 7.
(Risorse finanziarie della provincia di Bassano del Grappa).

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Bassano del Grappa per il proprio funzionamento, il Ministro dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali di Vicenza, Treviso e Padova, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente, per il 90 per cento in proporzione alle popolazioni residenti nelle quattro province interessate e per il restante 10 per cento in proporzione all'estensione territoriale dei quattro enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. I contributi per lo sviluppo degli investimenti sono ripartiti in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

Art. 8.
(Norme finanziarie).

      1. Le spese per i locali e per il funzionamento dei nuovi uffici ed organi periferici dell'amministrazione dello Stato sono poste a carico del bilancio dei rispettivi Ministeri.
      2. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su